Articolo abrogato dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n.471.
Abrogato dal 1 aprile 1998
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n.471.
Abrogato dal 1 aprile 1998
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Riuniti i giudizi, 1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata dal Tribunale di Ravenna e dalla Commissione tributaria di 1° grado di Gorizia; 2) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, quarto comma, 42 e 61 del…
Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 27 cost. · Art. 56 Accertamento imposte sui redditi
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1989 al 1 aprile 1998. 272 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Se nel corso degli accessi di cui all'art. 32 viene rifiutata l'esibizione o comunque impedita l'ispezione delle scritture contabili e dei documenti la cui tenuta e conservazione e' obbligatoria per legge o di cui risulta l'esistenza, si applica la pena pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni. La stessa pena si applica in caso di omessa tenuta o conservazione delle scritture contabili e dei documenti prescritti dagli articoli 14, 18, 19 e 21. Qualora le scritture contabili e i documenti di cui al precedente comma non siano tenuti in conformita' alle disposizioni dell'art. 22, si applica la pena pecuniaria da lire centomila a lire un milione. Le pene previste nei precedenti commi sono irrogate anche se dai fatti non e' derivato ostacolo all'accertamento, e sono raddoppiate se vengono accertate evasioni di imposta per un ammontare complessivo superiore a lire cinque milioni. Nell'ipotesi di cui al terzo comma la pena e' ridotta al quinto del minimo se le irregolarita' delle scritture contabili o i documenti mancanti sono di scarsa rilevanza. Gli amministratori e i componenti degli organi di controllo delle societa' e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che sottoscrivono la dichiarazione senza denunciare la mancanza delle scritture contabili prescritte dal presente decreto sono puniti con la multa da lire duecentomila a lire due milioni. Nelle ipotesi di cui all'articolo 75, comma 4, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 46, si applica la pena pecuniaria da uno a cinque decimi dell'ammontare delle spese ed oneri ammessi in deduzione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art51 · fonte del testo
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