Codice civile

Art. 817 c.c. — Pertinenze

[1]Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.

[2]La destinazione puo' essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 817 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 13553/2026

    10 maggio 2026

    In tema di imposta di registro, la qualificazione di un bene come pertinenza richiede una valutazione complessiva di tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, che connotano il rapporto tra i beni, dovendosi accertare l'esistenza di un vincolo di destinazione durevole del bene accessorio al servizio o all'ornamento di quello principale, non essendo sufficiente il mero dato formale o catastale.

    Art. 817 c.c. · Art. 818 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 28455/2025

    27 ottobre 2025

    In virtù del chiaro tenore testuale dell'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011), l'esenzione dall'IMU può essere riconosciuta ad un'unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale e non può essere estesa, in considerazione della natura di stretta interpretazione delle norme di agevolazione, ad ulteriori unità immobiliari contigue e contemporaneamente utilizzate, ancorché acquistate con espressa dichiarazione di pertinenzialità, laddove non sia intercorsa, in un lasso di tempo ragionevole e necessario all'eventuale svolgimento di lavori edilizi, l'unificazione dell'accatastamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva riconosciuto l'agevolazione anche a un immobile adiacente quello abitativo, nonostante la pratica di accatastamento unitario fosse stata compiuta a ben sette anni dall'acquisto).

    Art. 817 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 20186/2025

    18 luglio 2025

    Per la costituzione del vincolo pertinenziale tra due beni, distinti ed autonomi, è necessario non solo l'elemento oggettivo, consistente nella materiale destinazione del bene accessorio ad una relazione di complementarietà con quello principale, ma altresì l'elemento soggettivo, consistente nell'effettiva volontà del titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sui beni collegati, giacché solo chi abbia la piena disponibilità giuridica di entrambi i beni può utilmente attuare la destinazione della "res" al servizio o all'ornamento del bene principale, postulando peraltro tale vincolo anche l'esclusività della funzione accessoria di uno dei beni rispetto all'altro.

    Art. 817 c.c. · Art. 818 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 18371/2025

    5 luglio 2025

    In tema di ICI, l'art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, nell'escludere l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, fonda l'attribuzione della qualità di pertinenza sul criterio fattuale correlato alla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio o ornamento di un'altra, in conformità all'art. 817 c.c., con la conseguenza che, per qualificare come pertinenza di un fabbricato un'area edificabile, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi in concreto e stabilmente lo ius edificandi e che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, rimuovibile ad libitum.

    Art. 817 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Come ho già rilevato, la categoria, delle pertinenze supplisce alla eliminazione degli immobili per destinazione; ma la categoria ha una sfera di applicazione più ampia, in quanto abbraccia più generalmente il rapporto tra cosa principale e cosa accessoria. Sono pertinenze, secondo la nozione che ne dà l'art. 817, le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. Occorre quindi, perchè si abbia pertinenza, che la destinazione non sia transitoria od occasionale, ma abbia carattere di stabilità. La destinazione può essere effettuata così dal proprietario della cosa principale come da ogni altro titolare di un diritto reale di godimento sulla cosa medesima. Resta così escluso che il rapporto pertinenziale possa essere creato dalla volontà del conduttore. Tale esclusione, sulla quale non è mancato qualche dubbio, trova la sua ragione decisiva nel fatto che gli effetti del rapporto pertinenziale non si possono verificare nel caso in cui la destinazione sia opera del conduttore e che per l'unico aspetto praticamente rilevante del problema, e cioè per la impignorabilità relativa delle cose destinate alla coltivazione del fondo, ha provveduto con una disposizione generale il codice di procedura civile (art. 515, secondo comma). Al collegamento economico della pertinenza con la cosa principale è correlativo il collegamento giuridico: gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto (art. 818, primo comma). Per altro, dato che le pertinenze non divengono parti della cosa principale, ma conservano la loro individualità giuridica, nella stessa guisa che conserva la propria individualità ciascuna cosa mobile nella universalità di mobili, esse, come aggiunge il secondo comma dell'art. 818, possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici. A tutela dei terzi che abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale e quindi anche sulla cosa destinata al servizio della medesima, l'ultimo comma dell'art. 818 dichiara loro inopponibile la cessazione della qualità di pertinenza. La costituzione del rapporto di pertinenza non può pregiudicare, com'è ovvio, i preesistenti diritti che i terzi abbiano sulla cosa che è posta in relazione di subordinazione rispetto ad un'altra. Ho avuto cura di regolare l'ipotesi di collisione di tali diritti con quelli acquistati dai terzi successivamente alla costituzione del rapporto pertinenziale. L'art. 819 dirime il conflitto, dichiarando inopponibili ai terzi di buona fede i diritti preesistenti se questi non risultano da scrittura avente data certa anteriore, quando la cosa principale è un bene immobile o un bene mobile iscritto in pubblici registri. Non si fa menzione dell'ipotesi in cui la cosa principale sia un bene mobile non iscritto in pubblici registri, poichè per tale ipotesi provvedono i principi stabiliti in tema di possesso.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 390

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art817 · fonte del testo

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