Codice civile

Art. 1720 c.c. — Spese e compenso del mandatario

[1]Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta.

[2]Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subiti a causa dell'incarico.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 1720 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 10973/2026

    24 aprile 2026
    • Mandato

    L'amministratore di una società di capitali può ottenere il rimborso previsto dall'art. 1720 c.c. solo con riferimento alle spese sostenute in stretta dipendenza dall'adempimento dei propri obblighi, poiché la disposizione citata, riferendosi ai danni "subiti a causa dell'incarico", inerisce a spese che, per loro natura, si collegano necessariamente all'esecuzione dell'incarico conferito, in quanto rappresentino il rischio inerente alla predetta esecuzione; ne consegue che egli non può pretendere il rimborso delle spese effettuate per difendersi in un processo penale iniziato per fatti connessi all'incarico, neppure se concluso con decisione di proscioglimento, posto che, anche in tal caso, la necessità di effettuare le spese di difesa non si pone in nesso di causalità diretta con l'esecuzione del mandato, ma tra l'uno e l'altro fatto si pone un elemento intermedio, dovuto all'attività di una terza persona, pubblica o privata, costituito dall'accusa poi rivelatasi infondata. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato il provvedimento impugnato che non aveva ammesso al passivo la somma corrispondente alle spese legali sostenute dall'ex legale rappresentante di una società cooperativa a r.l., sottoposto a due diversi giudizi penali con riferimento alle imputazioni di malversazione a danno dello Stato ex art. 316 bis c.p. e di lottizzazione abusiva negoziale).

    Art. 1720 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25287/2025

    16 settembre 2025

    Il medico dipendente di una struttura sanitaria non ha diritto al rimborso, da parte della stessa, delle spese sostenute per difendersi in un processo penale per responsabilità professionale, stante l'inapplicabilità - neppure in via analogica - al prestatore d'opera di quanto previsto dall'art. 1720 c.c. per il mandatario, trattandosi di spese che, pur trovando occasione nel rapporto di prestazione professionale, non sono strumentali all'adempimento della prestazione.

    Art. 1720 c.c. · Art. 2230 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1720 · fonte del testo

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