Corte costituzionale

Ordinanza n. 416/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1989 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma

secondo, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega

legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria),

degli artt. 46, 47, 55 e 56 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui

redditi) nonché della restante normativa concernente le sanzioni di

cui al titolo V del medesimo decreto, promosso con ordinanza emessa

il 30 luglio 1981 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Savona

sul ricorso proposto da Sambin Stanislao ed altri contro l'Ufficio

Imposte Dirette di Savona iscritta al n. 45 del registro ordinanze

1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7,

prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il giudice

relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto che nel corso di tre giudizi riuniti, proposti da alcuni

contribuenti avverso avvisi di accertamento notificati dagli uffici

finanziari per IRPEF e ILOR relative all'anno 1974 e, in uno di essi,

per obblighi nascenti dalla qualità di sostituto di imposta

rivestita dal ricorrente, la Commissione tributaria di primo grado di

Savona, con ordinanza emessa il 30 luglio 1981 (pervenuta a questa

Corte il 21 gennaio 1989) ha sollevato questioni di legittimità

costituzionale: dell'art. 10, comma secondo, n. 11 della legge 9

ottobre 1971, n. 825, in relazione all'art. 76 della Costituzione;

del "nuovo ordinamento sanzionatorio" nel suo complesso per

violazione del c.d. "principio di fissità" stabilito dal capoverso

dell'art. 1 della legge 7 gennaio 1929, n. 4; degli artt. 46, comma

quarto, e 56, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in

relazione agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione; degli artt. 47 e

55 del medesimo d.P.R. n. 600, in relazione agli artt. 76 e 77 della

Costituzione; nonché "della restante normativa concernente le

sanzioni di cui al titolo V" del medesimo d.P.R.;

che, in particolare, assunta genericamente la rilevanza delle

questioni in relazione alle controversie sottoposte al suo esame, il

giudice rimettente dubita, in primo luogo, della legittimità

costituzionale dell'art. 10, secondo comma, n. 11 della legge delega

per la riforma tributaria n. 825 del 1971 perché, in contrasto con

l'art. 76 della Costituzione, non avrebbe indicato al legislatore

delegato sufficienti principi e criteri direttivi per la concreta

determinazione delle sanzioni amministrative e penali e per la loro

graduazione in relazione alla effettiva entità oggettiva e

soggettiva delle violazioni alle leggi tributarie;

che, per quel che concerne la questione relativa al "nuovo

ordinamento sanzionatorio" nel suo complesso, il giudice a quo assume

che esso non rispetterebbe il c.d. "principio di fissità" stabilito

dal capoverso dell'art. 1 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, secondo

cui le disposizioni di tale legge, recante norme generali sulla

repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, non possono

essere modificate o abrogate se non in modo espresso;

che, in ordine agli artt. 46, comma quarto, e 56, comma primo,

del d.P.R. n. 600 citato, che rispettivamente recano la sanzione

amministrativa e quella penale per i casi ivi considerati,

prescindendo entrambi dalla dimostrazione di un comportamento

fraudolento, doloso o colposo, del contribuente, si sostiene dal

giudice a quo che essi si porrebbero in contrasto con l'art. 3 della

Costituzione in quanto non distinguerebbero tra omessa dichiarazione

e dichiarazione infedele nella irrogazione delle rispettive sanzioni;

che, in proposito si soggiunge che la prima delle norme

denunciate (art. 46 cit.), prevedendo la irrogazione della pena

pecuniaria anche nel caso in cui la differenza di reddito tra quello

dichiarato e quello accertato - differenza sulla quale si calcola in

concreto la misura della sanzione - dipenda dalla indeducibilità di

spese, passività ed oneri, non terrebbe conto della difficile

determinazione di tali fattori anche a causa delle incertezze della

stessa amministrazione finanziaria nel procedere agli accertamenti,

cosicché la dichiarazione diverrebbe "infedele" per effetto di

elementi incerti, con conseguente applicazione anche della sanzione

penale di cui all'art. 56, primo comma, dello stesso d.P.R.;

che, inoltre, si rileva che il mancato adeguamento della misura

massima della imposta evasa, da cui scaturisce la irrogazione della

sanzione penale per omessa o incompleta o infedele dichiarazione

(art. 56, primo comma, del d.P.R. n. 600), unitamente alla incertezza

degli uffici finanziari in ordine alle detrazioni possibili,

renderebbe il sistema sanzionatorio ancor più ingiusto, così

violandosi gli artt. 76 e 24 della Costituzione;

che, nell'ordinanza di rinvio, la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 47 e 55 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.

600, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, è

menzionata solo nel dispositivo, senza riscontri nella motivazione

sui profili della rilevanza e della non manifesta infondatezza;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

concludendo per la inammissibilità o infondatezza di tutte le

questioni.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 10, comma secondo, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n.

825, già sollevata in riferimento allo stesso parametro (art. 76

della Costituzione) e sotto gli stessi profili ora enunciati, è

stata già dichiarata non fondata con sentenze nn. 83 del 1989, 111 e

128 del 1986 e manifestamente infondata con sentenza n. 83 del 1989 e

con ordinanza n. 45 del 1988;

che, non essendo dedotti, nell'ordinanza di rimessione, profili

o argomenti diversi da quelli già disattesi dalla Corte, la

questione proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata;

che, quanto alla questione, concernente l'art. 56, comma primo,

del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), va rilevato che questo prevede

sanzioni penali la cui applicazione è preclusa al giudice

rimettente, onde deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità

della questione per difetto di rilevanza;

che la questione di legittimità costituzionale, relativa al

"nuovo ordinamento sanzionatorio" recato dal titolo V del citato

d.P.R. n. 600 del 1973, sotto il profilo della violazione del c.d.

"principio della fissità" stabilito dall'art. 1, comma secondo,

della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali sulla repressione

della violazione delle leggi finanziarie), articolo peraltro abrogato

espressamente dall'art. 13 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429,

convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n. 516, è

manifestamente inammissibile, essendo stato assunto come parametro di

riferimento un principio non avente rango costituzionale;

che manifestamente inammissibile è anche la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 47 e 55 del d.P.R. n. 600 del

1973, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, perché,

come già precisato nella narrativa, manca nell'ordinanza ad essa

ogni motivazione, essendosi limitato il giudice a quo a censurare

tali norme nel dispositivo con un mero riferimento ai parametri

costituzionali (artt. 76 e 77) invocati;

che anche la questione di legittimità costituzionale dell'art.

46, comma quarto, dello stesso d.P.R. n. 600, in riferimento agli

artt. 3 e 76 della Costituzione - sollevata sotto il profilo che la

norma denunciata riserverebbe identico trattamento sia per

l'omissione che per la infedele dichiarazione, quest'ultima resa

possibile da fattori di difficile determinazione a causa delle

incertezze della Amministrazione finanziaria nelle operazioni di

accertamento in ordine alla indeducibilità di spese, passività ed

oneri - è manifestamente infondata poiché le due fattispecie poste

a raffronto risultano invece sanzionate in modo diverso (cfr. art. 46

commi primo e quarto);

che, per quanto riguarda la questione, relativa allo stesso art.

46, comma quarto, cit., sollevata in riferimento all'art. 24 della

Costituzione, va chiarito che la normativa vigente consente al

contribuente la scelta tra due alternative, e cioè quella di

effettuare la dichiarazione e il conseguente versamento dell'imposta,

senza avvalersi della detrazione, chiedendo il rimborso delle somme

ritenute detraibili e quindi non dovute e con la conseguente

possibilità in caso di rifiuto di adire il giudice tributario,

oppure quella di operare direttamente le detrazioni e di difendersi

in giudizio, qualora esse vengano contestate dall'amministrazione,

sì che nel sistema non è ravvisabile la denunciata violazione del

diritto di difesa;.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti

la Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 56, comma primo, del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di

accertamento delle imposte sui redditi) sollevata, in riferimento

agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione dalla Commissione tributaria

di primo grado di Savona con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale del titolo V del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 600, sollevata con la medesima ordinanza, in relazione

all'art. 1, comma secondo, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme

generali sulla repressione delle violazioni delle leggi finanziarie);

3) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 47 e 55 del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 600, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77

della Costituzione, con la medesima ordinanza;

4) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 10, comma secondo, n. 11, della

legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della

Repubblica per la riforma tributaria) sollevata, in riferimento

all'art. 76 della Costituzione, con la medesima ordinanza;

5) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 46, comma quarto, del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 600, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e

76 della Costituzione, con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1989:416 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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