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Chi non presenta la dichiarazione di cui agli articoli da 1 a 6, 10 e 11 o la presenta incompleta o infedele, quando l'imposta relativa al reddito accertato e' superiore a cinque milioni di lire, e' punito, oltre che con la pena pecuniaria prevista nell'art. 46, con l'arresto da tre mesi a tre anni. Se l'imposta dovuta e' superiore a trenta milioni di lire, la pena dell'arresto non puo' essere inferiore ad un anno. Nei casi previsti dall'art. 47, quando l'ammontare complessivo delle somme non dichiarate e' superiore a duecento milioni di lire, si applica, oltre la pena pecuniaria di cui allo stesso articolo, la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno. E' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni ferme restando le altre sanzioni eventualmente applicabili:

  • a)chiunque, essendo a conoscenza che negli inventari, bilanci o rendiconti e' stata omessa l'iscrizione di attivita' o sono state iscritte passivita' inesistenti ovvero che sono state formate scritture o documenti fittizi o sono state alterate scritture o documenti contabili sottoscrivere la dichiarazione di cui al primo comma senza rettificare i dati conseguenti rilevanti ai fini della determinazione dell'imponibile;
  • b)chiunque, al di fuori dei casi previsti nella lettera a), indica nella dichiarazione di cui al primo comma passivita' inesistenti rilevanti ai fini della determinazione dell'imponibile;
  • c)chiunque, nella dichiarazione prescritta dall'articolo 7 indica nomi immaginari o comunque diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita od ostacolata la identificazione degli effettivi percipienti;
  • d)chiunque nei certificati di cui all'art. 3 indica somme, al lordo delle ritenute, inferiori a quelle effettivamente corrisposte;
  • e)chiunque commette fatti fraudolenti al fine di sottrarre redditi alle imposte sul reddito. Se i fatti indicati alle lettere a), b) ed e) del comma precedente comportano evasioni di imposte per un ammontare complessivo eccedente cinque milioni di lire la multa e' applicata, in misura pari all'importo di tale ammontare e la reclusione non puo' essere inferiore a due anni. Si applica soltanto la multa se i fatti indicati nel terzo comma comportano un'evasione di imposta di speciale tenuita'. Qualora la dichiarazione sia stata sottoscritta da un rappresentante negoziale, colui che ha conferito la rappresentanza e' punito, fuori dei casi di concorso, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a lire un milione se omette di esercitare il controllo necessario ad impedire che i fatti indicati alle lettere a), b) e c) del terzo comma vengano comunque commessi. Se i fatti indicati alle lettere a) e b) comportano evasioni di imposta per un ammontare complessivo superiore a cinque milioni di lire la multa e' pari alla meta', di, tale ammontare e la reclusione non puo' essere inferiore ad un anno. Si applica la sola multa se gli stessi fatti comportano evasioni di imposta di speciale tenuita'. L'azione penale per i reati di cui ai commi precedenti non puo' essere iniziata o proseguita prima che l'accertamento dell'imposta sia divenuto definitivo. La prescrizione del reato e' sospesa fino alla stessa data. 4
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

4

La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 15 luglio 1976, n. 179 (in GU 1a s.s. n. 191 del 21.07.1976), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "degli artt. 2 n. 3 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), 2, comma primo, e 4, lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), 1, comma terzo, 46, 56 e 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e 15, 16, 17, 19, 20 e 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (revisione della disciplina del contenzioso tributario), nelle parti in cui le relative norme dispongono: a) che per la determinazione del reddito complessivo sono imputati al marito, quale soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, oltre ai redditi propri, i redditi della moglie (eccettuati quelli che sono nella libera disponibilita' della moglie legalmente ed effettivamente separata), e che i redditi dei coniugi sono cumulati al fine dell'applicazione dell'imposta; b) che non e' soggetto passivo dell'imposta la moglie, i cui redditi siano imputati al marito ai sensi dell'art. 4, lett. a), del d.P.R. n. 597 del 1973; c) che la dichiarazione delle persone fisiche e' unica, oltreche' per i redditi propri del soggetto passivo, per quelli della moglie a lui imputabili a norma dell'art. 4 del d.P.R. n. 597 del 1973; d) che la moglie, la quale non sia legalmente ed effettivamente separata, e' tenuta ad indicare al marito, quale soggetto passivo dell'imposta, gli elementi, i dati e le notizie a questo occorrenti perche' possa adempiere l'obbligo della dichiarazione dei redditi come sopra a lui imputati".

Testo in vigore dal 22 luglio 1976 al 10 agosto 1982

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 258/1991

    Ha colpito questo articolo
    12 giugno 1991

    L'esigenza fondamentale di evitare accertamenti discordanti anche a livello giurisdizionale dell'imposta dovuta, così impedendosi la formazione di giudicati contraddittori e salvaguardare il principio di unità della giurisdizione, poteva giustificare la vincolatività per il giudice penale degli accertamenti tributari contenuti in decisioni delle commissioni tributarie sotto la vigenza del vecchio codice di procedura penale, ma non dopo l'entrata in vigore del nuovo processo penale che ha profondamente eroso la portata del suddetto principio introducendo un regime di reciproca separazione tra azione penale, civile ed amministrativa e di autonomia dei rispettivi procedimenti; privilegiando, con ciò, le specificità strutturali e funzionali di ciascun tipo di giudizio anche a scapito della coerenza delle relative pronunce. Non potendo più, oggi, essere ritenuta costituzionalmente lecita la vincolatività per il giudice penale di pronunce tributarie che, pur se valide ai fini fiscali, sono basate su regole di giudizio, quali sono, ad esempio, le presunzioni legali e semplici non qualificate da requisiti di gravità, precisione e concordanza, estranee al processo penale e contraddittorie con la sua essenza, deve essere dichiarata la illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 24 Cost., - restando assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 56, ultimo comma, d.P.R. 29 settembre 1873, n. 600, nella parte in cui stabilisce che l'accertamento dell'imposta divenuto definitivo a seguito di decisione di una commissione tributaria faccia stato nel giudizio penale relativo al reato previsto dal primo comma, dell'art. 56 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. - Sulla portata della pregiudiziale tributaria v. s. n. 247/1983; - Sulla vincolatività dell'accertamento amministrativo v. s. nn. 89/1982 e 2/1989.

    Art. 56 Accertamento imposte sui redditi · Art. 60 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie · Art. 21 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie · Art. 22 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 2/1989

    Ha colpito questo articolo
    18 gennaio 1989

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 56, u.c., del D.P.R. 29- 9-73 n.600, nella parte in cui dispone che l'azione penale non può essere iniziata o proseguita prima che l'accertamento dell'imposta sia divenuto definitivo, anche per il caso di annotazioni nei certificati, di cui all'art. 3 dello stesso D.P.R., di corrispettivi inferiori a quelli effettivamente erogati. L'esistenza e l'accertamento di tale delitto infatti, si consuma con la falsa indicazione ed è del tutto indipendente dall'entità del tributo evaso, così come ne prescinde la pena per esso prevista. Il suindicato divieto di procedere penalmente sino all'accertamento definitivo dell'imposta, privo com'è di qualsiasi giustificazione razionale integra pertanto una deroga irrazionale al principio della obbligatorietà dell'azione penale consacrato nell'art. 112 Cost. (Illegittimità costituzionale dell'art. 56, ult.co., D.P.R. 29-9-73 n.600. Questione sollevata in relazione all'art.112 Cost.). - Cfr. sent. n.89 del 1982.

    Art. 56 Accertamento imposte sui redditi · Art. 3 Accertamento imposte sui redditi

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 247/1983

    Ha colpito questo articolo
    28 luglio 1983

    1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 56, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui comporta che l'accertamento dell'imposta divenuto definitivo in conseguenza della decisione di una commissione tributaria vincoli il giudice penale, nella cognizione dei reati previsti in materia di imposte sui redditi, contestati a chi sia rimasto estraneo…

    Art. 24 cost. · Art. 27 cost. · Art. 56 Accertamento imposte sui redditi · Art. 42 Accertamento imposte sui redditi

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 22 luglio 1976

Confronto con la versione in vigore dal 16 ottobre 1973 al 22 luglio 1976.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 15 luglio 1976, n. 179 (in GU 1a s.s. n. 191 del 21.07.1976), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "degli artt. 2 n. 3 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), 2, comma primo, e 4, lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), 1, comma terzo, 46, 56 e 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e 15, 16, 17, 19, 20 e 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (revisione della disciplina del contenzioso tributario), nelle parti in cui le relative norme dispongono: a) che per la determinazione del reddito complessivo sono imputati al marito, quale soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, oltre ai redditi propri, i redditi della moglie (eccettuati quelli che sono nella libera disponibilita' della moglie legalmente ed effettivamente separata), e che i redditi dei coniugi sono cumulati al fine dell'applicazione dell'imposta; b) che non e' soggetto passivo dell'imposta la moglie, i cui redditi siano imputati al marito ai sensi dell'art. 4, lett. a), del d.P.R. n. 597 del 1973; c) che la dichiarazione delle persone fisiche e' unica, oltreche' per i redditi propri del soggetto passivo, per quelli della moglie a lui imputabili a norma dell'art. 4 del d.P.R. n. 597 del 1973; d) che la moglie, la quale non sia legalmente ed effettivamente separata, e' tenuta ad indicare al marito, quale soggetto passivo dell'imposta, gli elementi, i dati e le notizie a questo occorrenti perche' possa adempiere l'obbligo della dichiarazione dei redditi come sopra a lui imputati".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art56 · fonte del testo

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