[1]Quando un bastimento di una delle due Parti contraenti venisse a naufragare, investire o soffrire avarie sulle coste od in qualsiasi luogo di giurisdizione dell'altra, i cittadini rispettivi riceveranno dall'autorita' territoriale, per se' e pei loro bastimenti, effetti e mercanzie, la medesima assistenza dalle autorita' locali, che sarebbe data agli abitanti del paese ove ha luogo l'infortunio.
[2]Pertanto le operazioni relative al salvataggio saranno dirette dagli agenti consolari della nazione a cui appartiene il bastimento naufragato, investito o avariato.
[3]Le autorita' locali dovranno far conoscere il piu' prontamente possibile la disgrazia di cui si tratta ai detti agenti, e limitare la loro intervenzione alla tutela dell'ordine e degli interessi di coloro che operano il salvataggio, quando non facciano parte degli equipaggi naufragati, ed assicurarsi del compimento delle disposizioni concernenti all'entrata e sortita delle merci salvate.
Testo vigente dal 18 gennaio 1879
