Saranno riguardati come bastimenti italiani nel Peru', e viceversa come peruviani in Italia, i bastimenti che navigheranno sotto la rispettiva bandiera, e che saranno muniti delle carte di bordo e degli altri documenti richiesti dalla legislazione degli Stati rispettivi per la giustificazione della nazionalita' dei bastimenti mercantili.
Testo vigente dal 18 gennaio 1879
