Corte costituzionale

Sentenza n. 506/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/11/1989 · relatore Francesco Greco

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4 e 22

della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di

previdenza ed assistenza a favore dei geometri), promosso con

ordinanza emessa il 5 luglio 1988 dal Consiglio Nazionale dei

Geometri sul ricorso proposto da Trocchi Cesare contro il Collegio

dei Geometri della Provincia di Frosinone, iscritta al n. 220 del

registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione di Trocchi Cesare nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1989 il Giudice relatore

Francesco Greco;

Uditi l'avv. Marsilio Casale per Trocchi Cesare e l'Avvocato dello

Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Consiglio Nazionale dei Geometri - in un giudizio promosso

da un geometra, già titolare di pensione di anzianità della Banca

d'Italia, avverso il provvedimento del Consiglio Provinciale, che

aveva respinto la sua domanda di reiscrizione all'albo - con

ordinanza in data 5 luglio 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale

il 14 aprile 1989) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli

artt. 3, 4 e 22 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, nella parte in

cui non prevedono un divieto di iscrizione all'Albo dei geometri per

soggetti che già fruiscano di un trattamento pensionistico erogato

dallo Stato o da altro ente di previdenza in conseguenza di

iscrizione obbligatoria.

Secondo il Consiglio a quo, le dette norme sono penalizzanti e

discriminanti nei confronti dei geometri liberi-professionisti.

Poiché mentre a questi ultimi, è inibito, una volta che abbiano

conseguito un trattamento pensionistico (di anzianità o di

inabilità) a carico della Cassa di previdenza, di continuare ad

esercitare la loro professione e di svolgere una qualsiasi altra

attività lavorativa (autonoma o subordinata), viceversa, nessuna

preclusione sussiste per l'iscrizione all'albo professionale di

geometri che già godano di un trattamento pensionistico in

dipendenza di precedente iscrizione ad altra forma di previdenza

obbligatoria ed anzi è previsto che per questi ultimi l'iscrizione

alla Cassa sia meramente facoltativa.

Considerate omogenee le posizioni di fondo dei geometri pensionati

(quale che sia l'ente erogatore del trattamento di quiescenza), non

si comprende perché ad alcuni dovrebbe essere consentito l'esercizio

della libera professione, mentre ad altri ciò dovrebbe essere

tassativamente inibito. Né, d'altronde, appare logico, razionale ed

ammissibile che il diritto al lavoro risulti garantito e tutelato

solo con riguardo ai geometri che non abbiano in precedenza svolto

attività libero-professionale e non anche nei confronti di quegli

altri soggetti che hanno sempre esercitato la libera professione e

intenderebbero continuare a svolgerla, pur dopo avere conseguito il

trattamento pensionistico erogato dalla loro Cassa di previdenza.

2. - Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituito il

ricorrente che ha concluso per la infondatezza della questione in

quanto sarebbero poste in comparazione situazioni non omogenee

risultanti dall'applicazione di diversi Istituti.

3. - È anche intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale ha

preliminarmente eccepito la inammissibilità della questione in

quanto, siccome oggetto del giudizio era l'iscrizione all'albo, non

si sarebbero dovute censurare le norme che regolano l'iscrizione alla

Cassa da parte dei pensionati presso altri regimi previdenziali ma le

norme che regolano l'iscrizione all'albo le quali, peraltro, siccome

norme regolamentari, non potrebbero formare oggetto di giudizio di

legittimità costituzionale (regio-decreto n. 274 del 1929).

Nel merito ha concluso per la infondatezza della questione in

quanto si denuncia la irrazionalità delle norme impugnate non

perché consentono l'iscrizione all'albo di geometri che fruiscono

già di trattamenti previdenziali erogati da enti diversi dalla Cassa

ma perché dispongono che il geometra libero professionista, iscritto

alla Cassa Nazionale per geometri, per fruire della pensione di

vecchiaia o di invalidità deve cancellarsi dall'albo. E si fa,

invece, riferimento agli artt. 4 e 35 della Costituzione. Individuata

una situazione di discriminazione (cancellazione dall'albo dei

geometri liberi professionisti pensionati dalla Cassa), si impugnano

le norme che consentono l'iscrizione di geometri già pensionati

presso altri enti previdenziali.

Si rileva che la Corte costituzionale ha ritenuto che "il

controllo della osservanza del principio di uguaglianza, nei suoi

termini logici, richiede che la comparazione delle posizioni

raffrontate avvenga in vista del loro riequilibrio mediante

parificazione della posizione assunta come discriminatoria a quella

di cui si chiede l'applicazione" (sentenza n. 220 del 1982). Considerato in diritto

1. - È sottoposta all'esame della Corte la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 3, 4 e 22 della legge 20

ottobre 1982, n. 773, nella parte in cui non prevedono un divieto di

iscrizione all'albo dei geometri per soggetti che già fruiscono di

trattamento pensionistico a carico dello Stato o di enti di

previdenza diversi dalla Cassa Nazionale di previdenza e assistenza

in favore dei geometri, perché violerebbero gli articoli:

a) 3 della Costituzione, per l'irrazionale disparità di

trattamento che determinano in danno dei geometri che fruiscono di

pensione di anzianità o di inabilità a carico di detta Cassa, per i

quali l'erogazione della pensione stessa presuppone la cancellazione

dall'albo professionale;

b) 4 e 35 della Costituzione, per la minorata tutela del

diritto al lavoro che siffatto regime di incompatibilità produce nei

confronti di tale ultima categoria di professionisti.

2. - È preliminare l'esame della eccezione di inammissibilità

sollevata dall'Avvocatura Generale dello Stato nel rilievo secondo

cui la proposta censura ha per oggetto le norme che disciplinano

l'iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza per geometri anziché

quelle che regolano l'iscrizione all'albo la cui applicazione è

richiesta dal ricorrente e, quindi, sono le sole necessarie per

decidere della controversia instaurata dinanzi al giudice a quo.

Il ricorrente ha domandato soltanto di essere iscritto all'albo

dei geometri per esercitare la professione nonostante il

pensionamento della Banca d'Italia.

L'eccezione va accolta.

Invero, la questione sollevata è priva di rilevanza perché è in

controversia solo il diritto del ricorrente, quale geometra

pensionato dalla Banca d'Italia, a iscriversi nell'albo dei geometri

per l'esercizio professionale e non la sua iscrizione alla Cassa

Nazionale di Previdenza e di assistenza a favore dei geometri che

eroga solo trattamenti previdenziali (la pensione di vecchiaia, di

invalidità ecc.).

Si osserva anche che, in base all'art. 22 della legge n. 773 del

1982 ora censurato, l'iscrizione alla suddetta Cassa, mentre è

obbligatoria per tutti gli iscritti agli albi professionali per

geometri, è meramente facoltativa per quelli iscritti a forme di

previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, come è il

ricorrente titolare di una pensione della Banca d'Italia.

E nemmeno si evince dagli atti che sia stata avanzata dal

ricorrente la richiesta di iscrizione alla Cassa di Previdenza.

Pertanto, la questione sollevata va dichiarata inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 3, 4 e 22 della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma

della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei

geometri), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 della

Costituzione, dal Consiglio Nazionale dei geometri con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:506 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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