[1]Ambo le Parti contraenti si obbligano a non concedere nei loro Stati verun monopolio, indennita' o privilegio propriamente detto, con danno del commercio e della navigazione dei cittadini dell'altra.
[2]Le disposizioni di questo articolo non si estendono ai privilegi degli oggetti il cui commercio appartiene ai due Governi rispettivi, ne' ai brevetti d'invenzione per la loro introduzione ed applicazione.
Testo vigente dal 18 gennaio 1879
