Corte costituzionale

Sentenza n. 2/1989

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/01/1989 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.56, u.c. del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di

accertamento delle imposte sui redditi), in relazione all'art. 3

lett. d) dello stesso d.P.R., promosso con ordinanza emessa il 7

marzo 1988 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Bologna nel

procedimento penale a carico di Orlandi Alberto ed altri, iscritta al

n. 374 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 37 prima serie speciale dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Motivazione

RITENUTO IN FATTO Con ordinanza emessa il 7 marzo 1988, il G.I. presso il Tribunale

di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 56 u.c. del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per contrasto

con l'art.112 Cost., nella parte in cui dispone che l'azione penale

ha corso dopo che l'accertamento è divenuto definitivo, anche nel

caso indicato dalla lett. d) terzo comma dello stesso art. 56.

Il giudice a quo presso il quale pende appunto un procedimento

relativo al delitto punito dall'art. 56 terzo comma lett. d) (per un

caso di annotazione nei certificati di cui all'art.3 dello stesso

decreto di corrispettivi inferiori a quelli effettivamente erogati)

ha osservato che, in base alla sentenza n. 89 del 1982 della Corte

Costituzionale, la c.d. pregiudiziale tributaria in tanto è

giustificabile in quanto l'accertamento del reato o la pena relativa

dipendano dall'accertamento del tributo evaso.

Nell'ipotesi prevista dalla lett. d) dell'art. 56, terzo comma che

punisce "chiunque, nei certificati di cui all'art. 3, indica somme,

al lordo delle ritenute, inferiori a quelle effettivamente

corrisposte", la sussistenza del delitto e la misura della pena sono

del tutto indipendenti dall'entità del tributo evaso, perché il

reato è consumato mediante l'infedele annotazione sul certificato

previsto dall'art. 3, e la prova di tutti gli elementi costitutivi è

acquisibile in modo assolutamente indipendente da ogni accertamento

tributario.

Il divieto di procedere, stabilito dall'art. 56, u.c. del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 600, finirebbe altrimenti per integrare

un'ingiustificata deroga all'obbligatorietà dell'azione penale

invece stabilita dall'art. 112 Cost. CONSIDERATO IN DIRITTO Dal combinato disposto dell'ultimo comma dell'art. 56 del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 600 e del terzo comma lett. d) dello stesso

articolo si ricava che l'azione penale non può essere iniziata o

proseguita, prima che l'accertamento dell'imposta sia divenuto

definitivo, anche per il caso di annotazione nei certificati di cui

al precedente art. 3 di corrispettivi inferiori a quelli

effettivamente erogati.

Ma l'esistenza e l'accertamento di simile delitto, che si consuma

con la falsa indicazione, è del tutto indipendente dall'entità del

tributo evaso, così come ne prescinde la pena per esso prevista.

Talché, come già ritenuto da questa Corte nelle ipotesi considerate

dalla sentenza n. 89 del 1982, il divieto di procedere fino a quando

l'accertamento dell'imposta non sia divenuto definitivo, privo come

è di qualsiasi giustificazione sostanziale o processuale, integra

una deroga irrazionale al principio dell'obbligatorietà dell'azione

penale consacrato nell'art. 112 della Costituzione.

Ne deriva l'illegittimità costituzionale dell'art. 56 u.c. del

d.P.R. n. 600 del 1973 nella parte in cui si riferisce anche alla

precedente lettera d) del comma terzo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 56 ultimo comma

del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, (Disposizioni comuni in materia

di accertamento delle imposte sui redditi) nella parte in cui dispone

che l'azione penale non può essere iniziata o proseguita prima che

l'accertamento dell'imposta sia divenuto definitivo, anche per

l'ipotesi prevista dal terzo comma lett. d) dello stesso art. 56.

Così deciso in Roma, in camera di Consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 9 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:2 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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