Art. 10 t.u.i.r. — Oneri deducibili

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Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo e purche' risultino da idonea documentazione allegata alla dichiarazione dei redditi, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

  • a)l'imposta locale sui redditi pagata nel periodo di imposta, esclusa quella relativa a redditi tassati separatamente;
  • b)i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione;
  • c)gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie;
  • d)gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili, per importo non superiore a 4 milioni di lire. Nello stesso limite complessivo sono deducibili le somme pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi e dagli acquirenti di unita' immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o alla impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Il limite e' elevato a 7 milioni di lire nei casi e alle condizioni di cui all'articolo 7 della legge 22 aprile 1982, n. 168;
  • e)le spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, compresi i mezzi necessari per la deambulazione e la locomozione di portatori di menomazioni funzionali permanenti, nonche' la parte dell'ammontare complessivo delle spese mediche e delle spese di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidita' o menomazione che eccede il 5 per cento del reddito complessivo dichiarato. La deduzione e' ammessa a condizione che il contribuente, nella dichiarazione dei redditi, indichi il domicilio o la residenza del percipiente e dichiari che le spese sono rimaste effettivamente a proprio carico. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e non deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi che concorrono a formarlo, ovvero per effetto di contributi o premi che pur essendo versati da altri concorrono a formare il suo reddito;
  • f)le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore a 1 milione di lire per ciascuna di esse;
  • g)le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali;
  • h)gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;
  • i)gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'articolo 433 del codice civile;
  • l)i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge;
  • m)i premi per assicurazioni sulla vita del contribuente, i premi per assicurazioni contro gli infortuni e i contributi previdenziali non obbligatori per legge, per importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. La deduzione dei premi per assicurazioni sulla vita e' ammessa a condizione che dai documenti allegati alla dichiarazione dei redditi risulti che il contratto di assicurazione ha durata non inferiore a cinque anni dalla sua stipulazione e non consente la concessione di prestiti nel periodo di durata minima; in caso di riscatto dell'assicurazione nel corso del quinquennio, l'ammontare dei premi che sono stati dedotti costituisce reddito soggetto a tassazione a norma dell'articolo 18 e l'impresa assicuratrice deve operare, sulla somma corrisposta al contribuente, una ritenuta a titolo d'acconto commisurata all'ammontare complessivo dei premi riscossi con l'aliquota stabilita all'articolo 11 per il primo scaglione di reddito. Per i lavoratori dipendenti si tiene conto, ai fini del limite di lire 2 milioni e 500 mila, anche dei premi di assicurazione versati dal datore di lavoro esclusi dall'imponibile a norma della lettera c) del comma 2 dell'articolo 48;
  • n)le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
  • o)le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita' delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza, previo accertamento della loro congruita' effettuato d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio. Il mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e la tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi determinano la indeducibilita' delle spese. L'amministrazione per i beni culturali e ambientali da' immediata comunicazione al competente ufficio delle imposte delle violazioni che comportano la indeducibilita' e dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;
  • p)le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che dovra' approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinche' le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in conformita' alla destinazione, affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato;
  • q)i contributi di cui all'articolo 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1985, n. 73, per importo non superiore a 2 milioni di lire;
  • r)le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalita' dal percipiente entro il secondo periodo di imposta successivo concorrono a formare il reddito per il doppio del loro ammontare; 6
  • s)le indennita' per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;
  • t)a decorrere dall'anno 1989, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire, a favore dell'istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana. Gli oneri indicati alle lettere e), g) e m) del comma 1 sono deducibili anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera m), il limite complessivo ivi stabilito. Gli oneri di cui alle lettere a), c), d) ed alle lettere da n) a s) del comma 1 sostenuti dalle societa' semplici di cui all'articolo 5 si deducono, nella proporzione ivi stabilita, dal reddito complessivo dei singoli soci. Nella stessa proporzione e' deducibile l'imposta decennale sull'incremento di valore degli immobili pagata dalle societa' stesse. L'imposta locale sui redditi dovuta in base alla dichiarazione dei redditi dalle societa' di cui all'articolo 5 si deduce dal reddito complessivo di ciascun socio in proporzione alla quota di reddito a lui imputabile; nella stessa proporzione si deduce l'imposta locale sui redditi pagata dalle societa' stesse in base ad accertamenti di ufficio o in rettifica. Nei casi di sgravio o restituzione delle imposte e di rimborso degli altri oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale il contribuente ha conseguito lo sgravio, la restituzione o il rimborso. La presente disposizione non si applica ai rimborsi di cui all'ultimo periodo della lettera e) del comma 1.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 dicembre 1988, n. 555

6

La L. 29 dicembre 1988, n. 555 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Fino al 31 dicembre 1992, l'aliquota del 2 per cento prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera r), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' elevata al 20 per cento con il limite di 2 miliardi annui per ciascun soggetto d'imposta". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1989.

Testo in vigore dal 3 gennaio 1989 al 10 febbraio 1989

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 10 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗ e giugno 2025 ↗.

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 258/2009

    Questione inammissibile
    30 luglio 2009

    Deve essere disposta la restituzione ai giudici rimettenti degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui esclude la deducibilità dell'Irap dalle imposte sui redditi. Infatti, successivamente alla proposizione delle questioni, è mutato il quadro normativo, con la conseguenza che appare necessaria una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza. V., citate, ex multis , ordinanze n. 112, 43 e 26/2009.

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 10 t.u.i.r. · Art. 1 t.u.i.r.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 373/2008

    Questione infondata
    14 novembre 2008

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, lettera c ), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sollevata in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui esclude la deducibilità dal reddito complessivo, ai fini delle imposte dirette, degli assegni periodici corrisposti al coniuge a séguito di separazione o divorzio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, per il mantenimento dei figli, in quanto determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fiscale rispetto all'«analoga» ipotesi di somme corrisposte in adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti ai soggetti indicati dall'art. 433 del codice civile (e, quindi, anche ai figli), le quali, invece - nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria -, sono deducibili dal reddito complessivo, ai fini delle imposte dirette (art. 10, comma 1, lettera d , del d.P.R. n. 917 del 1986). Nella specie, la scelta del legislatore di differenziare - nell'àmbito degli assegni determinati iussu iudicis a favore dei figli - il regime fiscale dell'assegno di mantenimento da quello dell'assegno di alimenti legali non è arbitraria per due distinte e concorrenti ragioni. In primo luogo, va rilevato che dall'esatta premessa che l'assegno alimentare costituisce, quantitativamente, un minus rispetto all'assegno di mantenimento, non può trarsi l'erronea conseguenza che tali assegni debbono avere il medesimo trattamento fiscale, derivando, da tale premessa, soltanto che, nel caso di assegno di mantenimento per i figli, la funzione propriamente alimentare del medesimo assegno è assolta dal minore importo, in esso ricompreso, corrispondente all'ammontare di un ipotetico assegno di alimenti legali. In secondo luogo, la norma denunciata appare non irragionevole in considerazione delle evidenti differenze di presupposti e di funzioni tra l'obbligo di mantenimento dei figli e l'obbligo degli alimenti legali in favore dei medesimi. Infatti, mentre l'obbligo di mantenimento è espressione del dovere di solidarietà familiare sancito dall'art. 30 Cost. ed assolve la funzione di consentire il pieno sviluppo della personalità dei figli, l'obbligo alimentare sussiste, invece, solo ove non vi sia obbligo di mantenimento ed assolve la diversa funzione di assistenza familiare, in quanto è diretto esclusivamente ad ovviare allo stato di bisogno ed all'incapacità dell'alimentando di farvi fronte. Deve, pertanto, concludersi che la scelta del legislatore di consentire la deduzione fiscale esclusivamente dell'assegno periodico alimentare e non di quello di mantenimento appare ispirata alla non irragionevole ratio non solo di differenziare il trattamento fiscale di prestazioni eterogenee, ma anche di favorire l'adempimento dell'obbligo alimentare, cioè di un obbligo che sorge solo ove manchi quello di mantenimento e, quindi, ove sia divenuto meno intenso il vincolo di solidarietà familiare. Sulla deducibilità e detraibilità ai fini fiscali che resta affidata alla discrezionalità del legislatore, la quale «rimane insindacabile nel giudizio di costituzionalità, a meno che non trasmodi in arbitrio», v. le citate sentenza n. 134/1982 e ordinanze n. 258/2008, n. 370/1999 e n. 950/1988.

    Art. 3 cost. · Art. 10 t.u.i.r.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 113/2007

    Questione infondata
    29 marzo 2007

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, lettera c) , del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui non prevede, ai fini dell'IRPEF, la deducibilità dal reddito imponibile dell'assegno corrisposto al coniuge in unica soluzione, in conseguenza di scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione degli effetti civili: trattasi, infatti, di questione identica ad altra già dichiarata manifestamente infondata con ord. n. 383 del 2001 ed il rimettente non ha prospettato profili di censura ulteriori e nuovi rispetto a quelli già esaminati. Infatti, il giudice a quo ripropone l'erronea tesi della "perfetta equivalenza" tra il pagamento tramite assegno periodico e quello tramite assegno una tantum , laddove, viceversa, le due forme di adempimento hanno connotazioni giuridiche e di fatto diverse, tali da legittimare il legislatore a prevedere, nella sua discrezionalità, regimi fiscali diversi. - V. il precedente di cui alla ordinanza n. 383/2001.

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 10 t.u.i.r. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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  12. 1 gennaio 2004 — 15 maggio 2005per un anno
  13. 5 maggio 2001 — 1 gennaio 2004per 3 anni
  14. 1 gennaio 2001 — 5 maggio 2001per 4 mesi
  15. 10 dicembre 2000 — 1 gennaio 2001per 22 giorni
  16. 1 giugno 2000 — 10 dicembre 2000per 6 mesi
  17. 18 marzo 2000 — 1 giugno 2000per 3 mesi
  18. 1 gennaio 2000 — 18 marzo 2000per 3 mesi
  19. 1 gennaio 1998 — 1 gennaio 2000per 2 anni
  20. 1 gennaio 1997 — 1 gennaio 1998per un anno
  21. 17 agosto 1995 — 1 gennaio 1997per un anno
  22. 1 giugno 1994 — 17 agosto 1995per un anno
  23. 19 novembre 1992 — 1 giugno 1994per un anno
  24. 17 aprile 1992 — 19 novembre 1992per 7 mesi
  25. 1 gennaio 1992 — 17 aprile 1992per 4 mesi
  26. 30 novembre 1991 — 1 gennaio 1992per un mese
  27. 1 gennaio 1991 — 30 novembre 1991per 11 mesi
  28. 29 giugno 1990 — 1 gennaio 1991per 6 mesi
  29. 30 luglio 1989 — 29 giugno 1990per 11 mesi
  30. 30 aprile 1989 — 30 luglio 1989per 3 mesi
  31. 10 febbraio 1989 — 30 aprile 1989per 3 mesi
  32. 3 gennaio 1989 — 10 febbraio 1989per un mese
  33. 31 dicembre 1986 — 3 gennaio 1989testo originarioper 2 anni

Che cosa è cambiato dal 3 gennaio 1989

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1986 al 3 gennaio 1989.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 29 dicembre 1988, n. 555

    La L. 29 dicembre 1988, n. 555 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Fino al 31 dicembre 1992, l'aliquota del 2 per cento prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera r), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' elevata al 20 per cento con il limite di 2 miliardi annui per ciascun soggetto d'imposta". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1989.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art10 · fonte del testo

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