[1]Quando un bastimento di una delle due Parti contraenti venisse a naufragare, investire o soffrire avarie sulle coste od in qualsiasi luogo di giurisdizione dell'altra, i cittadini rispettivi riceveranno dall'autorita' territoriale, per se' e pei loro bastimenti, effetti e mercanzie, la medesima assistenza dalle autorita' locali, che sarebbe data agli abitanti del paese ove ha luogo l'infortunio.

[2]Pertanto le operazioni relative al salvataggio saranno dirette dagli agenti consolari della nazione a cui appartiene il bastimento naufragato, investito o avariato.

[3]Le autorita' locali dovranno far conoscere il piu' prontamente possibile la disgrazia di cui si tratta ai detti agenti, e limitare la loro intervenzione alla tutela dell'ordine e degli interessi di coloro che operano il salvataggio, quando non facciano parte degli equipaggi naufragati, ed assicurarsi del compimento delle disposizioni concernenti all'entrata e sortita delle merci salvate.

Testo vigente dal 18 gennaio 1879

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1878-12-29;4673~art8 · fonte del testo

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