Corte costituzionale

Sentenza n. 167/1999

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/05/1999 · relatore Annibale Marini

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1052, secondo

comma, del codice civile promosso con ordinanza emessa il 19

settembre 1997 dal pretore di La Spezia sul ricorso proposto da

Sturlese Giorgio contro Ferrando Santino ed altri, iscritta al n. 532

del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1999 il giudice

relatore Annibale Marini.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento ex art. 700 del codice di

procedura civile promosso da un portatore di handicap invalido civile

al 100%, proprietario di un appartamento in condominio, al fine di

ottenere l'autorizzazione ad esercitare, in via d'urgenza, il

passaggio sino alla via pubblica su un orto confinante con lo stabile

condominiale, il pretore di La Spezia ha sollevato - sospendendo il

procedimento cautelare - questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1052, secondo comma, del codice civile, in riferimento agli

artt. 2, 3, secondo comma, 32 e 42, secondo comma, della

Costituzione, "nella parte in cui non consente di costituire la

servitù di cui al primo comma in favore di edifici di civile

abitazione, al fine di garantire un adeguato accesso alla via

pubblica per mutilati ed invalidi con difficoltà di deambulazione".

Deduce il giudice rimettente - quanto alla rilevanza della

questione - che il ricorrente agisce in via d'urgenza, quale

proprietario di un appartamento facente parte di un condominio avente

accesso alla via pubblica solamente attraverso una scalinata di

settantacinque gradini, al fine di ottenere l'anticipazione degli

effetti di una sentenza costitutiva di servitù coattiva di passaggio

su di un orto di proprietà di taluni condomini dell'edificio stesso,

posto sul retro dello stabile, attraverso il quale sarebbe possibile

raggiungere agevolmente la via pubblica con percorso in piano.

Ritiene il rimettente che la proposta domanda cautelare sia

ammissibile e che sussista, nella fattispecie, il presupposto del

pericolo nel ritardo, in quanto la tutela invocata dal ricorrente è

strettamente connessa al suo interesse ad una accettabile vita di

relazione, nelle more pregiudicato, stante la sua condizione di

invalido totale, dalla situazione di difficoltoso accesso alla via

pubblica, non adeguabile se non con eccessivo dispendio e disagio.

Osserva tuttavia lo stesso rimettente che, poiché il fondo a

favore del quale dovrebbe chiedersi nel giudizio di merito la

costituzione di servitù non è intercluso, la norma da prendere in

considerazione ai fini della valutazione del fumus boni iuris risulta

quella di cui all'art. 1052 cod. civ. (Passaggio coattivo a favore di

fondo non intercluso), secondo la quale la servitù di passaggio a

favore di un fondo avente un accesso alla via pubblica che sia

inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo stesso e non sia

ampliabile può essere concessa dall'autorità giudiziaria "solo

quando questa riconosce che la domanda risponde alle esigenze

dell'agricoltura o dell'industria". Ne dovrebbe dunque conseguire il

rigetto della domanda cautelare, non ricorrendo nella fattispecie le

esigenze di tipo produttivo considerate in via esclusiva dalla norma.

Ritiene tuttavia il giudice a quo che la norma stessa, per la parte

in cui consente appunto la costituzione della servitù solo in vista

delle esigenze dell'agricoltura e dell'industria e non anche in

considerazione delle esigenze di vita di mutilati ed invalidi con

difficoltà di deambulazione, sia in contrasto con gli artt. 2, 3,

secondo comma, 32 e 42, secondo comma, della Costituzione.

L'interesse del disabile ad ottenere un passaggio sul fondo altrui

al fine di accedere agevolmente alla via pubblica sarebbe infatti

ricollegabile al diritto inviolabile ad una normale vita di

relazione, tutelato dall'art. 2 Cost., ed al diritto alla salute -

inteso come interesse del singolo e della collettività alla

eliminazione delle discriminazioni dipendenti dalle situazioni

invalidanti - tutelato dall'art. 32 della Costituzione Il diritto di

proprietà, ai sensi dell'art. 42, secondo comma, Cost., può d'altro

canto subire limitazioni al fine di assicurarne la funzione sociale e

ciò giustificherebbe la sua sottomissione ai doveri di solidarietà

enunciati dall'art. 2 Cost., anche in relazione all'esistenza di un

principio inteso a consentire l'adeguato svolgimento della

personalità rimuovendo gli ostacoli che si frappongono al

superamento di situazioni di diseguaglianza (art. 3, secondo comma,

Cost.).

La vigente legislazione in tema di eliminazione delle barriere

architettoniche offrirebbe poi - ad avviso del rimettente - ulteriori

elementi a sostegno del dubbio di legittimità, sia perché essa ha

già introdotto limitazioni speciali al diritto di proprietà al fine

di garantire l'accessibilità dei disabili agli edifici (quali le

deroghe al regime ordinario delle distanze ed a quello delle delibere

condominiali) sia soprattutto in quanto l'intero impianto normativo

dimostra che l'accessibilità a fini abitativi costituisce non solo

un interesse del disabile ma un'utilità ed un carattere intrinseco

dell'immobile, non diversamente dalle possibilità di sfruttamento

agricolo ed industriale considerate dall'art. 1052 del codice civile.

L'esistenza di una normativa intesa a favorire l'eliminazione delle

barriere architettoniche non escluderebbe, d'altro canto, l'interesse

alla costituzione della servitù coattiva di passaggio in tutti quei

casi in cui - come nellafattispecie sottoposta all'esame del giudice

a quo - il passaggio esistente non possa adeguarsi se non con

dispendio o disagio eccessivo o comunque notevolmente superiore al

pregiudizio che, con l'imposizione della servitù, verrebbe arrecato

al fondo limitrofo.

2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, concludendo

per l'inammissibilità della questione.

Secondo quanto dedotto dall'Avvocatura la norma denunciata sarebbe

inapplicabile alla fattispecie oggetto del giudizio, sia perché

diretta a regolamentare (secondo la tradizione romanistica delle

servitù prediali) situazioni inerenti alla qualitas dei fondi più

che alle contingenti e soggettive esigenze dei proprietari, sia

soprattutto perché dal suo ambito di applicazione risultano escluse,

in base al disposto dell'art. 1051, ultimo comma, espressamente

richiamato dall'art. 1052, primo comma, "le case, i cortili, i

giardini e le aie" e tale esclusione dovrebbe estendersi, sempre ad

avviso dell'Avvocatura, anche agli orti. Considerato in diritto

1. - Il pretore di La Spezia dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 1052, secondo comma, del codice civile, in

riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, 32 e 42, secondo comma,

della Costituzione, "nella parte in cui non consente di costituire la

servitù di cui al primo comma in favore di edifici di civile

abitazione, al fine di garantire un adeguato accesso alla via

pubblica per mutilati ed invalidi con difficoltà di deambulazione".

La norma denunciata contrasterebbe infatti, ad avviso del

rimettente, con il principio di eguaglianza in senso sostanziale e

sarebbe altresì lesiva, nei confronti dei portatori di handicap sia

del diritto inviolabile ad una normale vita di relazione, sia del

diritto alla salute, inteso come interesse del singolo e della

collettività alla eliminazione delle discriminazioni dipendenti

dalle situazioni invalidanti. Essa inoltre, consentendo la

costituzione di servitù coattiva di passaggio a favore di fondo non

intercluso solo per finalità produttive e non anche in relazione

alle esigenze di vita degli invalidi, si porrebbe in contrasto con la

funzione sociale del diritto di proprietà.

2. - Va preliminarmente disattesa l'eccezione di irrilevanza e,

quindi, di inammissibilità della questione sollevata dall'Avvocatura

generale in base all'assunto che l'orto, su cui dovrebbe nella specie

costituirsi la servitù coattiva di passaggio, sarebbe, come le

"case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti", un bene

esente da siffatta servitù ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1051

cod. civ.

Contrariamente a quanto ritenuto dall'Avvocatura, l'esenzione

stabilita da tale norma, essendo intesa ad evitare l'eccessiva

onerosità che, avuto riguardo alla destinazione abitativa degli

immobili, deriverebbe dall'imposizione del passaggio a carico di

essi, va, infatti, rigorosamente circoscritta alle case e a quegli

immobili, come appunto i cortili, i giardini e le aie, che alle case

sono legati da un vincolo pertinenziale. Mentre del tutto estranei

allo scopo ed alla previsione della norma devono considerarsi gli

orti, intendendosi per tali, secondo il significato comune del

termine, quei fondi agricoli, di modeste dimensioni, destinati a

soddisfare le esigenze alimentari del coltivatore e dei suoi

familiari e privi, in relazione alla loro vocazione tipicamente

agricola, del carattere di accessorietà alla casa di abitazione.

La qualificazione in concreto del fondo come orto nel senso

precisato, piuttosto che come giardino o aia, costituisce poi

questione di fatto rimessa alla esclusiva valutazione del giudice a

quo. Sicché, anche sotto tale aspetto, l'eccezione

d'inammissibilità della questione risulta priva di fondamento.

3. - Nel merito, la questione è fondata.

4. - L'art. 1052 cod. civ. disciplina l'ipotesi di costituzione di

passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso, che cioè abbia

un proprio accesso alla via pubblica, tuttavia inadatto o

insufficiente ai bisogni del fondo e non ampliabile.

Va premesso che l'"ampliabilità" di cui alla citata disposizione

deve essere intesa, secondo la giurisprudenza di legittimità, non in

senso letterale, cioè con riferimento alla sola larghezza del

passaggio, ma nel più ampio e generico significato di riducibilità

a sufficienza e adeguatezza. L'accesso alla pubblica via va, d'altro

canto, considerato non ampliabile non soltanto quando il suo

adeguamento sia materialmente impossibile, ma anche quando risulti

eccessivamente oneroso o difficoltoso, secondo la disposizione di cui

al primo comma dell'art. 1051 cod. civ., ritenuta dalla

giurisprudenza applicabile alla fattispecie disciplinata dall'art.

1052 in virtù dell'espresso richiamo contenuto in quest'ultima norma

e della evidente identità di situazione e di ratio giustificatrice.

La concessione del passaggio coattivo è subordinata, dalla norma

denunciata, non solo alla inadeguatezza dell'accesso alla via

pubblica e alla sua non ampliabilità, ma anche alla sussistenza di

una ulteriore condizione, rappresentata dalla circostanza che la

domanda risponda "alle esigenze della agricoltura o dell'industria".

Con tale disposizione - ignota al codice civile previgente - il

legislatore, per il caso di fondo non intercluso, ha inteso

ricollegare la costituzione della servitù coattiva di passaggio non

soltanto alle necessità del fondo (come nel caso di costituzione di

servitù a favore di fondo intercluso), ma anche alla sussistenza in

concreto di un interesse generale, all'epoca identificato nelle

esigenze dell'agricoltura o dell'industria. Mentre estranee alla

previsione della norma e prive, pertanto, di ogni rilievo ai fini

della costituzione del passaggio coattivo risultano le esigenze

abitative, pur se riferibili a quegli interessi fondamentali della

persona la cui tutela è indefettibile.

Ed è in relazione a quest'ultimo aspetto che la norma si pone,

come si vedrà, in contrasto con i principi costituzionali evocati

dal rimettente.

5. - Va in proposito ricordato che la più recente legislazione

relativa ai portatori di handicap - in particolare la legge 9 gennaio

1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e

l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati),

e la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza,

l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) - non

si è limitata ad innalzare il livello di tutela in favore di tali

soggetti, ma ha segnato, come la dottrina non ha mancato di

sottolineare, un radicale mutamento di prospettiva rispetto al modo

stesso di affrontare i problemi delle persone affette da invalidità,

considerati ora quali problemi non solo individuali, ma tali da dover

essere assunti dall'intera collettività.

Di tale mutamento di prospettiva è segno evidente l'introduzione

di disposizioni generali per la costruzione degli edifici privati e

per la ristrutturazione di quelli preesistenti, intese alla

eliminazione delle barriere architettoniche, indipendentemente dalla

effettiva utilizzazione degli edifici stessi da parte delle persone

handicappate.

Risulta, allora, chiaro come la tutela di queste ultime sia potuta

divenire uno dei motivi di fondo della vigente legislazione abitativa

attraverso anche (ma non esclusivamente) la fissazione delle

caratteristiche necessarie all'edificio abitativo considerato nella

sua oggettività ed astraendo dalla condizione personale del singolo

utilizzatore.

Così, l'accessibilità - che l'art. 2 del d.m. 14 giugno 1989, n.

236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità,

l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di

edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del

superamento e della eliminazione delle barriere architettoniche),

definisce come "la possibilità, anche per persone con ridotta o

impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e

le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi

agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di

adeguata sicurezza e autonomia" - è divenuta una qualitas essenziale

degli edifici privati di nuova costruzione ad uso di civile

abitazione, quale conseguenza dell'affermarsi, nella coscienza

sociale, del dovere collettivo di rimuovere, preventivamente, ogni

possibile ostacolo alla esplicazione dei diritti fondamentali delle

persone affette da handicap fisici.

Per quanto riguarda poi gli edifici privati già esistenti, vengono

in considerazione, come espressione dello stesso indirizzo

legislativo, gli interventi previsti dall'art. 2 della citata legge

n. 13 del 1989, in virtù dei quali è possibile apportare

all'immobile condominiale, a spese dell'interessato ed anche in

deroga alle norme sul condominio negli edifici, le modifiche

necessarie per renderlo più comodamente accessibile.

È peraltro evidente come la citata normativa possa in concreto

risultare del tutto insufficiente rispetto al fine perseguito, ove le

innovazioni necessarie alla piena accessibilità dell'immobile

risultino in concreto impossibili o, come nella specie,

eccessivamente onerose o comunque di difficile realizzazione.

Ed è appunto in relazione a tali ipotesi che la non inclusione

della accessibilità dell'immobile tra le esigenze che, ai sensi

dell'art. 1052, secondo comma, cod. civ., possono legittimare la

costituzione della servitù coattiva di passaggio, risulta lesiva di

quei principi costituzionali che, come si è accennato,

l'accessibilità dell'abitazione è intesa a realizzare.

6. - Più specificamente, la impossibilità di accedere alla

pubblica via, attraverso un passaggio coattivo sul fondo altrui, si

traduce nella lesione del diritto del portatore di handicap ad una

normale vita di relazione, che trova espressione e tutela in una

molteplicità di precetti costituzionali: evidente essendo che

l'assenza di una vita di relazione, dovuta alla mancanza di

accessibilità abitativa, non può non determinare quella

disuguaglianza di fatto impeditiva dello sviluppo della persona che

il legislatore deve, invece, rimuovere.

L'omessa previsione della esigenza di accessibilità, nel senso

già precisato, della casa di abitazione, accanto a quelle,

produttivistiche, dell'agricoltura e dell'industria rende, pertanto,

la norma denunciata in contrasto sia con l'art. 3 sia con l'art. 2

della Costituzione, ledendo più in generale il principio

personalista che ispira la Carta costituzionale e che pone come fine

ultimo dell'organizzazione sociale lo sviluppo di ogni singola

persona umana.

7. - Sotto un diverso aspetto, poi, questa Corte ha già avuto modo

di affermare come debba ritenersi ormai superata la concezione di una

radicale irrecuperabilità dei portatori di handicap e come la

socializzazione debba essere considerata un elemento essenziale per

la salute di tali soggetti sì da assumere una funzione

sostanzialmente terapeutica assimilabile alle pratiche di cura e

riabilitazione (sentenza n. 215 del 1987).

S'intende allora come la norma denunciata, impedendo od ostacolando

la accessibilità dell'immobile abitativo e, quale riflesso

necessario, la socializzazione degli handicappati comporti anche una

lesione del fondamentale diritto di costoro alla salute intesa

quest'ultima nel significato, proprio dell'art. 32 della

Costituzione, comprensivo anche della salute psichica la cui tutela

deve essere di grado pari a quello della salute fisica.

8. - Avverso l'affermata incostituzionalità della norma

denunciata, non vale opporre, come fa l'Avvocatura, che

l'accessibilità propria degli edifici abitativi farebbe riferimento

alla persona dei proprietari più che ad una qualitas dei fondi,

cosicché difetterebbe, nella specie, il carattere della predialità,

proprio delle servitù. Si è già visto, infatti, che la

legislazione in tema di eliminazione delle barriere architettoniche

ha configurato la possibilità di agevole accesso agli immobili,

anche da parte di persone con ridotta capacità motoria, come

requisito oggettivo quanto essenziale degli edifici privati di nuova

costruzione, a prescindere dalla loro concreta appartenenza a

soggetti portatori di handicap. Mentre dottrina e giurisprudenza

hanno, per altro verso, chiarito come la predialità non sia certo

incompatibile con una nozione di utilitas che abbia riguardo - specie

per gli edifici di civile abitazione - alle condizioni di vita

dell'uomo in un determinato contesto storico e sociale, purché detta

utilitas sia inerente al bene così da potersi trasmettere ad ogni

successivo proprietario del fondo dominante.

Né, d'altronde, la previsione della servitù in parola può

trovare ostacolo nella garanzia accordata al diritto di proprietà

dall'art. 42 della Costituzione. Come osservato dal rimettente,

infatti, il peso che in tal modo si viene ad imporre sul fondo altrui

può senz'altro ricomprendersi tra quei limiti della proprietà

privata determinati dalla legge, ai sensi della citata norma

costituzionale, allo scopo di assicurarne la funzione sociale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1052, secondo

comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il

passaggio coattivo di cui al primo comma possa essere concesso

dall'autorità giudiziaria quando questa riconosca che la domanda

risponde alle esigenze di accessibilità - di cui alla legislazione

relativa ai portatori di handicap - degli edifici destinati ad uso

abitativo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:167 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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