Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 364/1987

    Ha colpito questo articolo
    4 novembre 1987

    Sussiste una diversità di trattamento priva di giustificazione nella disciplina delle imposte sui redditi, la' dove si prevede la possibilità di oblazione per la sola ipotesi di violazioni accertate fuori dell'ufficio (ovvero in occasione di accessi, ispezioni e verifiche), e la si esclude, al contrario, per le violazioni accertate in ufficio. La disparità non è giustificata non solo nell'ambito della stessa disciplina delle imposte sui redditi, ma anche nel confronto con altra analoga disciplina dell'imposta sul valore aggiunto che, in adeguamento alla normativa comunitaria, ha, invece, generalizzato la possibilità di oblazione, consentendola anche per le violazioni constatate in ufficio. Pertanto l'art. 55, comma terzo, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 è costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., limitatamente alle parole "se la violazione è stata constatata in occasione di accessi, ispezioni e verifiche eseguiti ai sensi dell'art. 33".

    Art. 55 Accertamento imposte sui redditi · Art. 33 Accertamento imposte sui redditi · Art. 47 Accertamento imposte sui redditi

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  • Ordinanza n. 304/2001

    Questione infondata
    25 luglio 2001

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione. Infatti, tale norma, denunciata nella parte in cui esclude, per le sanzioni irrogate a seguito di "violazioni che danno luogo ad accertamenti in rettifica o d'ufficio", la possibilità di oblazione prevista invece dal terzo comma dello stesso art. 55, per le sanzioni relative alle "violazioni che non danno luogo ad accertamenti", non lede il principio di eguaglianza, stante la non omogeneità delle violazioni rispettivamente previste dai commi secondo e terzo dell'art. 55 del d.P.R. n. 600 del 1973; e quanto al parametro di cui all'art. 53 Cost., il riferimento ad esso, peraltro non sorretto da alcuna specifica motivazione, è palesemente inconferente alla luce della consolidata giurisprudenza costituzionale, secondo la quale la materia sanzionatoria è del tutto estranea all'ambito di operatività dell'indicato precetto costituzionale. - Sull'art. 53 Cost., v. richiamate sentenze n. 291/1997 e n. 119/1980 e ordinanza n. 95/1993. M.F.

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 55 Accertamento imposte sui redditi · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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  • Ordinanza n. 519/1991

    Questione infondata
    30 dicembre 1991

    La tutela del rappresentante del soggetto passivo in ordine al preteso pagamento di soprattasse e pene pecuniarie per infrazioni sull'I.R.PE.G., non può ritenersi compressa per effetto della non prevista previa notifica dell'atto di accertamento e del provvedimento di applicazione delle pene pecuniarie, essendogli riconosciuta la possibilità d'impugnare l'iscrizione a ruolo e di contestare in quella sede sia il rapporto di rappresentanza, sia la legittimità dell'applicazione delle pene pecuniarie nei confronti del soggetto passivo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 55, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 98, sesto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). - Nello stesso senso, su analoghe questioni: S. n. 348/1987 e O. nn. 48/1988, 591/1988, 246/1989 e 178/1990.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 76 cost. · Art. 55 Accertamento imposte sui redditi

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 1 aprile 1998

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1992 al 1 aprile 1998. 320 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Le pene pecuniarie previste per la violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto e dalle norme relative alle singole imposte sui redditi sono irrogate dall'ufficio delle imposte. Per le violazioni che danno luogo ad accertamenti in rettifica o d'ufficio l'irrogazione delle sanzioni e' comunicata al contribuente con lo stesso avviso di accertamento. Per le violazioni che non danno luogo ad accertamenti l'ufficio delle imposte puo' provvedere in qualsiasi momento con separati avvisi da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e avvenuta la violazione. Se la violazione e' stata constatata in occasione di accessi, ispezioni e verifiche eseguiti ai sensi dell'art. 33, la pena pecuniaria non puo' essere irrogata qualora, nel termine di trenta giorni dalla data del relativo verbale, sia stato eseguito versamento diretto all'esattoria di una somma pari ad un sesto del massimo della pena. Se i ricavi o i compensi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni previste dall'articolo 51 non siano gia' state constatate non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati. Nei casi previsti dall'art. 52 l'ufficio delle imposte trasmette il processo verbale al Ministro per le finanze, il quale provvede con proprio decreto alla irrogazione delle pene pecuniarie, sentiti, nella rispettiva competenza, il Ministro per il tesoro e il Ministro per le poste e telecomunicazioni. I provvedimenti previsti nel secondo comma dell'art. 52 sono adottati su proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro. Gli organi del contenzioso tributario possono dichiarare non dovute le pene pecuniarie quando la violazione e' giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art55 · fonte del testo

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