Articolo abrogato dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n.471.
Abrogato dal 1 aprile 1998
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n.471.
Abrogato dal 1 aprile 1998
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), introdotto dall'art. 19 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'atti…
Art. 108 cost. · Art. 53 Accertamento imposte sui redditi · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
7 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1992 al 1 aprile 1998. 221 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Sono punite con la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire cinquecentomila:
tolto: 1) l'omissione delle comunicazioni richieste dagli uffici delle imposte ai sensi del n. 5) dell'art. 32 o l'invio di tali comunicazioni con i dati incompleti o non veritieri;
tolto: 2) la mancata restituzione dei questionari previsti al n. 4) e al n. 7) dell'art. 32 o la restituzione di essi con risposte incomplete o non veritiere;
tolto: 3) la inottemperanza all'invito di comparizione di cui al n. 2) dell'art. 32 ed a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici delle imposte nell'esercizio dei poteri indicati nello stesso articolo;
tolto: 4) ogni altra violazione di obblighi stabiliti dal presente decreto e dalle norme relative alle singole imposte sui redditi. La stessa pena pecuniaria si applica a carico di coloro che nelle ipotesi previste nel quarto comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e nel quarto comma, lettera d), dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 attestino fatti non rispondenti al vero, senza pregiudizio delle sanzioni penali eventualmente applicabili per la formazione, il rilascio e l'uso di tali attestazioni. L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione, previsto dal quarto comma dell'articolo 36, e' punita con la pena pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000 da irrogare con decreto del Ministro delle finanze.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art53 · fonte del testo
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