Art. icolo addizionale
[1]Articolo addizionale.
[2]Il Governo peruviano, volendo riconoscere e definire uno stato di cose gia' esistente da lungo tempo, e senza l'animo di concedere nuovi diritti o favori ai residenti italiani, dichiara riconoscere e rispettare, come legittima consuetudine, l'uso sin qui seguito dai cittadini italiani al Peru' di dedicarsi alla pesca ed alla conduzione di battelli, barche, ecc., nei porti, scali, spiaggie, fiumi ed altri luoghi di giurisdizione dello Stato peruviano.
[3]E siccome e' intenzione del prefato Governo di togliere ogni appiglio di conflitto col Governo italiano intorno a questa materia, rimane inteso una volta per sempre fra i due Governi che gli italiani, i quali si danno all'esercizio delle dette industrie nelle acque del Peru', restano sottoposti ai medesimi oneri cui vengono assoggettati i pescatori e battellieri nazionali, salvo quello del servizio della marina militare peruviana.
[4]In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente trattato e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.
[5]Fatto a Lima, il di' 23 del mese di dicembre dell'anno 1874.
[6]Ipp. Garrou. J. De La Riva Aguero. (L. S.) (L. S.)
Testo vigente dal 18 gennaio 1879
