Gli italiani nel Peru' ed i peruviani in Italia potranno transitare liberamente nei territori rispettivi, esercitare ogni specie d'industria e commercio lecito, procedere da se' o per mezzo di procuratori alle transazioni convenienti e presentare le loro dichiarazioni alle Dogane direttamente o per mezzo di qualsiasi persona che giudichino opportuno, senza essere sottoposti ad altri gravami, contribuzioni o imposte che quelle che pesano sui nazionali.
Testo vigente dal 18 gennaio 1879
