[1]I bastimenti, merci ed effetti appartenenti ai cittadini di una delle Parti contraenti che fossero stati predati da pirati, tanto nei limiti della giurisdizione rispettiva, quanto nelle acque territoriali di altro Stato o sia in alto mare e che fossero trasportati o rinvenuti nei porti, fiumi, spiaggie o dominii dell'altra Parte, saranno consegnati ai loro proprietari mediante il rimborso delle spese occorse per la loro ripresa.
[2]In questi casi l'azione di rivendicazione dovra' essere promossa nel termine di due anni innanzi ai Tribunali dalle Parti interessate; le quali potranno per tal fine farsi rappresentare da procuratori o agenti della loro nazione.
Testo vigente dal 18 gennaio 1879
