1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti ((dei candidati nei collegi uninominali e)) di lista o di gruppo di candidati nonche', in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni. 2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attivita' lavorativa. 15

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 gennaio 1992, n. 69

15

La L. 29 gennaio 1992, n. 69, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il comma 2 del presente articolo va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso articolo 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.

Testo vigente dal 28 dicembre 1993

Corte costituzionale

11 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 452/1991

    Questione infondata
    13 dicembre 1991

    Per tutte le elezioni disciplinate da leggi della Repubblica, coloro che adempiono qualsiasi funzione nelle relative operazioni hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata di esse e i giorni di assenza dal lavoro compresi in tale periodo sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa. Da tale equiparazione legislativa discende che, come nel corso del normale svolgimento del rapporto di lavoro matura per il lavoratore il diritto al riposo settimanale, allo stesso indubbiamente spetta il recupero immediato del riposo festivo perduto a causa dell'attività svolta nelle operazioni elettorali. Viene meno, quindi, nel caso in questione, il presupposto della prospettata censura di incostituzionalità per violazione del diritto al riposo settimanale e dell'altra ad essa connessa. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, nel testo sostituito dall'art. 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36, terzo comma, Cost.) - Su questioni sorte in materia riguardo alla legislazione anteriore al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917: S. nn. 35/1981 e 124/1982.

    Art. 119 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati · Art. 11 Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale · Art. 3 cost. · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 47/1984

    Questione infondata
    22 febbraio 1984

    Questioni già dichiarate non fondate. - S. nn. 124/1982 e 40/1981 e O. n.192/1983.

    Art. 119 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 329/1983

    Questione infondata
    28 novembre 1983

    Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 124/1982 e O. n. 192/1982.

    Art. 119 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 dicembre 1993

Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 1992 al 28 dicembre 1993. 6 parole aggiunte.

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti aggiunto: dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonche', in occasione di referendum, i …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361~art119 · fonte del testo

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