[1]I bastimenti, merci ed effetti appartenenti ai cittadini di una delle Parti contraenti che fossero stati predati da pirati, tanto nei limiti della giurisdizione rispettiva, quanto nelle acque territoriali di altro Stato o sia in alto mare e che fossero trasportati o rinvenuti nei porti, fiumi, spiaggie o dominii dell'altra Parte, saranno consegnati ai loro proprietari mediante il rimborso delle spese occorse per la loro ripresa.

[2]In questi casi l'azione di rivendicazione dovra' essere promossa nel termine di due anni innanzi ai Tribunali dalle Parti interessate; le quali potranno per tal fine farsi rappresentare da procuratori o agenti della loro nazione.

Testo vigente dal 18 gennaio 1879

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1878-12-29;4673~art10 · fonte del testo

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