L'esigenza fondamentale di evitare accertamenti discordanti anche a livello giurisdizionale dell'imposta dovuta, così impedendosi la formazione di giudicati contraddittori e salvaguardare il principio di unità della giurisdizione, poteva giustificare la vincolatività per il giudice penale degli accertamenti tributari contenuti in decisioni delle commissioni tributarie sotto la vigenza del vecchio codice di procedura penale, ma non dopo l'entrata in vigore del nuovo processo penale che ha profondamente eroso la portata del suddetto principio introducendo un regime di reciproca separazione tra azione penale, civile ed amministrativa e di autonomia dei rispettivi procedimenti; privilegiando, con ciò, le specificità strutturali e funzionali di ciascun tipo di giudizio anche a scapito della coerenza delle relative pronunce. Non potendo più, oggi, essere ritenuta costituzionalmente lecita la vincolatività per il giudice penale di pronunce tributarie che, pur se valide ai fini fiscali, sono basate su regole di giudizio, quali sono, ad esempio, le presunzioni legali e semplici non qualificate da requisiti di gravità, precisione e concordanza, estranee al processo penale e contraddittorie con la sua essenza, deve essere dichiarata la illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 24 Cost., - restando assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 56, ultimo comma, d.P.R. 29 settembre 1873, n. 600, nella parte in cui stabilisce che l'accertamento dell'imposta divenuto definitivo a seguito di decisione di una commissione tributaria faccia stato nel giudizio penale relativo al reato previsto dal primo comma, dell'art. 56 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. - Sulla portata della pregiudiziale tributaria v. s. n. 247/1983; - Sulla vincolatività dell'accertamento amministrativo v. s. nn. 89/1982 e 2/1989.
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