[1]Saranno reputati articoli di contrabbando di guerra i cannoni, fucili, carabine, revolvers, pistole, sciabole ed altre armi di qualunque genere, le munizioni di guerra, gli attrezzi militari di qualunque genere, purche' non siano per l'uso di bordo o personale, e generalmente tutto cio' che, senza manipolazione, serve esclusivamente all'immediato armamento marittimo o terrestre.
[2]Gl'individui appartenenti ad uno dei belligeranti non potranno in verun caso essere arrestati a bordo di un bastimento, salvo che fossero arruolati o come volontari a suo servizio.
Testo vigente dal 18 gennaio 1879
