Corte costituzionale

Sentenza n. 9/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/01/1975 · relatore Edoardo Volterra

Norme in gioco

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1052 del

codice civile, promosso con ordinanza emessa il 29 novembre 1972 dal

pretore di Menaggio nel procedimento civile vertente tra Fraquelli

Carlo e Giuseppe nei confronti di Fraquelli Angelo e Lazzari Maria,

iscritta al n. 198 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 del 25 luglio 1973.

Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 1974 il Giudice

relatore Edoardo Volterra.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento civile vertente tra Fraquelli Carlo e

Giuseppe nei confronti di Fraquelli Angelo e Lazzari Maria, il pretore

di Menaggio, con ordinanza emessa il 29 novembre 1972, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1052 del codice

civile in riferimento agli artt. 3 e 44 della Costituzione.

Il giudice a quo premette che gli attori hanno esperito un'azione

negatoria servitutis e che i convenuti, in via riconvenzionale, hanno

chiesto la costituzione di una servitù coattiva di passo carraio sul

fondo degli attori, stante la situazione d'interclusione del loro

fondo. Premette ancora che dalle risultanze di fatto emerge che il

fondo dei convenuti non è intercluso, e che quindi nella specie

s'impone l'applicazione dell'art. 1052 del codice civile in luogo

dell'invocato art. 1051.

Secondo il pretore, la disciplina delle due norme è simmetrica, ma

le condizioni di applicabilità della tutela accordata dalla legge

all'interessato sono assai diverse; nell'un caso han rilevanza "la

coltivazione e il conveniente uso del fondo" (cioè un amplissimo

concetto di utilitas) a far sorgere un diritto al passo; nel secondo

caso occorrono le "esigenze dell'agricoltura e dell'industria"

(concetto ben più rigido e stretto) a far sorgere una "speranza" nel

favorevole esercizio di un potere delle autorità giudiziarie.

Si avrebbe quindi una disciplina diversa per situazioni pressoché

identiche, poiché il fondo originalmente intercluso può conquistare

(o d'un sol tratto, o persino a tratto successivo) l'accesso carraio

alla via pubblica, sol che ciò serva al suo "conveniente uso"; il

fondo che per avventura sia collegato alla via pubblica "da un

sentierucolo da capre", percorribile a piedi dal suo proprietario, non

può ottenere un passaggio adatto al suo conveniente uso se non quando

ricorrano le esigenze dell'agricoltura e dell'industria.

Pertanto il pretore dubita della ragionevolezza di tale disciplina

e assume una violazione del principio d'eguaglianza, poiché, se su un

fondo vi è un passo ampliabile per usi carrai, vi sarebbe il diritto

di ampliarlo, senza uscir fuori dallo spazio permissivo della

disciplina dei fondi interclusi (art. lO51 cod. civ.); se il passo non

è ampliabile occorrerebbero le esigenze dell'agricoltura o

dell'industria, a far sperare che si apra un altro passo. Possedere un

"accesso alla via pubblica, inadatto, insufficiente e non ampliabile"

(così l'art. 1052) significherebbe possedere "molto meno" che nel

primo caso; significherebbe essere in uno stato di "interclusione

carraia" molto peggiore, o almeno pari a quella del primo caso.

Quanto alla violazione dell'art. 44, essa si profilerebbe, non

perché da tale norma possa misurarsi volta a volta la coerenza di

contenuto delle singole norme in tema di "vincoli e obblighi alla

proprietà terriera privata", ma per via del coordinamento fra l'art.

44 e l'art. 3 della Costituzione, essendo evidente che nell'imporre

obblighi e vincoli, la legge non può violare il principio primario

dell'eguaglianza e, nell'interno stesso dell'art. 44, per l'esigenza di

verificare il rispetto del fine posto dalla norma costituzionale, che

è quello di "stabilire equi rapporti sociali". Considerato in diritto :

1. - Il giudice a quo solleva questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1052 del codice civile, nella parte in cui

subordina a riconosciute esigenze dell'agricoltura e dell'industria la

concessione di passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso, ma

provvisto di accesso sulla via pubblica inadatto o insufficiente.

Ritiene infatti che la disposizione violi il principio di eguaglianza

comparandola con la disciplina prevista dal terzo comma del precedente

art. lO51, per il quale l'ampliamento del passaggio sulla via

pubblica, ai fini del transito di veicoli a trazione meccanica, è

sempre concesso ove risponda alle sole minori esigenze della

coltivazione e del conveniente uso del fondo dominante. Poiché un

fondo provvisto di accesso sulla via pubblica, sia pure attraverso

passaggio sul fondo altrui, non può essere definito come intercluso e

tale fattispecie, fra le altre, è compresa nel terzo comma

dell'articolo 1051, l'applicazione dell'art. 1052 cod. civ., con

l'aggravio che esso comporta, verrebbe in ultima analisi a dipendere

irragionevolmente dalla possibilità in fatto di ampliare o meno un

precedente passaggio, in null'altro al limite differenziandosi le

ipotesi considerate dai due articoli ricordati.

Gli stessi argomenti condurrebbero anche a ravvisare la violazione

dell'art. 44 Cost. per il quale la legge impone obblighi e vincoli alla

proprietà terriera per conseguire il razionale sfruttamento del suolo

e stabilire equi rapporti sociali.

2. - La questione è infondata.

Dinanzi a due diversi modi di comporre un contrasto di interessi

tra titolari di situazioni giuridiche soggettive della stessa natura e

dello stesso rilievo, modi che singolarmente considerati non

confliggono con il dettato costituzionale né appaiono sforniti di

intrinseca ragionevolezza, non spetta alla Corte propendere per l'uno o

per l'altro, essendo in tal caso la scelta tra le due soluzioni

adottate di natura squisitamente politica e pertanto rimessa alla piena

discrezionalità del legislatore.

Ora, se pure è esatto, come il pretore rileva e come è

riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che l'ampliamento

di passaggio su fondo altrui è concesso ricorrendo soltanto l'esigenza

della coltivazione e del conveniente uso del fondo, mentre l'apertura

di un nuovo passaggio - richiesta perché quello preesistente, anche su

fondo altrui, non è ampliabile - è condizionata alle ben più gravi

esigenze dell'agricoltura e dell'industria, i diversi requisiti

previsti dal legislatore per subordinare la posizione del titolare di

un fondo a quella di un altro - i quali entro certi limiti riflettono

il maggior aggravio generalmente determinato dall'apertura di un nuovo

- passaggio rispetto all'ampliamento del preesistente - non appaiono di

per sé in contrasto con la Costituzione e corrispondono entrambi ad

interessi ragionevolmente connessi con la proprietà fondiaria. Ogni

ulteriore considerazione, come quella relativa alla presenza di altre

esigenze - per es. turistiche, commerciali - che potrebbero far

propendere per unificare in un modo o in un altro le diverse

discipline, non rientra per sua natura nel giudizio di legittimità

affidato a questa Corte.

3. - Gli stessi motivi valgono anche a dimostrare l'infondatezza

della questione sotto il profilo dell'art. 44 della Costituzione. La

disciplina introdotta dal legislatore con l'art. 1052 del codice

civile per regolare la specie prevista, diversa, come si è detto, da

quella oggetto dell'art. lO51 stesso codice, non contrasta col fine di

conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi

rapporti sociali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1052 del codice civile, proposta con l'ordinanza in epigrafe

dal pretore di Menaggio in riferimento agli artt. 3 e 44 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI-

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI- MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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