Corte costituzionale

Ordinanza n. 368/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/11/1987 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 5, 10, 51 u.c.

e 58 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promossi con

ordinanze emesse il 29 ed il 21 settembre 1981 dalla Commissione

tributaria di 1° grado di Biella e il 15 aprile 1985 dalla

Commissione tributaria di 1° grado di Novara, iscritte

rispettivamente ai nn. 122 e 123 del registro ordinanze 1982 e al n.

737 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 192 e 185 dell'anno 1982 e n. 12/ prima serie

speciale dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un giudizio iniziato dalla società

semplice immobiliare Sant'Anna ed avente ad oggetto il mancato

riconoscimento della deducibilità degli interessi passivi esposti

dalla stessa nella dichiarazione dei redditi, la Commissione

tributaria di primo grado di Biella, con ordinanza del 21 settembre

1981 (Reg. ord. 123/1982) sollevava questione di legittimità

costituzionale degli artt. 51, ultimo comma, e 58 del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 597;

che la Commissione denunciava le citate disposizioni relative al

reddito d'impresa perché non applicabili alla determinazione del

reddito delle società semplici, con la conseguente indeducibilità

per le stesse degli interessi passivi, dando luogo così, a suo

avviso, ingiustificatamente, all'"unico caso di indeducibilità degli

stessi, sia per quanto riguarda le società di persone sia per quanto

riguarda le società di capitale";

che ciò sembrava, alla Commissione, in contrasto con gli artt.

3 e 53 Cost. in quanto lesivo dei principi di eguaglianza e della

tassazione secondo l'effettiva capacità contributiva;

che, nel corso di un giudizio iniziato dalla società semplice

immobiliare Nilau ed avente ad oggetto la deducibilità, da parte

della società o dei singoli componenti, degli interessi passivi

dipendenti da mutuo garantito da ipoteca su immmobili, la stessa

Commissione tributaria di primo grado di Biella, con ordinanza del 29

settembre 1981 (Reg. ord. n. 122 / 1982) sollevava questione di

legittimità costituzionale degli artt. 5 e 10 del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 597;

che la Commissione riteneva che le citate norme, impedendo la

detrazione degli interessi passivi dipendenti da mutuo ipotecario

documentato, tanto alle società semplici, per la mancanza di

testuale disposizione al riguardo, quanto alle singole persone

fisiche componenti la società, per la diversa identità soggettiva

di queste ultime rispetto al soggetto d'imposta, violassero i

principi di eguaglianza (art. 3 Cost.) e di capacità contributiva

(art. 53 Cost.), costituendo, a suo dire, la suddetta deducibilità

principio generale valevole in ogni caso;

che gli artt. 5 e 10 del citato d.P.R. venivano denunciati per

gli stessi motivi anche dalla Commissione tributaria di primo grado

di Novara, con ordinanza del 15 aprile 1985 (reg. ord. 737/1985) nel

corso di un giudizio instaurato da Peretti Gianfranco e Milesi Maria

Elena avverso la cartella esattoriale relativa al recupero a

tassazione IRPEF per l'anno 1980;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri rappresentata

dall'Avvocatura dello Stato, intervenuta nei giudizi, ad eccezione di

quello promosso con ordinanza del 21 settembre 1981 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Biella, chiedeva che le questioni

proposte fossero dichiarate infondate;

Considerato che le tre ordinanze concernono sostanzialmente le

medesime questioni, affermandosi dalle stesse sotto differenti

profili, che in violazione dei principi di eguaglianza (art. 3 Cost.)

e di capacità contributiva (art. 53 Cost.) sarebbe esclusa la

deduzione degli interessi passivi relativamente ai redditi della

società semplice: pertanto i relativi giudizi vanno riuniti per

essere decisi con unico provvedimento;

che, in particolare, l'ordinanza n. 123/1982 ha denunciato in

proposito gli artt. 51, ultimo comma, e 58 del d.P.R. 29 settembre

1973 n. 597 sul presupposto che la seconda di dette norme

consentirebbe la deduzione in esame soltanto se trattasi di reddito

di impresa, e che tale sarebbe unicamente quello delle società in

nome collettivo e in accomandita semplice, con esclusione della

società semplice;

che evidente è l'erroneità dell'accennato presupposto,

giacché il cit. art. 58 ha contenuto precettivo del tutto differente

da quello accolto dal giudice a quo, disponendo che non possono

essere dedotti dal reddito complessivo del contribuente quegli

interessi passivi che lo stesso art. 58 non consente di computare ai

fini della determinazione del reddito di impresa;

che la qualificazione di reddito d'impresa in relazione all'art.

51 richiede che debba trattarsi, sotto l'aspetto oggettivo, di

reddito derivante dall'esercizio di imprese commerciali, intendendo

per tale quello proveniente dalla professione abituale, ancorché non

esclusiva, delle attività di cui all'art. 2195 del codice civile,

anche se non organizzate in forma d'impresa, ovvero che vi sia, sotto

l'aspetto soggettivo, una espressa previsione legislativa per

l'applicazione della disciplina in questione, come avviene per il

reddito delle società in nome collettivo e in accomandita semplice,

ancorché esercitanti attività diverse da quelle indicate nel

suddetto articolo;

che il reddito delle società semplici non risponde a nessuno

dei due requisiti, in quanto, da un lato, esse non esercitano

un'attività commerciale, e, dall'altro, non rientrano nei due tipi

di società previsti dall'ultimo comma dell'art. 51;

che nella denunciata disciplina non è dato ravvisare alcuna

ingiustificata disparità di trattamento tra le società semplici e

le altre società di persone, trattandosi di tipi diversamente

regolati dal codice civile, il che non irrazionalmente si riflette

anche nel campo tributario;

che peraltro va precisato che la citata norma dell'art. 51, la

quale attrae nell'ambito del reddito di impresa anche quelli delle

società in nome collettivo e in accomandita semplice non esercitanti

attività commerciale, ha formato oggetto di serie critiche ed è

stata sospettata di incostituzionalità (appunto non è stata

riportata dal corrispondente art. 51 del recente d.P.R. 22 dicembre

1986 n. 917 recante il testo unico delle imposte sui redditi che

entrerà in vigore il 1° gennaio 1988 e avrà effetto per il periodo

successivo al 31 dicembre 1987): sicché sarebbe sicuramente

impossibile estenderne la portata anche alla società semplice che

per definizione, senza eccezione alcuna, si caratterizza per il fatto

di non esercitare attività commerciale;

che, inoltre, non può condividersi l'affermazione dei giudici a

quibus, secondo cui tale deduzione corrisponderebbe ad un regola

generale del nostro ordinamento: la deduzione è infatti ammessa

soltanto nei casi e con le modalità stabilite di volta in volta

discrezionalmente dal legislatore, ciò che risulta, tra l'altro,

inequivocabilmente dal cit. art. 58, il quale nella determinazione

del reddito d'impresa la ammette soltanto in alcune ipotesi e per un

ammontare stabilito, nonché dallo stesso art. 10, d.P.R. 597 del

1973, il quale, dopo aver subito varie modificazioni, impone varie

condizioni e limitazioni per la deducibilità dal reddito complessivo

degli oneri sostenuti dal contribuente;

che pertanto non ha fondamento neppure la dedotta disparità di

trattamento fra società semplice e persone fisiche data la evidente

diversa natura dei soggetti;

che, peraltro, spetta al giudice a quo stabilire in via

interpretativa se, in relazione all'ampia previsione degli artt. 5 e

10 e dato il minimo grado di autonomia patrimoniale della società

semplice (inferiore a quello della società in nome collettivo e in

accomandita semplice), la deduzione in questione non possa essere

operata proporzionalmente al reddito complessivo di ogni socio come

espressamente ora stabilisce l'art. 10 n. 3 del cit. d.P.R. 22

dicembre 1986 n. 917 (norma non direttamente applicabile, come già

si è detto, in base al disposto dell'art. 136 dello stesso d.P.R.,

ma eventualmente rilevante in sede ermeneutica);

che conclusivamente, le due questioni sollevate in questo

giudizio si presentano per le ragioni sopra dette manifestamente

prive di giuridico fondamento;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente non fondate le questioni

di legittimità costituzionale degli artt. 51 e 58 del d.P.R. 29

settembre 1973 n. 597 e quella degli artt. 5 e 10 dello stesso

d.P.R., sollevate in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. dalle

Commissioni tributarie di primo grado di Biella e di Novara con le

ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 4 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:368 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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