[1]In tutti i territori e dominii dei due Stati si concedera' alle navi dell'altro la facolta' di completare i loro equipaggi onde continuare il viaggio con marinari arruolati nel paese, sempreche' l'arruolamento sia conforme alle leggi locali e che sia volontario.
[2]Allorche' un bastimento di una delle due Parti contraenti vorra' completare nei porti del proprio paese il suo equipaggio con marinari sudditi dell'altra Parte contraente, non potra' farlo se non in virtu' di un permesso scritto dall'Agente consolare dell'altra nazione.
Testo vigente dal 18 gennaio 1879
