Codice civile

Art. 1058 c.c. — Modi di costituzione

Le servitu' prediali possono essere costituite per contratto o per testamento.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1058 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 13852/2026

    12 maggio 2026

    Il titolo costitutivo od indicativo di una servitù prediale deve contenere tutti gli elementi atti ad individuare il contenuto oggettivo del peso imposto sopra un fondo per l'utilità di altro fondo appartenente a diverso proprietario, con la specificazione dell'estensione e delle modalità di esercizio in relazione all'ubicazione dei fondi, restando inefficaci, ai suddetti fini, le clausole cosiddette di stile, che facciano generico riferimento a stati di fatto sussistenti, a servitù attive e passive e così via.

    Art. 1058 c.c. · Art. 1063 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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Citate insieme nelle massime

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Approfondimenti

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  • L'art. 1058 enuncia i modi di costituzione delle servitù volontarie: il contratto e il testamento. Circa il potere di costituire servitù sul fondo, l'art. 1060, come l'art. 635 del codice del 1865, ne consente la costituzione anche al nudo proprietario, purchè non si pregiudichi il diritto di usufrutto. Non ho riprodotto l'ultima parte del citato articolo del codice anteriore, nella quale si riconosceva al proprietario la facoltà d'imporre, con il consenso dell'usufruttuario, anche le servitù che diminuissero il diritto di usufrutto, essendo ciò talmente ovvio da renderne superflua l'enunciazione. È mantenuto, in relazione all'ampiezza del diritto di cui è investito ed in conformità di una lunga tradizione accolta nel codice del 1865 (art. 665), il potere dell'enfiteuta d'imporre servitù sul fondo enfiteutico; ma, poichè tali servitù non possono pregiudicare gli interessi del concedente, la loro durata è in generale legata a quella dell'enfiteusi: così esse si estinguono quando l'enfiteusi si estingue per decorrenza del termine, per devoluzione o per prescrizione (art. 1077). Non ho accolto l'innovazione che introduceva il progetto della Commissione Reale (art. 225), estendendo all'usufruttuario e al conduttore, quando la locazione fosse stipulata per un tempo eccedente i nove anni, il potere di costituire, per la durata del loro diritto, servitù sul fondo in usufrutto o in locazione. Tale potere è in contrasto con il principio che chi non ha la disponibilità del fondo non può costituire servitù su questo; e ancor meno il potere stesso può riconoscersi al conduttore, il quale ha un semplice diritto personale di godimento. Mi è poi sembrata non in armonia col sistema che regola l'istituto della dote la facoltà consentita dal codice precedente al marito (art. 665) di costituire servitù sui beni dotali, benchè destinate a estinguersi con lo scioglimento del matrimonio. Dichiarata (art. 1405 del codice del 1865 e art. 187 del nuovo codice) l'inalienabilità e non ipotecabilità di questi beni, se non con il consenso di ambedue i coniugi e con l'autorizzazione del tribunale nei soli casi di necessità o di utilità evidente (salvo che l'alienazione o l'obbligazione sia stata consentita nell'atto di costituzione di dote), non è coerente ammettere che il marito da solo, anche senza alcuna necessità o utilità, imponga servitù su di essi.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 502

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1058 · fonte del testo

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