Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 404/1989

    Questione infondata
    13 luglio 1989

    Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Novara con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in…

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 54 Accertamento imposte sui redditi

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  • Ordinanza n. 130/1988

    Questione infondata
    2 febbraio 1988

    L'interesse dell'Erario alla sollecita riscossione dei tributi ben puo` essere perseguito agevolando il contribuente a rinunciare al relativo contenzioso: in particolare, con la prevista riduzione alla meta` della pena pecuniaria per omesse o infedeli dichiarazioni dei redditi, ove il contribuente rinunci ad impugnare l'accertamento d'ufficio prima della decisione della Commissione tributaria di primo grado; ne`, al riguardo, e` invocabile l'art. 2 Cost., che non tutela affatto un preteso diritto del cittadino all'equita` fiscale e, tanto meno, l'art. 24 Cost., non rientrando la fattispecie normativa censurata nell'ambito del diritto processuale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost. - dell'art. 54, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). - cfr. S. nn. 282/1987, 186/1982.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 24 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 aprile 1998

Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1997 al 1 aprile 1998. 270 parole tolte, 4 parole aggiunte.

tolto: Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tenere conto della gravita' del danno o del pericolo per l'erario e della personalita' dell'autore della violazione desunta dai suoi precedenti e dalle sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale. La pena puo' essere aumentata fino alla meta' nei confronti di chi nei tre anni precedenti sia incorso in un'altra violazione della stessa indole, per la quale sia stata inflitta la pena pecuniaria. Sono considerate violazioni della stessa indole non soltanto quelle che violano una stessa disposizione del presente decreto ma anche quelle che, pur essendo prevedute in piu' disposizioni, presentano in concreto, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le determinano, carattere fondamentale comune. Le pene pecuniarie sono ridotte ad un quarto qualora la violazione consista nella inosservanza di un termine e l'obbligo venga adempiuto entro trenta giorni dalla scadenza di esso, a meno che la violazione non sia gia' stata constatata formalmente. COMMAaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. tolto: 19 GIUGNO aggiunto: 18 DICEMBRE 1997, N.tolto: 218. In caso di presentazione della dichiarazione integrativa entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta successivo, in luogo delle sanzioni previste negli articoli 46 e 49 si applica la soprattassa del 30 per cento della maggiore imposta che risulta dovuta. Se il versamento della maggiore imposta che risultera' dalla suddetta dichiarazione integrativa viene effettuato prima della presentazione della stessa nei termini previsti per i versamenti di acconto, la soprattassa e' ridotta al 15 per cento. La soprattassa e' aumentata al 60 per cento se la dichiarazione integrativa e' presentata entro il termine relativo alla dichiarazione per il secondo periodo di imposta successivo.aggiunto: 471

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art54 · fonte del testo

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