D.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43
Il D.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43, ha disposto: - (con l'art. 2, comma 1) che "E' concessa amnistia per i reati previsti dall'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600". - (con l'art. 2, comma 2, numero 1)) che l'amnistia si applica per il reato di cui al secondo comma del presente articolo, a condizione che gli eventuali maggiori importi definitivamente accertati, dopo la presentazione della dichiarazione integrativa, non superino il limite indicato nello stesso secondo comma. - (con l'art. 2, comma 2, numero 2)) che l'aminstia si applica per il reato di cui alla lettera c) del terzo comma del presente articolo a condizione che il dichiarante assuma l'impegno a versare, nei termini e con le modalita' previsti dal decreto ministeriale di cui allo art. 2-ter del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1983, n. 27, un importo non inferiore al 20 per cento dell'ammontare delle relative ritenute irregolarmente indicate nella dichiarazione originaria. - (con l'art. 2, comma 2, numero 3)) che l'aminstia si applica per il reato di cui alla lettera d) del terzo comma del presente articolo a condizione che l'importo delle relative ritenute risulti compreso in quello indicato nella dichiarazione integrativa.