[1]I bastimenti mercantili dell'una e dell'altra Parte contraente, che fossero entrati in un porto prima di essere assediato, bloccato od occupato da uno dei belligeranti, potranno uscirne liberamente col loro carico; e, se questi medesimi bastimenti si trovassero nel porto stesso dopo la resa della piazza, sotto verun pretesto potranno essere catturati, ma dovranno tanto i bastimenti quanto le mercanzie essere consegnate ai rispettivi proprietari.

[2]Non saranno suscettibili di arresto, detenzione o confisca i bastimenti che, entrando in un porto o rada bloccata, non portino nei loro documenti di nazionalita' l'annotazione apposta dalle forze marittime incaricate di mantenere il blocco, e dalla quale consti della notificazione, fatta al bastimento, che il porto trovasi bloccato.

Testo vigente dal 18 gennaio 1879

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1878-12-29;4673~art12 · fonte del testo

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