[1]Come complemento dei principii di diritto marittimo, fissati con la dichiarazione del Congresso di Parigi del 16 aprile 1856, che senza riserva si accettano dalle due Parti contraenti nelle loro mutue relazioni, le due Potenze concordano che, verificandosi la sventura di una guerra fra l'una e l'altra, le proprieta' private di qualsivoglia specie, appartenenti ai cittadini dell'una, saranno rispettate dall'altra nel modo stesso che le proprieta' dei neutrali, e cio' cosi' sul mare quanto sopra terra, tanto in alto mare, quanto nel mare territoriale, o in qualunque altro luogo, e qualunque sia la bandiera sotto la quale viaggiano i bastimenti e le merci, senz'altra limitazione che il caso di rottura di blocco ed il caso di contrabbando di guerra.
[2]Rimane pertanto vigente il diritto di impedire, durante la guerra, ogni commercio o comunicazione fra tutti od alcuni dei punti del littorale del territorio proprio ed i bastimenti mercantili che viaggiano sotto bandiera nemica, come anche quello di applicare ai trasgressori della interdizione le confische o altre pene, purche' il divieto e la pena siano determinati da apposito manifesto pubblicato anteriormente.
Testo vigente dal 18 gennaio 1879
