Art. 10 t.u.i.r. — Oneri deducibili
Stai leggendo un testo che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
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4 pronunce che riguardano l’art. 10 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.
Al fine di determinare il limite di reddito per l'accesso alla pensione sociale, ai sensi degli artt. 26 della l. n. 153 del 1969, 12 e 19 della l. n. 118 del 1971 e 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, rileva il reddito imponibile ai fini Irpef, nel cui conteggio rientra anche quello derivante da fabbricati ad uso abitativo non locati, diversi dall'immobile adibito ad abitazione principale, considerato che solo per quest'ultimo opera la deroga stabilita dall'art. 26 della l. n. 153 del 1969 e che le somme corrisposte a titolo di IMU non sono, in via generale, deducibili dall'IRPEF, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 917 del 1986.
Art. 10 t.u.i.r. · Art. 26 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale · Art. 12 Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili · Art. 19 Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili
In materia di IRPEF, i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati dagli avvocati alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo, in quanto il relativo importo è a carico del cliente e non fa parte delle componenti del compenso professionale, con la conseguenza che esso non rientra nell'ipotesi prevista dall'art. 10, comma 1, lettera e), del d.P.R. n. 917 del 1986.
Art. 10 t.u.i.r. · Art. 54 t.u.i.r.
In tema di avviso di accertamento ai fini Irap, i contributi previdenziali obbligatori versati dai notai alla cassa nazionale del notariato sono deducibili dal reddito complessivo, in quanto sono da considerare spese inerenti all'attività professionale svolta, essendo il relativo esborso una conseguenza del reddito prodotto.
Art. 10 t.u.i.r. · Art. 54 t.u.i.r. · Art. 12 Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato e all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato · Art. 20 Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato e all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato
B), TUIR - Presupposti - Limiti. In tema di imposte sul reddito, le spese deducibili ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b), t.u.i.r., sostenute dal contribuente per l'assistenza specifica di persona afflitta da grave e permanente invalidità o menomazione, rilevante ai sensi dell'art. 3 della l. n. 104 del 1992, sono quelle specificamente dirette all'assistenza del beneficiario, a prescindere dalla natura specialistica della stessa o dalla particolare qualificazione professionale del soggetto che la presta.
Art. 10 t.u.i.r. · Art. 3 Legge 104
Tutte le 10 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗ e giugno 2025 ↗.
7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Deve essere disposta la restituzione ai giudici rimettenti degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui esclude la deducibilità dell'Irap dalle imposte sui redditi. Infatti, successivamente alla proposizione delle questioni, è mutato il quadro normativo, con la conseguenza che appare necessaria una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza. V., citate, ex multis , ordinanze n. 112, 43 e 26/2009.
Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 10 t.u.i.r.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, lettera c ), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sollevata in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui esclude la deducibilità dal reddito complessivo, ai fini delle imposte dirette, degli assegni periodici corrisposti al coniuge a séguito di separazione o divorzio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, per il mantenimento dei figli, in quanto determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fiscale rispetto all'«analoga» ipotesi di somme corrisposte in adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti ai soggetti indicati dall'art. 433 del codice civile (e, quindi, anche ai figli), le quali, invece - nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria -, sono deducibili dal reddito complessivo, ai fini delle imposte dirette (art. 10, comma 1, lettera d , del d.P.R. n. 917 del 1986). Nella specie, la scelta del legislatore di differenziare - nell'àmbito degli assegni determinati iussu iudicis a favore dei figli - il regime fiscale dell'assegno di mantenimento da quello dell'assegno di alimenti legali non è arbitraria per due distinte e concorrenti ragioni. In primo luogo, va rilevato che dall'esatta premessa che l'assegno alimentare costituisce, quantitativamente, un minus rispetto all'assegno di mantenimento, non può trarsi l'erronea conseguenza che tali assegni debbono avere il medesimo trattamento fiscale, derivando, da tale premessa, soltanto che, nel caso di assegno di mantenimento per i figli, la funzione propriamente alimentare del medesimo assegno è assolta dal minore importo, in esso ricompreso, corrispondente all'ammontare di un ipotetico assegno di alimenti legali. In secondo luogo, la norma denunciata appare non irragionevole in considerazione delle evidenti differenze di presupposti e di funzioni tra l'obbligo di mantenimento dei figli e l'obbligo degli alimenti legali in favore dei medesimi. Infatti, mentre l'obbligo di mantenimento è espressione del dovere di solidarietà familiare sancito dall'art. 30 Cost. ed assolve la funzione di consentire il pieno sviluppo della personalità dei figli, l'obbligo alimentare sussiste, invece, solo ove non vi sia obbligo di mantenimento ed assolve la diversa funzione di assistenza familiare, in quanto è diretto esclusivamente ad ovviare allo stato di bisogno ed all'incapacità dell'alimentando di farvi fronte. Deve, pertanto, concludersi che la scelta del legislatore di consentire la deduzione fiscale esclusivamente dell'assegno periodico alimentare e non di quello di mantenimento appare ispirata alla non irragionevole ratio non solo di differenziare il trattamento fiscale di prestazioni eterogenee, ma anche di favorire l'adempimento dell'obbligo alimentare, cioè di un obbligo che sorge solo ove manchi quello di mantenimento e, quindi, ove sia divenuto meno intenso il vincolo di solidarietà familiare. Sulla deducibilità e detraibilità ai fini fiscali che resta affidata alla discrezionalità del legislatore, la quale «rimane insindacabile nel giudizio di costituzionalità, a meno che non trasmodi in arbitrio», v. le citate sentenza n. 134/1982 e ordinanze n. 258/2008, n. 370/1999 e n. 950/1988.
Art. 10 t.u.i.r. · Art. 3 cost.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, lettera c) , del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui non prevede, ai fini dell'IRPEF, la deducibilità dal reddito imponibile dell'assegno corrisposto al coniuge in unica soluzione, in conseguenza di scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione degli effetti civili: trattasi, infatti, di questione identica ad altra già dichiarata manifestamente infondata con ord. n. 383 del 2001 ed il rimettente non ha prospettato profili di censura ulteriori e nuovi rispetto a quelli già esaminati. Infatti, il giudice a quo ripropone l'erronea tesi della "perfetta equivalenza" tra il pagamento tramite assegno periodico e quello tramite assegno una tantum , laddove, viceversa, le due forme di adempimento hanno connotazioni giuridiche e di fatto diverse, tali da legittimare il legislatore a prevedere, nella sua discrezionalità, regimi fiscali diversi. - V. il precedente di cui alla ordinanza n. 383/2001.
Art. 10 t.u.i.r. · Art. 47 t.u.i.r. · Art. 3 cost. · Art. 53 cost.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non consentono la deducibilità dell'Irap dalla base imponibile dell'Irpef. Invero, l'ordinanza di remissione è priva di motivazione sulla rilevanza della questione posto che il giudice a quo non si è pronunciato sulla domanda principale - logicamente preliminare a quella proposta in via subordinata - volta all'accertamento che l'Irap non era dovuta in mancanza del presupposto costituito dall'organizzazione per la produzione o lo scambio. Inoltre, anche con riferimento alla domanda avanzata in via subordinata di restituzione dell'Irap, il giudice rimettente non ha spiegato a quale titolo i ricorrenti, associati in uno studio professionale, abbiano chiesto il parziale rimborso di un'imposta da essi pagata personalmente (Irpef), adducendo a motivo della richiesta l'illegittimità delle norme che impediscono la deducibilità dall'Irpef dell'Irap, corrisposta, nella specie, dall'associazione professionale, cioè da un soggetto d'imposta diverso dai singoli associati.
Art. 10 t.u.i.r. · Art. 3 cost. · Art. 53 cost.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 8, 19 e 53 Cost., dell'art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ('rectè: art. 10, primo comma, lett. e), i) ed l), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) - nella parte in cui dispone la deducibilità dal reddito, ai fini dell'IRPEF, di erogazioni liberali dei fedeli di quelle sole confessioni religiose che abbiano stipulato un'intesa con lo Stato italiano - in quanto la possibilità di prendere in esame la necessità di estendere alle confessioni senza intesa la attribuzione di un beneficio che in ipotesi "si assumesse essere allo stato illegittimamente limitato" alle sole confessioni con intesa, è 'in liminè preclusa e resa inutile dalla mancanza di una "disciplina, posta da una legge comune, volta ad agevolare l'esercizio" del diritto di libertà religiosa. - Riguardo alla disparità di trattamento fra confessioni religiose, in tema di "contributi per l'edilizia religiosa", v. S. n. 195/1993. red.: G. Leo
Art. 10 t.u.i.r. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 8 cost.
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e 10, lett. e), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dalla Comm…
Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 10 t.u.i.r. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di I grado di Milano. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Art. 10 t.u.i.r. · Art. 3 cost. · Art. 433 c.c.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
33 versioni dal 1986
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 2024 al 1 gennaio 2027. 1387 parole tolte, 5 parole aggiunte in 17 capoversi.
tolto: Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
tolto: a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;
tolto: b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidita' o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualita' e quantita' dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresi', rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito;
tolto: c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;
tolto: d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'articolo 433 del codice civile;
tolto: d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione puo' essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, il contribuente puo' chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
tolto: e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonche' quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresi' deducibili i contributi versati al fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565. I contributi di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti;
tolto: e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto, nonche' ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238, alle condizioni e nei limiti previsti dalle disposizioni nazionali di attuazione del medesimo regolamento. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti di cui al primo periodo sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni e ai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238;
tolto: e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi istituita con il decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2008, n. 141, che operino secondo il principio di mutualita' e solidarieta' tra gli iscritti. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera a). Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito.
tolto: f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
tolto: g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
tolto: h) le indennita' per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;
tolto: i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
tolto: l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all'articolo 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti.
tolto: l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184.
tolto: l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche.
tolto: l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di universita', fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, del Fondo per il merito degli studenti universitari e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile. Tale disposizione si applica altresi' per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico. Sono altresi' deducibili, fino all'importo di lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare. PERIODOaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. tolto: 5 DICEMBRE 2005 aggiunto: 19 GIUGNO 2026, N. tolto: 252. Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1 sostenuti dalle societa' semplici di cui all'articolo 5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5 ai fini della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione e' deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle societa' stesse. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unita' immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unita' immobiliare. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N.388. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprieta' o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata. aggiunto: 117
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art10 · fonte del testo
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