Corte costituzionale

13 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 194/1995

    Questione inammissibile
    26 maggio 1995

    La questione di legittimità costituzionale sollevata, nei confronti dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per la mancata previsione, in caso di omessa dichiarazione del sostituto d'imposta, di una diminuzione della pena pecuniaria comminata (da due a quattro volte l'ammontare delle ritenute d'acconto) quando l'ammontare complessivo delle ritenute sia stato regolarmente versato, è una di quelle per cui la Corte, nella sua più recente giurisprudenza in materia di sanzioni tributarie - giurisprudenza che ha fatto seguito a precedenti decisioni di non fondatezza - pur riconoscendo l'incongruenza dell'attuale sistema che riguardo a varie ipotesi normative assoggetta alla medesima sanzione fattispecie in realtà fra loro diverse, senza distinguere in ragione della loro maggiore o minore gravità, si è orientata per l'inammissibilità. Anche per la disposizione impugnata, pertanto, va seguito questo indirizzo, data la impossibilità di adottare sia la pronuncia correttiva in senso additivo, auspicata dal giudice rimettente ma che avrebbe un carattere sostanzialmente legislativo, sia - per le conseguenze che ne deriverebbero - una sentenza caducatoria. Va peraltro rinnovato l'invito, già rivolto al legislatore, per una previsione delle norme di volta in volta denunciate in questo settore, in modo da realizzare una ragionevole graduazione del sistema sanzionatorio complessivo, in conformità al principio enunciato dall'art. 10, n. 11, della legge di delega n. 825 del 1971, la cui osservanza costituisce anche il necessario presupposto per un corretto rapporto tra cittadini e fisco. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 - in relazione all'art. 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 - Cost.). - Per l'indirizzo giurisprudenziale precedente v. S. nn. 83/1989, 364/1987 e 128/1986 e O. nn. 212/1989 e 452/1987; per l'orientamento attuale, da ultimo, S. n. 97/1994. red.: S. Pomodoro

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 76 cost. · Art. 47 Accertamento imposte sui redditi

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  • Ordinanza n. 75/1995

    Altra decisione
    1 marzo 1995

    Restituzione degli atti al giudice 'a quò perché riesamini la rilevanza della sollevata questione, alla luce della modifica legislativa introdotta dall'art. 1, comma nono quater, d.l. 31 maggio 1994, n. 330 (conv. in l. n. 473 del 1994), secondo il quale la nullità della dichiarazione non sottoscritta, prevista dall'art. 8, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, può essere sanata se il contribuente, entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio competente, provvede alla sottoscrizione. red.: A.M.M. rev.: S.P.

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  • Sentenza n. 97/1994

    Questione inammissibile
    24 marzo 1994

    Il denunciato assoggettamento del sostituto d'imposta ad identica sanzione tributaria sia nel caso di dichiarazione omessa o ultratardiva, sia nel diverso caso di dichiarazione presentata tempestivamente ad ufficio incompetente e da questo trasmessa a quello competente dopo la scadenza del termine, costituisce una delle incongruenze e disarmonie del regime sanzionatorio tributario, delle quali la Corte - in precedenti pronunce di inammissibilità - ha auspicato il superamento mediante una complessiva revisione del sistema da parte del legislatore, cui spetta il compito di commisurare le sanzioni all'effettiva entità soggettiva ed oggettiva delle violazioni. Perciò, non essendo tale revisione fino ad oggi intervenuta, e trattandosi tuttavia, nel caso di specie, di un incidente di costituzionalità promosso con ordinanza anteriore alle suddette pronunce (pur se pervenuta alla Corte in epoca successiva), anche l'attuale questione deve, per tale ragione, essere dichiarata, allo stato, inammissibile. (Questione concernente l'art. 47 - in relazione agli artt. 9, penultimo comma, e 12, comma quarto - del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., ed in relazione all'art. 10, n. 11, L. n. 825 del 1971). - Su questione identica, v. S. n. 82/1989; v., altresì, S. n. 83/1989, O. n. 212/1989, S. n. 103/1990. red.: L.I. rev.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 47 Accertamento imposte sui redditi · Art. 9 Accertamento imposte sui redditi

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 1 aprile 1998

Confronto con la versione in vigore dal 20 gennaio 1977 al 1 aprile 1998. 94 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione prescritta dall'art. 7 si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare complessivo delle ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme non dichiarati. Se l'ammontare complessivo dei compensi, interessi e altre somme dichiarati e' inferiore a quello definitivamente accertato, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte la differenza. Se la dichiarazione non comprende tutti i percipienti, si applica inoltre per ogni nominativo omesso la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire cinquecentomila. Si applicano le disposizioni... del sesto comma dell'art. 46.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art47 · fonte del testo

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