Articolo abrogato dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n.471.
Abrogato dal 1 aprile 1998
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n.471.
Abrogato dal 1 aprile 1998
13 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
La questione di legittimità costituzionale sollevata, nei confronti dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per la mancata previsione, in caso di omessa dichiarazione del sostituto d'imposta, di una diminuzione della pena pecuniaria comminata (da due a quattro volte l'ammontare delle ritenute d'acconto) quando l'ammontare complessivo delle ritenute sia stato regolarmente versato, è una di quelle per cui la Corte, nella sua più recente giurisprudenza in materia di sanzioni tributarie - giurisprudenza che ha fatto seguito a precedenti decisioni di non fondatezza - pur riconoscendo l'incongruenza dell'attuale sistema che riguardo a varie ipotesi normative assoggetta alla medesima sanzione fattispecie in realtà fra loro diverse, senza distinguere in ragione della loro maggiore o minore gravità, si è orientata per l'inammissibilità. Anche per la disposizione impugnata, pertanto, va seguito questo indirizzo, data la impossibilità di adottare sia la pronuncia correttiva in senso additivo, auspicata dal giudice rimettente ma che avrebbe un carattere sostanzialmente legislativo, sia - per le conseguenze che ne deriverebbero - una sentenza caducatoria. Va peraltro rinnovato l'invito, già rivolto al legislatore, per una previsione delle norme di volta in volta denunciate in questo settore, in modo da realizzare una ragionevole graduazione del sistema sanzionatorio complessivo, in conformità al principio enunciato dall'art. 10, n. 11, della legge di delega n. 825 del 1971, la cui osservanza costituisce anche il necessario presupposto per un corretto rapporto tra cittadini e fisco. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 - in relazione all'art. 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 - Cost.). - Per l'indirizzo giurisprudenziale precedente v. S. nn. 83/1989, 364/1987 e 128/1986 e O. nn. 212/1989 e 452/1987; per l'orientamento attuale, da ultimo, S. n. 97/1994. red.: S. Pomodoro
Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 76 cost. · Art. 47 Accertamento imposte sui redditi
Restituzione degli atti al giudice 'a quò perché riesamini la rilevanza della sollevata questione, alla luce della modifica legislativa introdotta dall'art. 1, comma nono quater, d.l. 31 maggio 1994, n. 330 (conv. in l. n. 473 del 1994), secondo il quale la nullità della dichiarazione non sottoscritta, prevista dall'art. 8, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, può essere sanata se il contribuente, entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio competente, provvede alla sottoscrizione. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 76 cost. · Art. 47 Accertamento imposte sui redditi
Il denunciato assoggettamento del sostituto d'imposta ad identica sanzione tributaria sia nel caso di dichiarazione omessa o ultratardiva, sia nel diverso caso di dichiarazione presentata tempestivamente ad ufficio incompetente e da questo trasmessa a quello competente dopo la scadenza del termine, costituisce una delle incongruenze e disarmonie del regime sanzionatorio tributario, delle quali la Corte - in precedenti pronunce di inammissibilità - ha auspicato il superamento mediante una complessiva revisione del sistema da parte del legislatore, cui spetta il compito di commisurare le sanzioni all'effettiva entità soggettiva ed oggettiva delle violazioni. Perciò, non essendo tale revisione fino ad oggi intervenuta, e trattandosi tuttavia, nel caso di specie, di un incidente di costituzionalità promosso con ordinanza anteriore alle suddette pronunce (pur se pervenuta alla Corte in epoca successiva), anche l'attuale questione deve, per tale ragione, essere dichiarata, allo stato, inammissibile. (Questione concernente l'art. 47 - in relazione agli artt. 9, penultimo comma, e 12, comma quarto - del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., ed in relazione all'art. 10, n. 11, L. n. 825 del 1971). - Su questione identica, v. S. n. 82/1989; v., altresì, S. n. 83/1989, O. n. 212/1989, S. n. 103/1990. red.: L.I. rev.: S.P.
Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 47 Accertamento imposte sui redditi · Art. 9 Accertamento imposte sui redditi
Restituzione degli atti al giudice rimettente affinché provveda al riesame della questione alla stregua del d.l. 16 marzo 1991, n. 83, conv. in l. 15 maggio 1991, n. 154, che ha nuovamente previsto la possibilità di definizione agevolata delle violazioni di cui art. 21 d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito in legge 27 aprile 1989, n. 154, tra le quali rientrano quelle oggetto dei giudizi a quibus.
Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 76 cost. · Art. 47 Accertamento imposte sui redditi
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione dalla Commissione tributaria di primo grado di Savona con l'ordinanza indicata in epigrafe;…
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost.
Questione già dichiarata inammissibile, in quanto volta ad ottenere una pronuncia correttiva implicante una gamma di scelte di competenza del solo legislatore. - S. n. 83/1989.
Art. 3 cost. · Art. 47 Accertamento imposte sui redditi · Art. 46 Accertamento imposte sui redditi · Art. 9 Accertamento imposte sui redditi
TRIBUTI IN GENERE - SOSTITUTO D'IMPOSTA - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE - Pur se è innegabile che l'ipotesi della dichiarazione tardiva del sostituto d'imposta, preceduta dal versamento della ritenuta, è diversa dall'ipotesi della dichiarazione ugualmente tardiva ma non accompagnata dal previo versamento delle somme dovute nei termini prescritti, la graduazione della sanzione rientra nella discrezionalità del legislatore, non potendosi comunque equiparare la prima ipotesi a quella della dichiarazione tempestiva e non sembrando irragionevole che il legislatore abbia voluto assoggettare a sanzione il fatto in sé della tardività. È pertanto inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 600 del 1973 in riferimento all'art. 76 Cost. ed in relazione all'art. 10, comma 2, n. 11, della legge delega n. 825 del 1971. - cfr.: S. n. 82 del 1989, 128 del 1986; O. nn. 490, 452, 364, 330 del 1987.
Art. 76 cost. · Art. 46 Accertamento imposte sui redditi · Art. 47 Accertamento imposte sui redditi · Art. 10 Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria
La dichiarazione del sostituto d'imposta, assicurando all'Erario la quota trattenuta al sostituito,ha altresi` funzione di controllo in ordine alle fonti di reddito e alle dichiarazioni che costui, a sua volta, e` obbligato a rendere; di guisa che acquista rilievo sostanziale, non gia` formale, qualsiasi omissione o infedelta` della prescritta dichiarazione che renda impossibile o intralci gravemente la suddetta attivita` di controllo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost. - dell'art. 47 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui pone a carico del sostituto d'imposta una sanzione piu` severa di quella prevista per gli altri soggetti passivi, per l'ipotesi di dichiarazione tardiva accompagnata dal versamento dell'imposta). - cfr. S.n. 128/1986.
Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 47 Accertamento imposte sui redditi
Intervenuta pronuncia di non fondatezza di una questione di legittimita` costituzionale,va dichiarata manifestamente infondata l'identica questione sollevata in riferimento anche ad un parametro ulteriore, di cui la Corte costituzionale abbia peraltro gia` tenuto conto, sotto i medesimi profili, nella predetta sentenza di infondatezza. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., della questione di legitti- mita` costituzionale - gia` dichiarata, con sentenza n. 128/1986, non fondata in riferimento all'art. 76 Cost. - relativa all'art. 47, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, nella parte in cui prevede un'unica sanzione indifferenziata per l'omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, indipendentemente dall'avvenuto versamento o meno delle ritenute effettuate).
Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 47 Accertamento imposte sui redditi · Art. 10 Accertamento imposte sui redditi
Con riguardo alle imposte sui redditi, l'irrogazione di pene pecuniarie non differenziate, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, cui è tenuto il sostituto d'imposta, non contrasta con il principio di eguaglianza, ove si consideri la funzione di controllo della dichiarazione, anche in ordine alle fonti di reddito del sostituito ed alle dichiarazioni che questi, a sua volta, è obbligato a rendere e, altresì, il notevole rilievo sostanziale delle violazioni in esame, posto che qualsiasi omissione o ritardo della prescritta dichiarazione rende impossibile, o almeno intralcia gravemente, la suddetta attività di controllo, così ledendo o mettendo in pericolo interessi materiali dell'Erario. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; questione già dichiarata non fondata con S. n. 128/1986).
Art. 55 Accertamento imposte sui redditi · Art. 33 Accertamento imposte sui redditi · Art. 47 Accertamento imposte sui redditi
La dichiarazione richiesta al sostituto d'imposta, ai fini delle imposte sui redditi, con lo scopo di assicurare all'Erario la quota che il sostituto trattiene al sostituito, ha anche funzione di controllo in ordine sia alle fonti di reddito del sostituito sia alle corrispondenti dichiarazioni che questi, a sua volta, e` obbligato a rendere; e dato il notevole rilievo sostanziale, e non meramente formale, delle violazioni (omissioni o infedelta`) riguardanti la prescritta dichiarazione - in quanto rendono impossibile, o intralciano gravemente, la suddetta attivita` di controllo, ledendo o mettendo in pericolo interessi materiali dell'Erario - sono prive di giustificazione le doglianze sia di ingiusta equiparazione tra illeciti formali e sostanziali, sia di contrasto con la direttiva del legislatore delegante, di commisurare le sanzioni all'entita`, soggettiva e oggettiva, delle violazioni. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost. - dell'art.47, primo e secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; questione gia` dichiarata non fondata con S.n. 128/1986).
Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 47 Accertamento imposte sui redditi
Con riguardo alle sanzioni amministrative (dai limiti di rilevanza della questione essendo escluse quelle penali) va detto che il legislatore delegante ha assegnato al potere delegato il compito di adeguare la preesistente disciplina delle sanzioni tributarie alla riforma che la legge delega prefigurava, demandando al Governo la scelta dei precetti da sanzionare e delle sanzioni da adottare, ma subordinando tale scelta ad un preciso criterio, quello di commisurare e graduare le sanzioni alla entità delle violazioni, al fine di adeguare alla riforma la disciplina della situazione preesistente. Non può, perciò, affermarsi che il legislatore delegato non avesse la strada segnata da principi e criteri direttivi, giusta le indicazioni dell'art.76 Cost.. (Infondatezza, in riferimento all'art. 76 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, n. 11, l. 9 ottobre 1971, n. 825 e, in via derivata, degli artt. 47 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 92 e 95 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.) - S. n. 111/86.
Art. 76 cost. · Art. 3 cost. · Art. 10 Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria · Art. 47 Accertamento imposte sui redditi
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost., e 10 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, dell'art. 47 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in tema di accertamento dell'imposta sui redditi, nella parte in cui prevede a carico del sostituto d'imposta, che ometta la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 7 del detto decreto, ma effettui regolarmente le ritenute ed i versamenti dovuti, il medesimo trattamento sanzionatorio comminato a carico del sostituto d'imposta che ometta la presentazione della stessa dichiarazione senza effettuare alcuna ritenuta o versamento, avendo il giudice rimettente mancato di accertare la rilevanza della questione alla stregua della normativa sopravvenuta di cui alla legge 22 dicembre 1980, n. 882, sulla sanatoria d'irregolarità formali e di minori infrazioni in materia tributaria, entrata in vigore anteriormente all'ordinanza di rinvio.
Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 47 Accertamento imposte sui redditi
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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4 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 20 gennaio 1977 al 1 aprile 1998. 94 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione prescritta dall'art. 7 si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare complessivo delle ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme non dichiarati. Se l'ammontare complessivo dei compensi, interessi e altre somme dichiarati e' inferiore a quello definitivamente accertato, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte la differenza. Se la dichiarazione non comprende tutti i percipienti, si applica inoltre per ogni nominativo omesso la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire cinquecentomila. Si applicano le disposizioni... del sesto comma dell'art. 46.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art47 · fonte del testo
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