Corte costituzionale

Sentenza n. 179/1976

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/07/1976 · relatore Vincenzo Trimarchi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 131

e 139 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645; dell'art. 2 della legge 9

ottobre 1971, n. 825; degli artt. 15, 16, 17, 19, 20 e 30 del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 636; degli artt. 2, primo comma, e 4 del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 597; e degli artt. 1, 46, 56 e 57 del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 600 (cumulo dei redditi familiari), promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 15 aprile 1975 dal pretore di Roma nel

procedimento civile vertente tra Capaccioli Mario e Garzia Erminia,

iscritta al n. 136 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 114 del 30 aprile 1975;

2) ordinanza emessa il 2 aprile 1975 dal pretore di Voghera nel

procedimento civile vertente tra Odorisio Roberto e Morini Mirella,

iscritta al n. 160 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 140 del 28 maggio 1975;

3) ordinanza emessa il 29 aprile 1975 dal pretore di Livorno nel

procedimento civile vertente tra Scappatura Giuseppe e Lombardi Maria,

iscritta al n. 253 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 del 30 luglio 1975;

4) ordinanza emessa il 16 aprile 1975 dal pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra Pomarici Ferdinando e Farciglia Maria

Rosaria, iscritta al n. 275 del registro ordinanze 1975 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiate della Repubblica n. 202 del 30 luglio 1975;

5) ordinanza emessa il 26 aprile 1975 dal pretore di Arona nel

procedimento civile vertente tra Aprile Michele e Rossi Piera, iscritta

al n. 289 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 202 del 30 luglio 1975;

6) ordinanza emessa il 24 aprile 1975 dal pretore di Firenze nel

procedimento civile vertente tra Calefato Claudio e Ottavi Paola,

iscritta al n. 314 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 del 30 luglio 1975;

7) ordinanza emessa il 12 giugno 1975 dal pretore di Carrara nel

procedimento civile vertente tra Vaccini Dino e Scappatura Giovanna,

iscritta al n. 425 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiate della Repubblica n. 306 del 19 novembre 1975

8) ordinanza emessa il 30 luglio 1975 dal pretore di Foggia nel

procedimento civile vertente tra Bassi Angelo Raffaele e Ricotti

Luigina, iscritta al n. 430 del registro ordinanze 1975 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 del 5 novembre 1975;

9) ordinanza emessa il 10 ottobre 1975 dalla Corte costituzionale

nel procedimento civile vertente tra Capaccioli Mario ed altri e Garzia

Erminia, Ottavi Paola ed altri, iscritta al n. 469 del registro

ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 281 del 22 ottobre 1975;

10) ordinanza emessa il 7 aprile 1975 dalla Commissione tributaria

di primo grado di Milano sul ricorso di Perelli Augusto contro

l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 528 del

registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 18 del 21 gennaio 1976;

11) ordinanza emessa il 17 marzo 1975 dalla Commissione tributaria

di primo grado di Milano sul ricorso di Maiocchi Mario contro

l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 569 del

registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1976.

Visti gli atti di costituzione di Garzia Erminia, di Ottavi Paola e

dell'Amministrazione delle finanze dello Stato, nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 14 giugno 1976 il Giudice relatore

Vincenzo Michele Trimarchi;

uditi l'avv. Franco Gaetano Scoca, per Garzia Erminia, l'avv. Paolo

Barile, per Ottavi Paola, ed il vice avvocato generale dello Stato

Giovanni Albisinni, per l'Amministrazione delle finanze dello Stato e

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con sei ordinanze dei pretori di Roma, di Voghera, di Livorno,

di Milano, di Arona e di Firenze, emesse in vari giorni del mese di

aprile 1975, sono state sollevate varie questioni di legittimità

costituzionale della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (delega legislativa

al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 636 (revisione della disciplina del contenzioso

tributario), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (istituzione e

disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), e del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (disposizioni comuni in materia di

accertamento delle imposte sui redditi).

Dette ordinanze erano state emesse in procedimenti aventi

sostanzialmente lo stesso oggetto. Nell'ambito di rapporti patrimoniali

tra coniugi sottostanti al regime della separazione dei beni, i mariti,

in prossimità della scadenza del termine previsto per il 1975 per la

dichiarazione annuale dei redditi, avevano richiesto alle rispettive

mogli i dati ed i documenti relativi ai redditi dalle stesse conseguiti

nel 1974 e di fronte al loro rifiuto di fornirglieli, si erano rivolti

al pretore a sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile, onde

ottenerne in via di urgenza la condanna in ordine a quanto richiesto.

I pretori, in modo più o meno ampio ed in maniera espressa (ad

eccezione dei pretori di Arona e di Firenze) si sono pronunciati

preliminarmente sull'ammissibilità dell'azione cautelare.

In particolare, il pretore di Roma ha sollevato la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. a), del d.P.R. n. 597

del 1973 per contrasto con gli artt. 3, 29, 31, 36, 37, 53 e 76 della

Costituzione e per quest'ultimo in relazione all'art. 2, comma primo,

n. 3, della legge n. 825 del 1971 nonché e conseguentemente, all'art.

1, comma terzo, del d.P.R. n. 600 del 1973, nella parte in cui,

richiamando l'art. 4 del d.P.R. n. 597 del 1973, impone al marito

l'obbligo di dichiarare i redditi della moglie, e di entrambe le norme

denunciate nella parte in cui implicitamente impongono alla moglie

l'obbligo di comunicare al marito ai fini della determinazione della

base imponibile i propri redditi.

Con la seconda ordinanza è stata sollevata la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 4 del d.P.R. n. 597 del 1973 e

1 del d.P.R. n. 600 del 1973 per la violazione degli artt. 76 e 77

della Costituzione e degli artt. 2 della legge n. 825 del 1971, 4 del

d.P.R. n. 597 del 1973 e 1 del d.P.R. n. 600 del 1973 per il contrasto

con gli artt. 3, 29, 31, 53, 4 e 35 della Costituzione.

Con la terza ordinanza (emessa dal pretore di Livorno) risultano

sollevate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4 del

d.P.R. n. 597 del 1973 e 1 del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione agli

artt. 76 e 77 della Costituzione; degli artt. 2 della legge n. 825 del

1971, 4 del d.P.R. n. 597 del 1973 e 1 del d.P.R. n. 600 del 1973 per

la violazione degli artt. 3, 4, 29, 31, 35, 37 e 53 della Costituzione;

degli artt. 2 della legge n. 825 del 1971, 4 del d.P.R. n. 597 del 1973

e 1, 46, 56 e 57 del d.P.R. n. 600 del 1973 per il contrasto con l'art.

27 della Costituzione; e degli artt. 2 della legge n. 825 del 1971, 4

del d.P.R. n. 597 del 1973, 1 dei d.P.R. n. 600 del 1973 e 15, 16, 17,

19, 20 e 30 del d.P.R. n. 636 del 1972 per violazione dell'art. 24

della Costituzione.

Con l'ordinanza del pretore di Milano la questione di legittimità

costituzionale è stata proposta a proposito degli artt. 4, lett. a),

del d.P.R. n. 597 del 1973 e 1, comma terzo, del d.P.R. n. 600 del 1973

per la parte in cui richiama il precedente art. 4 del d.P.R. n. 597,

per violazione degli artt. 76, 3, 29, 31, comma primo, 53, comma primo,

e 27 della Costituzione.

Con l'ordinanza del pretore di Arona la questione di legittimità

costituzionale è stata prospettata relativamente agli artt. 1 del

d.P.R. n. 600 del 1973 e 4 del d.P.R. n. 597 del 1973, per la parte che

prevede l'obbligo di dichiarazione congiunta ed il cumulo, ai fini

fiscali, dei redditi della moglie con quelli del marito, e per

contrasto con gli artt. 76, 3, 13, 15, 24, 29 e 31, 4 e 35, e 53 della

Costituzione.

Ed infine, con l'ordinanza del pretore di Firenze è stata

denunciata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del d .P.R. n.

597 del 1973, nella parte in cui ai fini della determinazione del

reddito complessivo imputa al soggetto passivo oltre ai redditi propri

quelli della moglie, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 13, 15, 24, 27,

29, 31, 35, 37, 53 e 76 della Costituzione.

2. - Nei sei procedimenti iniziati con le ricordate ordinanze ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, che, a

mezzo dell'Avvocato generale dello Stato, ha chiesto che le questioni

siano dichiarate in tutto o in parte inammissibili e comunque

infondate.

Nel procedimento di cui all'ordinanza del pretore di Roma si è

costituita Erminia Garzia a mezzo dell'avv. prof. Franco Gaetano Scoca

che ha concluso per la dichiarazione di illegittimità costituzionale

dell'art. 4, lett. a), del d.P.R. n. 597 del 1973 anche in relazione

all'art. 2, n. 3, della legge n. 825 del 1971, e conseguentemente

dell'art. 1, comma terzo, del d.P.R. n. 600 del 1973 nella parte in cui

impone al marito l'obbligo di dichiarare i redditi della moglie, e di

entrambe le norme denunciate nella parte in cui implicitamente

impongono alla moglie l'obbligo di comunicare al marito i propri

redditi ai fini della determinazione della base imponibile.

Ed infine, nel procedimento di cui all'ordinanza del pretore di

Firenze, si è costituita Paola Ottavi che a mezzo degli avv.ti prof.

Paolo Barile ed Elia Clarizia ha chiesto la declaratoria di

illegittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. n. 597 del 1973

(ed in memoria, dell'istituto del cumulo dei redditi di cui al detto

art. 4 nonché agli artt. 1 e 2 dello stesso decreto).

3. - Con l'ordinanza emessa il 10 ottobre 1975, questa Corte,

riuniti i sei giudizi di legittimità costituzionale come sopra

promossi ha sollevato la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2, comma primo, del d.P.R. n. 597 del 1973, in riferimento

agli artt. 3, 29 e 24 della Costituzione.

Si è ritenuto da parte di questa Corte che della norma di cui

all'art. 1, comma terzo, del d.P.R. n. 600 del 1973, che rientrava tra

quelle denunciate con le indicate ordinanze e secondo la quale ogni

soggetto passivo deve dichiarare annualmente, ed in unico contesto, i

redditi propri ed a lui imputabili, era stato prospettato, tra l'altro,

il contrasto con il principio di eguaglianza per ciò che nel caso,

come quello di specie, in cui oggetto di imputazione sono i redditi

della moglie, solo il marito, e non anche la moglie, sarebbe soggetto

all'obbligo della dichiarazione; e che la valutazione della dedotta

disparità di trattamento e quindi la decisione in ordine alla

questione di legittimità costituzionale, non si sarebbero potute

effettuare se non unitamente e in relazione alla considerazione del

contenuto e della portata dell'art. 2, comma primo, del d.P.R. n. 597

del 1973 e cioè della soggettività passiva di imposta. E nel

contempo si è dubitato circa la conformità di quest'ultima norma agli

artt. 3 e 29, e 24 della Costituzione, "perché, nell'ipotesi in cui

soggetto passivo dell'imposta sia un marito e siano a questo imputati i

redditi della moglie, è previsto un trattameno differenziato,

nonostante la parità morale e giuridica dei coniugi, e senza che la

disparità si presenti razionalmente giustificata, o funzionalizzata

alla garanzia dell'unità familiare, e tale trattamento differenziato

si pone o si risolve anche sul terreno della tutela in giudizio dei

diritti e degli interessi".

A seguito dell'ordinanza di questa Corte, si è costituita Erminia

Garzia (parte nel procedimento civile vertente davanti al pretore di

Roma), a mezzo dell'avv. prof. Franco Gaetano Scoca, che con l'atto di

costituzione ha chiesto che sia dichiarata l'illegittimià

costituzionale di tutte le norme denunciate nelle ordinanze di

rimessione anzidette oltreché di quella denunciata da questa Corte.

Ed ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocato generale dello Stato, il quale ha concluso

per la declaratoria di non fondatezza della questione di legittimità

costituzionale.

4. - Nella materia del cumulo dei redditi della moglie con quelli

del marito, sono state sollevate questioni di legittimità

costituzionale anche da parte dei pretori di Carrara e di Foggia e

della Commissione tributaria di primo grado di Milano.

Il pretore di Carrara, in un procedimento promosso a sensi

dell'art. 700 del codice di procedura civile ed avente un oggetto

eguale a quelli degli altri procedimenti pretorili, con ordinanza del

12 giugno 1975, ha ritenuto che fossero in contrasto con gli artt. 53,

29 e 27 della Costituzione, gli artt. 4, lett. a), del d.P.R. n. 597

del 1973 e 1 del d.P.R. n. 600 del 1973, laddove richiama l'art. 4

citato.

Il pretore di Foggia, in un procedimento civile in cui l'attore,

premesso che la di lui moglie si era rifiutata di fornirgli le

informative ed i documenti relativi ai redditi da lei percepiti e che

si era così trovato nell'impossibilità di procedere alla compilazione

della denuncia ai fini del cumulo, aveva chiesto la condanna della

moglie al risarcimento dei danni, ha sollevato con ordinanza del 30

luglio 1975 la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4

del d.P.R. n. 597 del 1973 e 1 del d.P.R. n. 600 del 1973 in

riferimento agli artt. 3, 53, 76 e 77 della Costituzione.

La Commissione tributaria di primo grado di Milano, chiamata a

pronunciarsi tra l'altro, sulla legittimità dell'accertamento del

reddito complessivo per l'anno 1969, operato dall'Amministrazione

finanziaria a carico del ricorrente e concernente anche il reddito

della di lui moglie, ai fini della imposta complementare progressiva di

cui all'art. 130 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle

leggi sulle imposte dirette), con ordinanza del 7 aprile 1975 ha

considerato rilevante e non manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 131 del testo unico in

riferimento agli artt. 3, 15, 24, 27, 29, 31 e 53 della Costituzione.

Ed infine la stessa Commissione, in altro procedimento, in cui si

controverteva in ordine ad accertamenti relativi agli anni dal 1965 al

1969 e concernenti anche i redditi della moglie del contribuente ai

fini dell'imposta complementare, con ordinanza del 17 marzo 1975, ha

ritenuto che il detto art. 131 del testo unico ed il successivo art.

139 violassero gli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione.

5. - Nei giudizi promossi con le quattro ordinanze ora indicate ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri

rappresentato dall'Avvocato generale dello Stato.

La difesa dello Stato ha chiesto alla Corte: nel primo giudizio, di

volere, in via preliminare, dichiarare la cessazione della materia del

contendere o, in via subordinata, dichiarare la relativa questione in

parte inammissibile per difetto di rilevanza e in parte infondata o,

comunque, in tutto infondata; nel secondo giudizio, di volere

dichiarare la relativa questione in parte inammissibile per difetto di

rilevanza ed in parte infondata o comunque in tutto infondata; e negli

altri due giudizi, di volere dichiarare cessata la materia del

contendere per parte delle relative questioni e dichiarare le questioni

stesse, per l'altra parte, non fondate.

Nel giudizio promosso dalla Commissione tributaria con ordinanza

del 17 marzo 1975, si è costituito il Ministero delle finanze,

rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato che ha

concluso nello stesso senso in cui in quel giudizio ha concluso il

Presidente del Consiglio dei ministri.

6. - Delle parti costituite e dell'interveniente hanno presentato

memoria Erminia Garzia e Paola Ottavi (parte nel procedimento civile

pendente davanti al pretore di Firenze) e brevi note il Presidente del

Consiglio dei ministri.

La difesa della Garzia ha concluso domandando alla Corte di volere:

a) in via principale: 1) dichiarare l'illegittimità costituzionale di

tutte le norme denunciate (art. 2 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

artt. 15, 16, 17, 19, 20 e 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636;

artt. 2, comma primo, e 4 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; e artt.

1, 46, 56 e 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) per contrasto con

gli artt. 3, 24, 29, 31, 36, 37, 76 e 53 della Costituzione; 2)

dichiarare, ex art. 27 della legge n. 87 del 1953, la conseguente

illegittimità costituzionale degli artt. 1, 5, 6 e 7 della legge 2

dicembre 1975, n. 576; b) in via subordinata, sollevare, per contrasto

con gli indicati precetti costituzionali, innanzi a sé la questione di

legittimità costituzionale dei citati artt. 1, 5, 6 e 7 della legge n.

576 del 1975, ferma la pronuncia di illegittimità chiesta in via

principale, sub 1.

La difesa della Ottavi, in relazione alla questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, comma primo, del d.P.R. n. 597 del 1973 ed

a quella sollevata da questa Corte, ha escluso, a proposito della

prima, ed a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 576 del 1975,

la necessità di un rinvio degli atti al giudice a quo (pretore di

Firenze) per il riesame della rilevanza, ed ha sostenuto, a proposito

della seconda questione, e sempre a seguito della entrata in vigore

della detta legge n. 576, che taluni dubbi prospettati da questa Corte,

restano immutati.

L'Avvocatura generale dello Stato, con le citate brevi note, per

tutti i giudizi, ha chiesto alla Corte di volere: 1) a seguito

dell'entrata in vigore della legge n. 576 dei 1975 dichiarare cessata

la materia del contendere per tutte le questioni di legittimità

costituzionale afferenti la legge di delega per la riforma tributaria

ed i relativi decreti presidenziali delegati; 2) in via subordinata,

dichiarare le questioni stesse irrilevanti o infondate; 3) dichiarare

cessata la materia del contendere e sempre per la detta ragione per

parte della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla

Commissione tributaria di primo grado di Milano e dichiarare la

questione stessa, per l'altra parte, non fondata.

7. - All'udienza del 14 giugno 1976 gli avv.ti prof. Franco

Gaetano Scoca per la Garzia, prof. Paolo Barile per la Ottavi ed il

vice avv.to generale dello Stato Giovanni Albi sinni, per il Presidente

del Consiglio dei ministri e l'Amministrazione delle finanze dello

Stato hanno svolto le rispettive ragioni ed insistito nelle precedenti

conclusioni. Considerato in diritto :

1. - Con ordinanza del 10 ottobre 1975, n. 230 questa Corte ha

disposto la riunione di sei procedimenti instaurati con altrettante

ordinanze da parte dei pretori di Roma, di Voghera, di Livorno, di

Milano, di Arona e di Firenze, con cui erano state sollevate questioni

di legittimità costituzionale relative a norme della legge 9 ottobre

1971, n. 825 (delega legislativa al Governo della Repubblica per la

riforma tributaria), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (istituzione

e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), del

d.P.R. 29 settembrc 1973, n. 600 (disposizioni comuni in materia di

accertamento delle imposte sui redditi) e del d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 636 (revisione della disciplina del contenzioso tributario); e nei

procedimcnti riuniti ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, comma primo del d.P.R. n. 597 del 1973, in

riferimento agli artt. 3 e 29, e 24 della Costituzione.

Sono inoltre sottoposte all'esame di questa Corte questioni

relative a norme del ripetuto d.P.R. n. 597 del 1973 e del citato

d.P.R. n. 600 del 1973, con le ordinanze indicate in epigrafe dei

pretori di Carrara è di Foggia, ed a norme del d.P.R. 29 gennaio 1958,

n. 645 (approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette)

con le due ordinanze, del pari indicate in epigrafe, della Commissione

tributaria di primo grado di Milano.

Trattasi di questioni identiche, in tutto o in parte, o

strettamente connesse. Appare, per ciò, opportuno che gli anzidetti

procedimenti siano riuniti.

La Corte dispone in conseguenza e le relative cause vanno decise

con unica sentenza.

2. - L'Avvocatura generale dello Stato, per il Presidente del

Consiglio dei ministri, ha eccepito in primo luogo la inammissibilità

di tutte le questioni sollevate dai pretori di Roma, di Voghera, di

Livorno, di Milano, di Arona, e di Firenze, assumendo che i giudici a

quibus, aditi a norma dell'art. 700 del codice di procedura civile da

ricorrenti che avevano dedotto di non aver potuto ottenere dalle

rispettive mogli le indicazioni relative ai redditi dalle stesse

conseguiti nel 1974 e ad essi necessarie ai fini della presentazione

nel 1975 della dichiarazione unica dei redditi, e che avevano chiesto

la condanna delle resistenti a fornir loro le dette indicazioni,

avrebbero dovuto dichiarare improponibile o inammissibile l'azione, e

comunque si sarebbero potuti o dovuti limitare a dare atto del rifiuto

delle mogli resistenti di aderire alla richiesta come sopra avanzata a

ciascuna di esse dal proprio marito.

Di codesta eccezione, la Corte, con l'ordinanza n. 230 del 1975, ha

ritenuto la non fondatezza, osservando come ogni valutazione in ordine

all'azione fatta valere spettasse al singolo giudice a quo e come in

ciascuno dei detti giudizi il ricorrente avesse chiesto, oltre

l'accertamento del ricordato rifiuto da parte della di lui moglie, la

condanna di questa a provvedere nel senso invocato dal ricorrente.

Nel corso del giudizio non sono emerse nuove ragioni a sostegno

della tesi della inammissibilità delle questioni sollevate con le

dette ordinanze. E pertanto l'eccezione de qua deve essere disattesa.

3. - A proposito delle questioni sollevate con le ordinanze ora

dette dei pretori di Roma, di Voghera, di Livorno, di Milano, di Arona

e di Firenze, nonché con quelle dei pretori di Carrara e di Foggia da

parte della difesa dello Stato si eccepisce, in subordine,

l'inammissibilità relativamente alle questioni afferenti all'art. 4

lett. a) del d.P.R. n. 597 del 1973.

Si sostiene che il diritto del marito di avere conoscenza dei

redditi della moglie ai fini della compilazione e presentazione della

dichiarazione dei redditi, non derivi dal principio del cumulo dei

redditi ma sia ricollegabile unitamente alla normativa concernente le

modalità mediante le quali il principio stesso è stato attuato e

cioè l'imputazione al marito del reddito costituito dal coacervo dei

redditi di entrambi i coniugi e l'attribuzione al medesimo della

titolarità del rapporto tributario; e che quel diritto, fatto valere

innanzi ai detti pretori, attenga, in altri termini, alla posizione

conferita al marito rispetto al reddito complessivo dei coniugi e trovi

unicamente la sua fonte nelle norme che tali posizioni regolano e negli

obblighi che ne discendono.

E da ciò si deduce l'irrilevanza, ai fini della decisione della

controversia davanti al singolo giudice a quo, dell'accertamento della

legittimità costituzionale del principio del cumulo dei redditi dei

coniugi, in sé considerato.

In contrario è possibile, però, osservare quanto segue.

Devesi, anzitutto, dare atto che circa la rilevanza delle questioni

da essi sollevate, i pretori di Roma, di Livorno, di Milano, di Arona e

di Firenze hanno motivato, in modo ampio o sitentico, e solo i pretori

di Voghera e di Foggia si sono limitati a dichiarare in dispositivo

rilevanti le questioni, e che il pretore di Carrara nulla ha sostenuto

o dichiarato al riguardo.

Va poi tenuto presente che a denunciare, per illegittimità

costituzionale gli artt. 4 lett. a) del d.P.R. n. 597 del 1973 e 1,

comma terzo del d.P.R. n. 600 del 1973, sono, insieme con gli altri, i

giudici che nel modo sopraddetto hanno motivato in ordine alla

rilevanza.

Nelle specie, d'altra parte, non sembra, comunque, sostenibile che

il diritto del marito ad avere le dette indicazioni da parte della

moglie ed il correlativo obbligo di questa di fornirgliele, quali

situazioni giuridiche strumentali in relazione all'obbligo del marito

di dichiarare anche i redditi della moglie a lui imputati, non siano da

collegare all'istituto del cumulo dei redditi tra i coniugi, giacché,

prescindendosi dai possibili modi di attuazione del relativo principio,

il sistema attuato con la normativa di cui si tratta denuncia un'intima

coerenza ed una sicura univocità, per cui i precetti relativi alla

soggettività dell'imposta, all'imputazione al soggetto passivo di

redditi altrui ed alla dichiarazione si presentano razionalmente ed

inscindibilmente connessi.

L'eccezione in esame risulta, pertanto, non fondata.

4. - Da parte dell'Avvocatura generale dello Stato si sostiene

ancora che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 2 dicembre

1975, n. 576 (recante disposizioni in materia di imposte sui redditi e

sulle successioni), relativamente alle questioni sollevate dai giudici

a quibus si sarebbe verificata la cessazione della materia del

contendere, ed in subordine che sarebbero divenute irrilevanti le

questioni concernenti la legge di delega ed i decreti delegati.

a) Poiché l'art. 8, commi primo e secondo, della legge n. 576

avrebbe modificato, e implicitamente abrogato, le norme del testo unico

del 1958 relative ai doveri ed alle facoltà spettanti al marito, quale

unico soggetto tributario, nell'ambito della famiglia, della imposta

complementare progressiva sul reddito complessivo, non sarebbero,

perciò, chiaramente più ipotizzabili le violazioni degli artt. 3, 15,

24, 27 e 29 della Costituzione, denunciate dalla Commissione tributaria

di primo grado di Milano con la ordinanza del 7 aprile 1975, e quelle

degli artt. 3 e 29 della Costituzione denunciate dalla stessa

Commissione con l'ordinanza del 17 marzo 1975 per la parte in cui tali

violazioni si riferiscono al profilo procedimentale che regola la

imposizione di detto tributo sul reddito per i coniugi non legalmente

separati.

b) Le norme della nuova legge avrebbero abrogato quelle denunciate

di illegittimità costituzionale con le ordinanze dei pretori e di

questa Corte. Con l'art. 27, comma secondo, sarebbe stato

esplicitamente abrogato l'art. 4 del d.P.R. n. 597 del 1973 e con

l'art. 5, commi primo e secondo (parte prima) sarebbero stati

modificati radicalmente, e implicitamente abrogati, sia l'art. 2 comma

primo del d.P.R. n. 597 del 1973 nella parte in cui dispone che non

sono soggetti passivi dell'imposta le persone i cui redditi sono

imputati ad altri ai sensi del successivo art. 4, e sia l'art. 1, comma

terzo del d.P.R. n. 600 nella parte in cui dispone che la dichiarazione

delle persone fisiche è unica per i redditi propri del soggetto e per

quelli di altre persone a lui imputabili a norma dei richiamato art. 4.

La nuova legge, peraltro, conterrebbe disposizioni innovative per

quanto si attiene ai redditi conseguiti nell'anno 1974 e che hanno

formato o dovevano formare oggetto della dichiarazione da presentarsi

nell'anno 1975: l'art. 8 della legge n. 576, infatti, - si aggiunge -

"contiene disposizioni circa la parte procedimentale, riguardante le

persone a cui incombe l'obbligo di presentare la dichiarazione,

disposizioni che modificano, e quindi implicitamente abrogano, per i

redditi conseguiti nel detto anno 1974, la normativa contenuta

nell'art. 2 del d.P.R. n. 597 del 1973 e nell'art. 1 del d.P.R. n. 600

dello stesso anno", e "l'art. 26 della stessa legge modifica, sempre

per i redditi conseguiti nel 1974, il trattamento tributario sul

"cumulo dei redditi" fra i coniugi, venendo, in tal modo, ad abrogare

implicitamente, anche per l'anno 1974 le disposizioni contenute

nell'art. 4 del d.P.R. n. 597 del 1973".

La Corte, prescindendo dalla configurazione dell'eccezione, è

dell'avviso che il fatto della sopravvenuta normativa, nei termini e

limiti di cui sopra, non sia in grado di incidere sui problemi

dibattuti in causa, nel senso di eliminarli per intero o in parte.

Con le ordinanze della Commissione distrettuale di primo grado di

Milano si denuncia il contrasto degli artt. 131 e 139 del testo unico

del 1958 con gli artt. 3, 15, 24, 27, 29, 31 e 53 della Costituzione,

in due giudizi in ciascuno dei quali il contribuente aveva proposto

ricorso avverso accertamenti ai fini dell'applicazione dell'imposta

complementare progressiva sul reddito complessivo, relativi ai vari

anni, e cioè al 1969 o dal 1965 al 1969, ed in cui la Commissione si

sarebbe dovuta pronunciare anche sull'esistenza ed ammontare di redditi

della moglie del ricorrente in quanto cumulati con i redditi di questo.

La legge n. 576 del 1975 dispone in ordine all'imposta

complementare con i primi due commi dell'art. 8, richiamati dalla

difesa dello Stato, ma al riguardo e per il passato non abroga, né

espressamente né tacitamente o implicitamente, il cpv. dell'art. 131 o

l'art. 139 del T.U. secondo cui rispettivamente "i redditi della moglie

si cumulano con quelli del marito" e l'imposta è applicata sul reddito

(complessivo) imponibile con aliquota progressiva. Con i detti commi

dell'art. 8, infatti, si stabilisce solo che i ruoli dell'imposta

complementare dovuta in base alle dichiarazioni presentate nel 1974 e

negli anni precedenti e comprendenti redditi della moglie, ovvero

dovuta per gli anni 1973 e precedenti a seguito di accertamenti in

rettifica o di ufficio del reddito complessivo, comprensivo di redditi

della moglie, "costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta

anche nei confronti della moglie", e che "entro sessanta giorni dalla

notifica dell'avviso di mora relativo al pagamento delle imposte dovute

in base ai ruoli di cui al precedente comma, la moglie può,

limitatamente ai tributi non assolti, proporre ricorso avverso il ruolo

a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973 n. 602, per inesistenza totale o parziale, con riguardo

ai propri redditi, dell'obbligazione tributaria". E ciò significa che,

facendosi con i ripetuti due commi riferimento al ruolo, non si innova

la situazione sostanziale e processuale anteriore alla formazione e

pubblicazione di esso e quindi tra l'altro non si tocca la fase

dell'accertamento e il meccanismo previsto per la formazione del

reddito complessivo assoggettato all'imposta (e di cui al secondo comma

dell'art. 131) e tanto meno la regola circa la progressività per

l'applicazione dell'imposta.

Con le ordinanze degli otto pretori e di questa Corte,

complessivamente considerate, si denuncia, invece, il contrasto degli

artt. 2 n. 3 della legge numero 825 del 1971; 2 comma primo e 4 lett.

a) del d.P.R. n. 597 del 1973; 1 comma terzo, 46, 56 e 57 del d.P.R. n.

600 del 1973, e 15, 16, 17, 19, 20 e 30 del d.P.R. n. 636 del 1972; in

riferimento agli artt. 2, 3, 4, 13, 15, 24, 27, 29, 31, 35, 36, 37 e 53

della Costituzione.

A tal proposito - secondo l'Avvocatura generale dello Stato - la

cessazione della materia del contendere si sarebbe verficata nei modi

sopraddetti perché sarebbero state espressamente o implicitamente

abrogate le norme oggetto di denuncia e ne sarebbe ormai esclusa

l'applicabilità ai fini dell'IRPEF ai redditi conseguiti nel 1974.

Senonché, in contrario, è possibile osservare:

- che il disposto del secondo comma dell'art. 27 della legge n.

576, interpretato unitamente a quello del precedente comma, comporta

l'abrogazione dell'art. 4 del d.P.R. n. 597 del 1973 a decorrere dal 1

gennaio 1975 ma solo per i redditi posseduti da quella data, e quindi

la norma dell'art. 4 cit. continua ad essere la regola da applicare ai

redditi conseguiti nel 1974;

- che con l'art. 5, commi primo e secondo (parte prima) della nuova

legge, sono dettate disposizioni destinate ad operare per il futuro ed

inidonee a disciplinare situazioni di fatto che per la loro componente

temporale erano e sono rimaste soggette alla legge allora vigente;

- che nel caso in esame sono parimenti valide le osservazioni fatte

a proposito delle questioni relative al T.U. del 1958, circa il

contenuto e la portata dell'art. 8 della ripetuta legge n. 576;

- che ancora nulla di probante può dedursi dall'articolo 26 comma

primo della stessa legge, perché il correttivo apportato al carico

dell'imposta dovuta per il reddito complessivo relativo al 1974 per cui

un credito d'imposta compete a valere su quella dovuta sulla base della

dichiarazione relativa all'anno 1975, non elimina gli obblighi ed oneri

gravanti sul marito e sulla moglie, conseguenti o connessi al cumulo.

Si può quindi ritenere che neppure per le questioni in

considerazione si sia verificata la eccepita cessazione della materia

del contendere (o sia sopravvenuta la irrilevanza delle questioni).

Daltra parte, e per concludere, a sostegno della fondatezza delle

eccezioni proposte in ordine a tutte le questioni sollevate (per le

norme del T.U. del 1958, della legge di delega e dei decreti delegati)

non giocano neanche i riferimenti che la legge n. 576 compie alla

preesistente legislazione in materia, nei commi terzo, quarto e quinto

del cit. art. 8 da cui si ricava che gli accertamenti di rettifica o di

ufficio aventi per oggetto l'I.C.P. sul R.C. o l'IRPEF per redditi

conseguiti nel 1974 e negli anni precedenti, notificati posteriormente

al novantesimo giorno dalla entrata in vigore della legge, devono

essere intestati anche alla moglie ed a questa notificati se alla

formazione della base imponibile hanno concorso anche redditi della

stessa; che qualora alla formazione del reddito complessivo soggetto

all'imposta complementare hanno concorso redditi della moglie e

l'accertamento viene definito mediante adesione del contribuente,

codesto atto, se posto in essere successivamente all'entrata in vigore

della legge, deve essere sottoscritto anche dalla moglie o da un suo

rappresentante; ed infine, che a seguito di accertamenti in rettifica o

di ufficio relativi ai detti tributi (e sempre che la moglie non abbia

sottoscritto la dichiarazione) non si tiene conto dei redditi della

moglie stessa ai fini della omissione, incompletezza e infedeltà della

dichiarazione e delle relative sanzioni penali e amministrative e

delle maggiorazioni di imposta e degli interessi per ritardata

iscrizione a ruolo, limitatamente alle quote non corrisposte.

È innegabile che con le nuove norme, in relazione ai redditi, alle

dichiarazioni ed agli accertamenti afferenti agli anni 1974 e

precedenti, la moglie, da semplice responsabile solidale per il

pagamento dell'imposta (art. 34 del d.P.R. n. 602 del 1973) è

divenuta soggetto passivo e condebitrice solidale, insieme con il

marito, dell'imposta dovuta per il loro complessivo reddito; che è

ormai esclusa una responsabilità amministrativa e penale del marito

per fatto e colpa della moglie; e che questa, a proposito dei redditi

che la concernono, ha poteri di difesa in giudizio; ma tutto cio, in

relazione al T.U. del 1958 ed alla legge di delega e ai decreti

delegati, costituisce un quid novi destinato ad operare a decorrere al

massimo dal 1 gennaio 1975 e non per il passato, e comunque non in modo

tale da eliminare in maniera totale o parziale la vigenza e

l'operatività delle norme denunciate, nell'ambito dei giudizi a quibus

ed al fine della definizione degli stessi.

5. - La normativa in materia di I.C.P. sul R.C., risultante dal

T.U. del 1958 e successive modificazioni e quella in materia di IRPEF,

emersa dalla riforma tributaria (e sino alla legge n. 576 del 1975)

trovano il loro riscontro e la loro base nella disciplina dettata per i

rapporti patrimoniali tra coniugi dagli artt. 159-230 del codice civile

del 1942.

Tali norme non sono influenzate, per le situazioni anteriori al 20

settembre 1975 (ivi comprese quelle relative ai redditi degli anni 1974

e precedenti), dalla legge 19 maggio 1975 n. 151. Ed infatti, per

l'art. 227 "le doti e i patrimoni familiari costituiti prima

dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere

disciplinati dalle norme anteriori", e per i primi due commi dell'art.

228 "le famiglie già costituite alla data di entrata in vigore della

presente legge, decorso il termine di due anni dalla detta data, sono

assoggettate al regime della comunione legale per i beni acquistati

successivamente alla data medesima a meno che entro lo stesso termine

uno dei due coniugi non manifesti volontà contraria in un atto

ricevuto da notaio o dall'ufficiale dello stato civile del luogo in cui

fu celebrato il matrimonio", "ed entro lo stesso termine i coniugi

possono convenire che i beni acquistati anteriormente alla data

indicata nel primo comma siano assoggettati al regime della comunione,

salvi i diritti dei terzi".

Il rapporto tra i coniugi (sino all'anzidetta data) per quanto

attiene ai redditi, è, quindi, disciplinato, come si è precisato,

dalle norme di cui al capo VI, titolo VI del libro primo del codice

civile, e non da quelle modificative o innovative di cui alla legge n.

151 del 1975.

6. - Infine, in sede di esame delle eccezioni preliminari o

pregiudiziali sollevate dalla difesa dello Stato o di controllo circa

l'eventuale esistenza di quelle rilevabili d'ufficio, deve escludersi

che la legge n. 576 del 1975 (e meno che mai quella n. 151 dello stesso

anno) contenga norme connesse con quelle denunciate in modo tale da non

poter giudicare di queste senza un preventivo esame di esse.

La difesa di Erminia Garzia, con la memoria del 1 giugno 1976,

chiede anche se in via del tutto subordinata, a questa Corte di voler

sollevare, innanzi a sé, in base all'art. 23 della legge 11 marzo 1953

n. 87, per contrasto con gli artt. 3, 24, 29, 31, 36, 37, 76 e 53 della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt.

1, 5, 6 e 7 della legge n. 576 del 1975.

Questa Corte, dato che è chiamata a pronunciarsi su questioni di

legittimità costituzionale sollevate in via incidentale, non può

prendere in considerazione la domanda della parte costituita.

Ritiene peraltro che nella specie non ricorrono i presupposti

necessari e sufficienti perché possa o debba sollevare d'ufficio

davanti a sé la questione.

E ciò in quanto che le norme applicabili nei giudizi pendenti

davanti agli otto pretori e alla commissione tributaria di primo grado

di Milano sono quelle a suo tempo denunciate e solo per le questioni

sollevate dai primi sei pretori è apparsa pregiudiziale la decisione

della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 comma primo

del d.P.R. numero 597 del 1973 (come dalla ordinanza n. 230 del 1975 di

questa Corte); ed in quanto che, in relazione a tutte le questioni in

esame, non ha modo di incidere il fatto che la nuova legge abbia

disposto: che l'IRPEF si applica nei confronti dei coniugi non

legalmente ed effettivamente separati sul reddito complessivo formato

dai redditi propri di ciascuno e da quelli, ad entrambi imputati, dei

figli minori conviventi (art. 1); che i detti coniugi devono presentare

una dichiarazione unica dei propri redditi e di quelli ad essi imputati

(art. 5); che agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi,

la moglie non legalmente ed effettivamente separata ha il domicilio

fiscale nel comune di domicilio fiscale del marito (art. 6), e che i

coniugi non legalmente ed effettivamente separati sono solidalmente

obbligati al pagamento dell'IRPEF (art. 7). E d'altra parte non rileva

in questa sede accertare la fondatezza o meno dell'assunto difensivo

della Garzia secondo cui "l'estensione della soggettività tributaria

alla moglie, lungi dal fugare i dubbi sull'illegittimità

costituzionale "del cumulo", li ha, di contro, "aggravati" ed ai

coniugi "ai quali si riconosca distinta soggettività tributaria, non

può essere imposto né di presentare una dichiarazione congiunta dei

loro redditi, né di pagare l'imposta sul reddito delle persone

fisiche, come se fossero una sola persona (fisica), senza violare" gli

indicati precetti costituzionali.

7. - La Corte, passando all'esame del merito delle questioni di

legittimità costituzionale ad essa sottoposte, ritiene, anzitutto,

fondate quelle sollevate dalla Commissione tributaria di primo grado di

Milano.

E ciò nei limiti, nei sensi e per le ragioni che seguono.

Sono denunciate per contrasto con gli artt. 3, 15, 24, 27, e 29, 31

e 53 della Costituzione, le norme secondo cui, al fine

dell'individuazione dei soggetti passivi dell'imposta complementare

progressiva sul reddito complessivo, "i redditi della moglie si

cumulano con quelli del marito" (art. 131 comma secondo) e per cui sul

reddito complessivo così formato l'imposta è applicata con aliquota

progressiva (art. 139).

Sulla legittimità costituzionale o meno dell'art. 131 questa Corte

non ha avuto modo in passato di pronunciarsi specificamente, giacché

la questione che al riguardo era stata sollevata, con l'ordinanza del

10 dicembre del 1973, dal tribunale di Oristano, è stata dichiarata

inammissibile per difetto di rilevanza. Ma con la relativa sentenza (n.

26 del 1975) ha incidentalmente ed in ipotesi osservato che il dubbio

di costituzionalità si sarebbe potuto ricollegare a varie disposizioni

(art. 29, 3, 31 e 53) della Costituzione.

Ora queste disposizioni e le altre sopra indicate, sono assunte a

ragione e misura dell'asserita illegittimità costituzionale delle

citate norme del testo unico.

Con la prima parte del secondo comma dell'art. 131, in relazione

alle altre norme dello stesso articolo, sono evidenziati due profili o

momenti: l'imputazione al marito dei redditi della moglie che non sia

legalmente ed effettivamente separata e cioè il riferimento ex lege

del reddito di un dato soggetto pienamente capace ad un soggetto

diverso, ed il concorso dei redditi della moglie trovantesi in quella

situazione, alla formazione del reddito complessivo del marito. E si ha

così, che il marito è soggetto passivo dell'imposta (anche) per i

redditi della moglie che non sia legalmente ed effettivamente separata,

e che il debito di imposta è determinato in rapporto al reddito

complessivo del marito, ancorché a costituirlo abbiano concorso i

redditi della moglie.

Due persone fisiche, che nelle norme in esame sono rispettivamente

il marito e la moglie (non separati), risultano in tal modo

assoggettate ad un trattamento differenziato o particolare per cui: in

costanza di rapporto coniugale, il marito e non anche la moglie, è

soggetto passivo dell'imposta; il marito e non anche la moglie è

debitore dell'imposta con riguardo a redditi di cui non ha il possesso,

ed il marito, stante la progressività del tributo, ha un debito di

imposta superiore a quello che avrebbe avuto se l'imposta fosse stata

commisurata solo alla somma dei redditi propri e di quelli altrui di

cui abbia la libera disponibilità o l'amministrazione senza obbligo

della resa dei conti.

Le norme di cui alla denuncia, violano il principio di eguaglianza

di tutti i cittadini davanti alla legge e non sono ordinate sulla

eguaglianza giuridica dei coniugi. A fronte di situazioni eguali si

hanno trattamenti differenti: da un canto, per il possesso di redditi

vi è chi è considerato soggetto di imposta e chi non lo è, e

dall'altro, nonostante la mancanza del possesso di redditi, vi è chi

(anche) per questi è considerato soggetto di imposta e chi non lo è.

Ed in entrambi i casi il trattamento differenziato o diverso non ha

alcuna razionale giustificazione né appare finalizzato a garantire o

tutelare l'unità familiare.

Con l'imposta complementare si tende a colpire il reddito non in

sé, all'atto e per il fatto del suo prodursi, sibbene in quanto riveli

una data capacità contributiva, e cioè una attitudine concreta a

concorrere alle spese pubbliche.

Può perciò apparire logico che sia tenuta presente la situazione

in concreto del singolo soggetto, ed in rapporto a ciò, ragionevole

che ai fini della determinazione del suo reddito complessivo netto

concorrano il criterio analitico e quello sintetico.

Ma non si spiega come e perché un soggetto (il marito) possa e

debba presentare una maggiore capacità contributiva per l'esistenza di

redditi altrui di cui non abbia legalmente il possesso, e cioè il

godimento o l'amministrazione senza obbligo della resa dei conti.

D'altra parte manca la possibilità che alla normativa de qua si

riconosca la funzione di limite (alla eguaglianza giuridica dei

coniugi) posto "a garanzia dell'unità familiare", giacché a

costituire e mantenere questa potrebbe giovare un regime di comunione

dei beni e dei redditi relativi, ma non di certo un sistema tributario

basato sopra un fittizio possesso di redditi comuni.

E con ciò appare evidente anche il contrasto con l'art. 31 della

Costituzione. La normativa in esame non "agevola con misure economiche

ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei

compiti relativi" ed anzi dà vita per i nuclei familiari legittimi e

nei confronti delle unioni libere, delle famiglie di fatto e di altre

convivenze familiari, ad un trattamento deteriore.

Ricorre, infine, il mancato rispetto dell'art. 53 della

Costituzione, per quanto sopra detto e per le ragioni che in seguito

saranno indicate in occasione dell'esame delle altre questioni di

legittimità costituzionale.

La Corte, stante ciò, è dell'avviso che gli artt. 131 e 139 del

testo unico del 1958 siano costituzionalmente illegittimi limitatamente

all'inciso "i redditi della moglie si cumulano con quelli del marito"

(contenuto nel secondo comma dell'art. 131) e cioè nella parte in cui

in detti articoli si stabilisce che i redditi della moglie, la quale

non sia legalmente ed effettivamente separata dal marito, concorrono,

insieme con quelli del marito, a formare un reddito complessivo su cui

è applicata con aliquota progressiva l'imposta complementare.

Tali conclusioni dispensano la Corte dal valutare le ulteriori

denunce nei confronti delle stesse norme e in rapporto agli artt. 15,

24 e 27 della Costituzione, giacché il loro esame è da ritenere

assorbito se anche esse sono - in effetti debbono essere - intese come

rivolte alle parti sopra precisate dei ripetuti articoli.

8. - Con le ordinanze dei pretori di Roma, di Voghera, di Livorno,

di Milano, di Arona, di Firenze e di Foggia, postosi a raffronto l'art.

2, n. 3 della legge n. 825 del 1971 con gli artt. 4 lett. a) del d.P.R.

n. 597 del 1973 e, 1 comma terzo del d.P.R. n. 600 del 1973, è

denunciata la violazione dell'art. 76 (e da parte dei pretori di

Voghera, di Livorno, di Milano e di Foggia, anche dell'art. 77) della

Costituzione.

Si assume che il legislatore delegante, nello stabilire i principi

e criteri direttivi a cui si sarebbe dovuta informare la disciplina

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, avrebbe richiesto non

solo che l'imposta avesse carattere personale, ma anche che ci fosse il

concorso alla formazione del reddito complessivo di tutti i redditi

propri del soggetto, dei redditi altrui dei quali egli avesse la libera

disponibilità e "di quelli a lui imputati in ragione dei rapporti

familiari". E su quest'ultimo punto, si precisa da qualche giudice che

con la citata norma il legislatore avesse fatto riferimento ai redditi

altrui di cui il soggetto avesse la libera disponibilità, o ai

"redditi già imputati al soggetto dalla vigente disciplina dei

rapporti familiari" ovvero che il Governo fosse stato autorizzato ad

attuare la nuova disciplina fiscale "con il rispetto della legislazione

vigente", e comunque che dovesse escludersi che "il principio affermato

dal legislatore delegante si potesse riferire indiscriminatamente anche

ai redditi propri della moglie".

E si deduce da ciò che il Governo, con le citate norme dei decreti

delegati, sarebbe incorso in eccessi di delega là dove avrebbe

incluso, in ogni caso o senza discriminare, i redditi della moglie tra

quelli costituenti la base imponibile del marito o li avrebbe

addirittura considerati nella sfera di disponibilità del marito.

La Corte è dell'avviso che il legislatore delegante abbia voluto

assoggettare all'imposta, avente carattere personale e destinata a

gravare sul soggetto, oltre i redditi propri di questo e quelli altrui

di cui egli abbia la libera disponibilità, i redditi "a lui imputati

in ragione dei rapporti familiari", ma non abbia inteso innovare in

ordine al regime patrimoniale della famiglia. L'art. 2 n. 3 della legge

di delega, in effetti, non conferisce al Governo alcun potere in ordine

ad una disciplina privatistica della materia, in senso puramente

confermativo o innovativo di quella vigente; e quindi non è da pensare

che con essa norma, tra l'altro, si sia voluto ammettere la

possibilità che i redditi della moglie, in ogni caso, fossero nella

libera disponibilità del marito. Quell'articolo è, invece, rivolto ad

incidere sulla normativa tributaria: al Governo è rimesso di stabilire

se e quali "redditi familiari debbano essere imputati al soggetto ai

fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione

separata, e però è negato di poter prevedere il computo cumulativo

dei detti redditi complessivamente inferiori a lire quattro milioni

annue.

Sulla base di codesta interpretazione della legge delegante (della

cui conformità o meno a Costituzione si dirà in prosieguo), è da

ritenere che il Governo, con le norme di cui agli artt. 4 lett. a) del

d.P.R. n. 597 e i comma terzo del d.P.R. n. 600, non sia andato oltre

i limiti della delega, disattendendo i principi e criteri direttivi

all'uopo determinati.

Con tali norme risulta, infatti, rispettato il principio che

l'imputazione debba aver luogo solo a fini tributari e non anche sul

terreno ed agli effetti del diritto civile sostanziale.

E pertanto, non risulta violato l'art. 76 (unitamente all'art. 77)

della Costituzione.

9. - Gli artt. 2 n. 3 della legge n. 825 del 1971, 2 comma primo e

4 lett. a) del d.P.R. n. 597 del 1973, e 1 comma terzo del d.P.R. n.

600 del 1973 contengono norme, relative alla imposta sul reddito delle

persone fisiche, che dai giudici a quibus, come si è accennato, sono

considerate, sotto vari profili, in contrasto con gli artt. 2, 3, 4,

13, 15, 24, 27, 29, 31, 35, 36, 37 e 53 della Costituzione.

Risulta da tali norme, in modo espresso o implicito: che al marito

sono imputati i redditi della moglie che non sia legalmente ed

effettivamente separata con la conseguenza che i redditi di entrambi

sono cumulati ai fini dell'applicazione dell'imposta; che il marito è

soggetto passivo anche per i redditi della moglie a lui imputati e per

codesti redditi non lo è la moglie; che il marito deve dichiarare

annualmente anche i redditi della moglie a lui imputabili; e che in

dipendenza e in funzione di tutto ciò la moglie è tenuta ad indicare

al marito gli elementi, i dati e le notizie concernenti i propri

redditi a lui imputati ed il marito è legittimato a farne la

richiesta.

Strettamente connesse a quelle indicate sono altre norme, che per

ciò, pur non costituendo esse oggetto di specifica denuncia, non

possono non essere tenute presenti. L'imputazione al marito dei

redditi della moglie non legalmente ed effettivamente separata,

infatti, influisce, nei confronti del marito, sulla individuazione

della base imponibile (art. 3 del d.P.R. n. 597) e sulla determinazione

ed applicazione dell'imposta sul reddito complessivo (art. 11 dello

stesso d.P.R.). E si hanno conseguenze che variano, tra l'altro, a

seconda che il reddito complessivo del marito, comprensivo dei redditi

della moglie a lui imputati, sia inferiore o meno a cinque milioni di

lire, perché l'imposta gravante sempre sul marito come unico soggetto

passivo, nel primo caso è commisurata separatamente sul reddito

proprio del contribuente e su quello della moglie, e nel secondo è

determinata applicando le relative aliquote crescenti al reddito

complessivo, ristante dal cumulo.

I profili del denunciato contrasto con le disposizioni

costituzionali di raffronto sono molteplici e variamente articolati.

Ridotto tale contrasto ai suoi termini essenziali, secondo i giudici

che lo denunciano, esso consisterebbe in ciò:

a) per la donna coniugata (e non legalmente ed effettivamente

separata), in ordine alla soggettività passiva circa l'imposta sul

reddito delle persone fisiche, alla determinazione della base

imponibile, alla determinazione e applicazione dell'imposta, alla

tutela della riservatezza, a quella del diritto al lavoro ed alla

giusta retribuzione ed infine al concorso alle spese pubbliche, si

avrebbe un trattamento giuridico diverso da quello riservato di regola

ad ogni altra persona fisica ed in particolare al marito di essa donna

coniugata; e non essendo tale disparità di trattamento adeguatamente e

razionalmente giustificata, da un lato, e non rinvenendosi in tale

normativa un plausibile limite all'eguaglianza morale e giuridica dei

coniugi posto a garanzia della unità familiare, dall'altro,

risuiterebbero violati gli artt. 2, 3, 4, 13, 15, 29, 31, 35, 36 37 e

53 della Costituzione;

b) il marito, tenuto a fare la dichiarazione unica dei redditi,

sarebbe soggetto alle sanzioni penali e accessorie previste per i casi

di omissione, incompletezza e infedeltà della dichiarazione (dagli

artt. 46, 56 e 57 del d.P.R. n. 600 del 1973) anche quando ciò dovesse

dipendere dal comportamento della moglie tenuta nei suoi confronti alle

sopraddette indicazioni, ed in tal caso sarebbe violato l'art. 27 della

Costituzione;

c) le norme dei decreti delegati ricordate all'inizio del paragrafo

e gli artt. 15, 16, 17, 19, 20 e 30 del d.P.R. n. 636 del 1972 non

consentirebbero alla moglie, in contrasto con l'art. 24 della

Costituzione, di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed

interessi.

L'art. 2 comma primo del d.P.R. n. 597 costituisce, come questa

Corte ha precisato con l'ordinanza n. 230 del 1975, il logico

antecedente o correlato del successivo art. 4 lett. a); e l'obbligo di

cui all'art. 1, comma terzo del d.P.R. n. 600 è una diretta

conseguenza dell'attribuzione al marito della posizione di unico

soggetto passivo. Le tre norme sono così strettamente collegate che

debbono essere considerate e valutate assieme. E lo stesso è da farsi

per la norma implicitamente desumibile dal sistema secondo cui grava

sulla moglie l'obbligo di indicare al marito quanto più volte

ricordato.

È indubbio, ad avviso della Corte, che la donna coniugata (che non

sia legalmente ed effettivamente separata) sia sottoposta nella materia

de qua ad un trattamento giuridico diverso da quello previsto di regola

per ogni altro contribuente ed in particolare per il di lei marito.

Ed infatti:

- pur essendo il possesso di redditi il presupposto della imposta

(art. 1 del d.P.R. n. 597) e pur essendo le persone fisiche soggetti

passivi dell'imposta (art. 2 comma primo) la donna coniugata (non

legalmente ed effettivamente separata, la quale abbia il possesso di

redditi, non è soggetto passivo dell'imposta;

- i redditi della moglie, che si trovi nella ripetuta situazione.

sono imputati ai marito nonostante che legalmente la donna ne abbia la

titolarità ed il possesso:

- il marito (e non anche la moglie non separata) è tenuto a

dichiarare annualmente i redditi propri ed unitamente quelli della

moglie a lui imputabili:

- il reddito complessivo del soggetto passivo che costituisce la

base imponibile, è formato da tutti i redditi del soggetto stesso e

qualora questo sia coniugato (e non sia coniuge separato), anche dai

redditi della moglie:

- a seguito dell'applicazione dell'imposta sul reddito complessivo

del marito comprensivo dei redditi della moglie (non separata) a lui

imputati, l'onere per debito d'imposta gravante sul marito viene ad

essere superiore a quello che sarebbe stato in dipendenza di distinta

soggettività e tassazione: e ciò tanto nel caso di reddito

complessivo inferiore a 5 milioni che in quello opposto.

Esiste, pertanto, l'asserita disparità di trattamento.

E tale disparità non è limitata a qualche aspetto o profilo

secondario della materia, né è di scarsa importanza,

A fronte di tale trattamento differenziato non si hanno posizioni

soggettive o situazioni oggettive diverse o suscettibili d'essere

ritenute tali. Sia l'uomo che la donna come cittadini, come lavoratori

autonomi o subordinati, come coniugi, come contribuenti si trovano

nelle medesime condizioni per ciò che tutti i cittadini hanno pari

dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di

sesso, a tutti i cittadini è riconosciuto il diritto al lavoro, il

matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi,

la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni,

il lavoratore ha diritto alla giusta retribuzione, la donna lavoratrice

ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni

che spettano al lavoratore, e tutti sono tenuti a concorrere alle spese

pubbliche in ragione della loro personale capacità contributiva. E

nelle normative e negli istituti afferenti a ciascuna delle ora dette

materie trovano piena applicazione quelle disposizioni o quei

principi, o quanto meno si hanno a riguardo di tali disposizioni o

principi univoche ed avanzate affermazoni di tendenze.

La detta disparità di trattamento, d'altra parte, non si presenta

adeguatamente e razionalmente giustificata né, a proposito del

rapporto tra coniugi, le norme che la caratterizzano si risolvono in

limiti posti all'eguaglianza in funzione della garanzia dell'unità

familiare.

Si sostiene, riportandosi alle disposizioni ed ai principi di cui

all'art. 53 della Costituzione, che il legislatore abbia dettato le

norme in questione presupponendo o presumendo: che la capacità

contributiva di due persone, coniugi non separati, sia in concreto

superiore a quella delle stesse due persone che non siano coniugi, a

causa della riduzione delle spese generali, della collaborazione e

dell'assistenza reciproca, ecc., e che il marito, come capo della

famiglia abbia la materiale disponibilità dei redditi della moglie non

separata; e ritenendo di dover tutelare l'esigenza che l'IRPEF, sia

applicata sul reddito complessivo del soggetto, tenendosi conto della

concreta attitudine di questo a concorrere alle spese pubbliche, e

l'esigenza che siano impedite evasioni di imposta attraverso fittizie

intestazioni di beni e fittizie attribuzioni di redditi da un coniuge a

favore dell'altro.

Nella sostanza la tutela di tali esigenze merita di essere

approvata. Però non si può fare a meno di osservare che le due

presupposizioni o presunzioni non sono invocabili perché la convivenza

dei coniugi indubbiamente influisce sulla capacità contributiva di

ciascuno di essi, ma non è dimostrato né dimostrabile, anche per la

grande varietà delle possibili ipotesi e delle situazioni concrete

(caratterizzate, tra l'altro, dalla esistenza di figli), che in ogni

caso per tale influenza si abbia un aumento della capacità

contributiva dei due soggetti insieme considerati; e perché, tranne le

ipotesi in cui in fatto sia il marito a poter disporre del reddito di

entrambi, e quelle in cui de iure ciò avviene, di regola i redditi

sono prodotti separatamente e tenuti distinti ed anche quando siano

posti in comune, non è solo il marito a poterne disporre ma lo sono

entrambi i coniugi, con un grado maggiore o minore di autonomia a

seconda dei casi; e che, comunque, la posizione di capo famiglia

attribuita al marito può apparire, sotto certi aspetti, di incerta

conformità a Costituzione e ad ogni modo risulta superata dalla

riforma del diritto di famiglia.

E del pari si deve rilevare che alle esigenze sopraddette con le

norme in questione non è stata data adeguata e razionale tutela

perché, a parte il fatto che all'applicazione dell'imposta sul reddito

complessivo di entrambi i coniugi si perviene attraverso un sistema

normativo che va anche contro altre disposizioni costituzionali, si è

posto in essere nei confronti dei coniugi conviventi un trattamento

fiscale più oneroso rispetto a quello previsto per conviventi non

uniti in matrimonio (che vengono assoggettati separatamente

all'imposta, pur beneficiando degli eventuali vantaggi connessi o

conseguenti alla vita in comune).

Ed infine c'è da considerare che la mancata tutela egualitaria dei

coniugi non è il riflesso o il correlato della esistenza di norme

dettate a garanzia dell'unità familiare. Ché anzi è possibile

riscontrare, anche per la normativa risultante dalla riforma

tributaria, una scelta di politica legislativa che anche a non volerla

ritenere in contrasto con gli interessi tutelati dall'art. 31 della

Costituzione, di certo non può dirsi dettata in favore della famiglia

legittima.

10. - in considerazione di quanto sopra, risultano illegittime per

contrasto, soprattutto, con gli artt. 3, 29 e 53 della Costituzione, le

norme che prevedono: l'imputazione al marito dei redditi della moglie

non legalmente ed effettivamente separata ed il cumulo dei redditi di

entrambi ai fini dell'applicazione dell'imposta; la soggettività

passiva del marito anche per i detti redditi della moglie e la

correlativa negazione di tale soggettività alla moglie; l'obbligo del

marito di dichiarare, in unico atto, oltre i redditi propri, anche i

menzionati redditi della moglie; l'obbligo della moglie non separata di

indicare al marito gli elementi, i dati e le notizie relativi ai propri

redditi a lui imputabili perché egli possa effettuare la

dichiarazione unica dei redditi.

Dalla dichiarazione dell'illegittimità costituzionale degli artt.

2 n. 3 della legge n. 825 del 1971, 2 comma primo e 4 lett. a) del

d.P.R. n. 597 del 1973 e 1 comma terzo del d.P.R n. 600 del 1973 in

parte qua consegue che per altre norme alle quali i giudici che hanno

sollevato le questioni, hanno fatto implicito riferimento, e delle

quali questa Corte ha dovuto valutare l'importanza e la portata, debba

essere constatata la loro sopravvenuta parziale inoperatività.

La Corte intende riferirsi agli artt. 3 comma primo e 11 comma

secondo (come modificato con l'art. 4 del decreto legge 6 luglio 1974,

n. 259, sostituito dall'articolo unico della legge 17 agosto 1974, n.

384) del d.P.R n. 597 dei 1973, nelle parti in cui con le relative

norme rispettivamente si dispone che l'imposta si applica sul reddito

complessivo netto formato da tutti i redditi del soggetto passivo

compresi quelli a lui imputati dall'art. 4 lett. a), e che se il

reddito complessivo lordo comprensivo di redditi imputati al

contribuente a norma della lettera a) dell'art. 4, è inferiore a 5

milioni di lire, l'imposta è commisurata separatamente sul reddito

complessivo proprio del contribuente e su quello della moglie, al netto

degli oneri di cui all'art. 10 riferibili a ciascuno di essi, e le

detrazioni di cui agli artt. 15 e 16 si operano sull'imposta

complessiva

11. - In ordine alle questioni sollevate dal pretore di Livorno e

relative agli artt. 2 della legge n. 825 del 1971, 4 del d.P.R. n. 597

del 1973 e 1, 46, 56 e 57 del d.P.R. n. 600 del 1973, per contrasto con

l'art. 27 della Costituzione, e degli stessi artt. 2 della legge n.

825, 4 dei d.P.R. n. 597, 1 del d.P.R. n. 600 e degli artt. 15,

16,17,19, 20 e 30 del d.P.R. n. 636 del 1972, per contrasto con l'art.

24 della stessa Carta, va considerato che: a) riconosciuta

l'illegittimità costituzionale delle norme che pongono a carico del

marito l'obbligo di dichiarare, oltre i propri, i redditi della moglie

non legalmente ed effettivamente separata, rimane operativa dei citati

articoli del d.P.R. n. 600 solo la parte che si riferisce ad omissione,

incompletezza ed infedeltà della dichiarazione a proposito dei redditi

propri del dichiarante e di quelli a lui imputati (con esclusione dei

redditi di cui all'art. 4 lett. a), e che, comunque, dovrebbe trovare

applicazione nel processo a quo il disposto sopra ricordato dell'art. 8

ultimo comma della legge n. 576 del 1975; e b) che, riconosciuta alla

donna coniugata e non separata la qualità di soggetto passivo

dell'imposta, alla stessa compete e viene del pari riconosciuta la

possibilità di far valere in giudizio i propri diritti ed interessi

alla stessa stregua di ogni altro soggetto passivo, e di conseguenza

nessuna pronuncia deve essere adottata a proposito della seconda delle

due sopra indicate questioni, essendo tale questione assorbita dalla

presente pronuncia.

12. - Vi sarebbero ancora da esaminare, a proposito delle norme

denunciate, le dedotte violazioni delle disposizioni costituzionali

diverse da quelle fin qui considerate, o per le questioni già

esaminate, altri profili.

Ma codeste questioni debbono dirsi implicitamente risolte perché

aventi, nell'ambito della complessiva problematica posizioni accessorie

o meramente conseguenziali; e comunque ogni esame a proposito di esse o

dei rilevati diversi profili, dovrebbe intendersi assorbito a seguito

delle decisioni adottate.

13. - Sulla richiesta avanzata dalla difesa di Erminia Garzia,

relativa alla declaratoria, in base all'art. 27 della legge n. 87 del

1953, di illegittimità costituzionale degli artt. 1, 5, 6 e 7 della

legge n. 576 del 1975, la Corte procede autonomamente e d'ufficio

all'esame del punto.

Come nel precedente paragrafo 6 si è escluso che le norme di cui

agli articoli ora citati costituiscano il logico e necessario

presupposto di quelle oggetto delle varie denunce, così deve

escludersi che dalla adottata decisione di illegittimità

costituzionale di queste ultime norme possa derivare la stessa

declaratoria per le prime.

A proposito del contenuto sopra riportato degli artt. 1, 5, 6 e 7

della citata legge, infatti, deve rilevarsi che la norma di cui

all'art. 1 non coincide con la precedente disciplina così come

adeguata a Costituzione per effetto di questa pronuncia; ma nel

contempo e d'altra parte deve riconoscersi che detta norma (unitamente

alle altre richiamate) appare inserita in un nuovo contesto legislativo

della cui legittimità costituzionale questa Corte potrà conoscere

solo sulla base di eventuale autonoma denuncia.

Pertanto, non ricorrono gli estremi per l'applicazione del citato

art. 27.

14. - Le pronunce di illegittimità costituzionale relative al

testo unico delle leggi sulle imposte dirette del 1958 ed alle leggi

con cui è stata predisposta e attuata la riforma tributaria,

riguardano norme che erano valide ed operanti per le controversie

relativamente alle quali si discuteva e si discute davanti ai giudici a

quibus e che, però, successivamente sono state abrogate, in modo

espresso o tacito, o sono state in parte modificate.

Con la prospettazione delle questioni già esaminate si è

segnalata l'esigenza di pervenire alla risoluzione di taluni problemi.

A tale esigenza la Corte ritiene di fare compiutamente fronte con la

presente decisione. Ma, per una corretta interpretazione della

pronuncia, non può essere ignorato che essa, a proposito delle

questioni relative alla disciplina dell'IRPEF, è destinata a valere

per i redditi conseguiti nel 1974 e per le dichiarazioni fatte o che si

sarebbero dovute fare nel 1975, e deve essere espressamente confermato

che la stessa pronuncia non ha ad oggetto la normativa ora vigente in

quella materia.

La Corte, per altro, ritiene opportuno di fermare l'attenzione

sopra alcuni aspetti o profili della disciplina dell'IRPEF, perché

questa, tenendosi anche conto della riforma del diritto di famiglia,

sia conforme alle disposizioni ed ai principi di cui all'art. 53 della

Costituzione e sempre nel rispetto delle altre disposizioni e degli

altri principi costituzionali.

Con la riforma tributaria si è voluto razionalmente semplificare

il precedente sistema dell'imposizione diretta basato su una pluralità

d'imposte a carattere personale e reale e su una imposta complementare

sul reddito complessivo con funzione integratrice e correttiva, e

conseguentemente assoggettare il reddito della persona fisica ad una

sola imposta sulla base dei principi della personalità e della

progressività in modo tale che tutti potessero concorrere alle spese

pubbliche secondo la propria effettiva capacità contributiva.

Si è voluto ancora eliminare le possibili occasioni di sfiducia o

di diffidenza nei rapporti tra il fisco ed il contribuente ed impostare

tali relazioni su basi diverse e farle vivere in un clima differente,

di reciproca fiducia, comprensione e responsabilità.

Non spetta alla Corte di dire se di tali orientamenti e tendenze la

normativa che ne è seguita, abbia costituito e costituisca una

accettabile attuazione.

Ma, essendosi attraverso la presente disamina constatato che

relativamente a taluni punti, non secondari, della disciplina

legislativa in oggetto, è mancato il dovuto rispetto della

Costituzione, occorre, a conclusione di questa sentenza, ribadire

l'esigenza che i principi della personalità e della progressività

dell'imposta siano esattamente applicati; che la soggettività passiva

dell'imposta sia riconosciuta ad ogni persona fisica con riguardo alla

sua capacità contributiva; che al concreto atteggiarsi di questa si

ponga mente in sede di accertamento ed in funzione del debito e della

responsabilità d'imposta; e che la materia trovi adeguata disciplina

in norme per le quali il possesso dei redditi si sostanzi nella libera

disponibilità di essi.

Nel contempo la Corte esprime l'auspicio che sulla base delle

dichiarazioni dei propri redditi fatte dai coniugi, ed in un sistema

ordinato sulla tassazione separata dei rispettivi redditi complessivi,

possa essere data ai coniugi la facoltà di optare per un differente

sistema di tassazione (espresso in un solo senso o articolato in più

modi) che agevoli la formazione e lo sviluppo della famiglia e

consideri la posizione della donna casalinga e lavoratrice.

L'adempimento del proprio dovere fiscale rimanga cosi, per il

singolo coniuge un atto dovuto ma nel contempo sia il logico e

conclusivo risultato di una scelta che giustifichi in chi la compie, il

convincimento che anche nella specifica materia qui considerata, la

libertà del singolo e l'eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla

legge possono coesistere e concorrere per la migliore e maggiore tutela

degli interessi emergenti nella società.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale:

1) degli artt. 131 e 139 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645

(approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette) nella

parte in cui si stabilisce che i redditi della moglie, la quale non sia

legalmente ed effettivamente separata, concorrono insieme con quelli

del marito a formare un reddito complessivo, su cui è applicata con

aliquota progressiva l'imposta complementare;

2) degli artt. 2 n. 3 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (delega

legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), 2,

comma primo, e 4, lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597

(istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche), 1, comma terzo, 46, 56 e 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.

600 (disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui

redditi), e 15, 16, 17, 19, 20 e 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636

(revisione della disciplina del contenzioso tributario), nelle parti in

cui le relative norme dispongono:

a) che per la determinazione del reddito complessivo sono imputati

al marito, quale soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche, oltre ai redditi propri, i redditi della moglie

(eccettuati quelli che sono nella libera disponibilità della moglie

legalmente ed effettivamente separata), e che i redditi dei coniugi

sono cumulati al fine dell'applicazione dell'imposta;

b) che non è soggetto passivo dell'imposta la moglie, i cui

redditi siano imputati al marito ai sensi dell'art. 4, lett. a), del

d.P.R. n. 597 del 1973;

c) che la dichiarazione delle persone fisiche è unica, oltreché

per i redditi propri del soggetto passivo, per quelli della moglie a

lui imputabili a norma dell'art. 4 del d.P.R. n. 597 del 1973;

d) che la moglie, la quale non sia legalmente ed effettivamente

separata, è tenuta ad indicare al marito, quale soggetto passivo

dell'imposta, gli elementi, i dati e le notizie a questo occorrenti

perché possa adempiere l'obbligo della dichiarazione dei redditi come

sopra a lui imputati.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:179 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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