Corte costituzionale

Sentenza n. 178/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/05/1996 · relatore Renato Granata

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche) - recte: art. 10, primo comma, lett.

e), i) ed l), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del

testo unico delle imposte sui redditi) -, promosso con ordinanza

emessa il 15 dicembre 1994 dalla Commissione tributaria di I grado di

Milano sul ricorso proposto da Fabiani Giandomenico Paolo contro

l'Intendenza di Finanza di Milano, iscritta al n. 908 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di costituzione di Fabiani Giandomenico Paolo, nonché

gli atti di intervento della Congregazione dei Testimoni di Geova e

del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 aprile 1996 il giudice relatore

Renato Granata;

Udito l'avv.to Paolo Barile per Fabiani Giandomenico Paolo e per la

Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova e l'Avvocato dello

Stato Carlo Salimei per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del giudizio promosso da Fabiani Giandomenico Paolo,

avente ad oggetto il riconoscimento della spettanza della deduzione

dal reddito imponibile della somma di lire 2.000.000 versata a titolo

di erogazione liberale a favore della Congregazione cristiana dei

Testimoni di Geova per scopi di culto, la Commissione tributaria di

primo grado di Milano con ordinanza del 14 dicembre 1994 ha sollevato

- in riferimento agli artt. 2, 3, 8, 19 e 53 della Costituzione -

questione di legittimità costituzionale in via incidentale dell'art.

10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.597 nella parte in cui dispone la

deducibilità dal reddito, ai fini dell'I.R.Pe.F., di erogazioni

liberali a favore dei fedeli di quelle sole confessioni religiose che

abbiano stipulato un'intesa con lo Stato italiano.

In particolare la Commissione rimettente - nel richiamare la

sentenza n.195 del 1993 con cui questa Corte ha dichiarato

illegittimo, per violazione degli art. 8, 19, 2 e 3 della

Costituzione, l'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 16 marzo

1988, n. 29, nella parte in cui limitava l'accesso ai contributi per

la realizzazione degli edifici di culto alla Chiesa cattolica e alle

sole altre confessioni religiose, i cui rapporti con lo Stato fossero

disciplinati ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione -

rileva che le diverse confessioni religiose, purché non contrarie

all'ordinamento italiano, hanno tutte pari diritti nei confronti

dello Stato e delle altre istituzioni pubbliche. Altresì i singoli

individui hanno pari diritto di abbracciare liberamente la propria

fede religiosa e di esercitarne il culto, purché non si tratti di

riti contrari al buon costume.

Quindi - conclude la Commissione rimettente - risulta viziata di

incostituzionalità ogni norma che crei discriminazioni tra le varie

confessioni religiose o tra i cittadini ad esse fedeli e che, anche

solo indirettamente, incida sulla loro pari dignità e libertà.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo - anche con successiva memoria - che la questione di

costituzionalità sia dichiarata inammissibile o infondata.

3. - Si è costituito il ricorrente chiedendo - anche con una

successiva memoria depositata in prossimità dell'udienza - che la

questione sollevata sia riconosciuta fondata. In particolare deduce

che la disciplina della deducibilità dal reddito imponibile delle

erogazioni liberali a favore delle confessioni religiose ha lo scopo

di rendere concretamente possibile, e comunque di facilitare, le

attività di culto, incentivando e favorendo la devoluzione di

risorse alle organizzazioni confessionali; sicché anche in questo

caso la discriminazione fra confessioni "con intesa" e confessioni

"senza intesa" si appalesa in contrasto con il principio supremo di

laicità dello Stato e con il principio di eguale libertà delle

confessioni religiose sancito dall'art. 8, primo comma, della

Costituzione. Parimenti è violato il principio costituzionale di

uguaglianza, posto che la differenza fra le confessioni "con intesa"

e quelle "senza intesa" non può in alcun modo ragionevolmente

giustificare un trattamento differenziato che non attiene nemmeno, in

senso proprio, ai "rapporti" fra lo Stato e le confessioni, ma

piuttosto al godimento o meno di un regime di favore per le attività

delle confessioni stesse.

Inoltre - prosegue la difesa del ricorrente - sarebbero violati gli

artt. 2, 3 e 19 della Costituzione, in quanto si determina una

disparità di trattamento nel godimento e nell'esercizio del diritto

(inviolabile ai sensi dell'art. 2), di libertà di religione e di

culto, sotto il profilo della possibilità di sovvenire con

erogazioni liberali alle necessità economiche della propria

confessione e di renderne così possibile o facilitarne la vita e lo

sviluppo: disparità di trattamento priva di ogni ragionevole

giustificazione, in quanto fondata esclusivamente sulla circostanza

che la rispettiva confessione abbia o meno stipulato un'intesa con lo

Stato.

4. - È intervenuta la Congregazione cristiana dei Testimoni di

Geova aderendo alle prospettazioni dell'ordinanza di rimessione e

della difesa della parte privata e quindi - dopo aver premesso di

essere legittimata ad intervenire in questo giudizio, per tutelare la

libertà religiosa sia dei singoli appartenenti alla Congregazione

sia della confessione religiosa cui essi hanno dato vita - ha chiesto

la declaratoria di incostituzionalità della disposizione censurata,

successivamente depositando memoria congiunta con il ricorrente. Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità

costituzionale - in riferimento agli artt. 2, 3, 8, 19 e 53 della

Costituzione - dell'art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597

(Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche), nella parte in cui dispone la deducibilità dal reddito, ai

fini dell'I.R.Pe.F., di erogazioni liberali dei fedeli a favore di

quelle sole confessioni religiose che abbiano stipulato un'intesa con

lo Stato italiano, per sospetta violazione (principalmente) del

principio di eguaglianza sotto il profilo dell'illegittima

discriminazione sia tra confessioni religiose che tra singoli fedeli

in ragione dell'esistenza, o meno, dell'"intesa" ex art. 8, terzo

comma, della Costituzione, elemento questo asseritamente inidoneo a

giustificare la disciplina differenziata della deducibilità di tali

erogazioni.

2. - Preliminarmente va dichiarato ammissibile l'intervento della

Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova atteso che essa è

portatrice di un interesse specificamente proprio e qualificato per

il fatto di essere destinataria dell'elargizione liberale della cui

deducibilità si discute nel giudizio a quo.

3. - Va poi precisato - disattendendosi la eccezione di

inammissibilità avanzata dalla Avvocatura dello Stato sul rilievo di

una asserita equivocità della ordinanza di rimessione circa la

individuazione del testo normativo censurato - che la disposizione

oggetto della questione proposta si identifica de plano - in ragione

del contenuto precettivo chiaramente individuato dal giudice a quo -

non già, come indicato per mero errore in dispositivo, nell'art. 10

del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (che, nel disciplinare gli

oneri deducibili ai fini dell'I.R.Pe.F., non contiene alcuna

previsione in tema di deducibilità di elargizioni liberali in favore

di confessioni religiose), bensì, come indicato nella motivazione,

nel successivo art. 10 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917

(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), e più

esattamente nel citato art. 10 come sostituito dall'art. 2 del

decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito in legge 27 luglio

1994, n. 473, che nel primo comma, lettere e), i) ed l), detta la

nuova disciplina degli oneri deducibili in questione.

In particolare tale disposizione prevede, alla lettera i) del primo

comma, la deducibilità dal reddito complessivo delle erogazioni

liberali in danaro, fino all'importo di due milioni di lire, a favore

dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa

cattolica italiana. Deducibilità, peraltro, già prevista in termini

testualmente identici dall'art. 46 della legge 20 maggio 1985, n.

222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il

sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), nel

quale si aggiunge soltanto che le relative modalità sono determinate

con decreto del Ministro delle finanze, ripetendo alla lettera

identica disposizione delle norme per la disciplina della materia

degli enti e beni ecclesiastici formulate dalla commissione

paritetica istituita dall'art. 7, numero 6, dell'accordo, con

protocollo addizionale, del 18 febbraio 1984 che ha apportato

modificazioni al Concordato lateranense del 1929 tra lo Stato

italiano e la Santa Sede.

A sua volta, la lettera l) del cit. art. 10 contempla lo stesso

beneficio della deducibilità per le erogazioni liberali in danaro,

di cui rispettivamente all'art. 29, secondo comma, della legge 22

novembre 1988, n. 516 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo

Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7

giorno), all'art. 21, primo comma, della legge 22 novembre 1988, n.

517 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le

Assemblee di Dio in Italia) e all'art. 3, secondo comma, della legge

5 ottobre 1993, n. 409 (Integrazione dell'intesa tra il Governo della

Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo

8, terzo comma, della Costituzione). Si tratta di tre confessioni

religiose che hanno regolato i loro rapporti con lo Stato con

distinte intese (ex art. 8, terzo comma, della Costituzione),

recepite in legge, nelle quali è previsto il beneficio della

deducibilità in termini (analoghi, ma) non identici, né tra loro

né con riguardo a quelli contemplati dall'art. 46 della legge n. 222

del 1985 cit. in favore della Chiesa cattolica. Infatti l'art. 29

della legge n. 516 del 1988 - senza peraltro limitare il destinatario

dell'elargizione ad un ente centralizzato della confessione (come

invece fa l'art. 46 cit.) - prevede il beneficio per le erogazioni

destinate (oltre che al sostentamento del clero, al pari dell'art. 46

cit.) anche a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione.

Analogamente l'art. 21 della legge n. 517 del 1988 prevede anche la

deducibilità di elargizioni liberali per soddisfare le esigenze di

cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica. Ancora

ulteriormente differenziato è il beneficio della deducibilità

riconosciuto dall'art. 3 della legge n. 409 del 1993 cit. perché,

oltre al fine di culto, sono previsti anche quelli di istruzione e

beneficenza nonché quelli delle Chiese e degli enti aventi parte

nell'ordinamento valdese.

Infine, la lettera e) del citato art. 10, nella sua seconda parte,

menziona "i contributi di cui all'art. 30 secondo comma della legge 8

marzo 1989, n. 101" ripetendo che questi contributi "sono deducibili

alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti". Disposizione - questa di

cui al richiamato art. 30, secondo comma, della citata legge 8 marzo

1989, n.101 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e

l'Unione delle comunità ebraiche italiane) - la quale appunto

prevede un'ulteriore ipotesi di deducibilità, che però riguarda

(non più le elargizioni liberali, ma) i contributi annuali

corrisposti dagli appartenenti alle comunità israelitiche ai sensi

dell'art. 18 dello Statuto dell'ebraismo italiano; diversa è anche

la misura del beneficio, perché l'importo di tali contributi è

deducibile dal reddito complessivo imponibile (ai fini

dell'I.R.Pe.F.) fino a concorrenza del dieci per cento del reddito

per un importo massimo non superiore a lire

settemilionicinquecentomila.

4. - Inoltre va ricordato che la normativa ora riferita,

successivamente alla ordinanza di rimessione, si è arricchita di

altre disposizioni - art. 16 della legge 12 aprile 1995, n.116 (Norme

per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana

Evangelica Battista d'Italia) ed art. 26 della legge 29 novembre

1995, n. 520 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la

Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)) - le quali prevedono

ulteriori ipotesi di deducibilità delle elargizioni liberali sempre

previamente concordate in intese, poi recepite in legge, tra lo Stato

italiano e distinte confessioni acattoliche.

5. - A ben vedere, quindi, la censura di costituzionalità - in

quanto da intendersi riferita, come si è chiarito, all'art. 10,

primo comma, lettere e), i) ed l), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n.

917 - investe alcune delle ipotesi di deducibilità di elargizioni

fatte in favore di confessioni religiose, le quali concorrono a

comporre il più complesso e variegato quadro normativo sopra

sinteticamente tracciato. Ma, pur così identificata la disposizione

censurata, la questione di costituzionalità è inammissibile. Ed

infatti, ove anche fosse rinvenibile in tale disposizione (la quale

peraltro dovrebbe essere integrata dalle altre analoghe citate che

completano il quadro normativo, ma che non potevano non restare fuori

- ratione temporis - dalla questione come sopra sollevata) una

tendenza legislativa favorevole a disciplinare in sede di intesa la

deducibilità delle elargizioni liberali in esame, rispetto alla

quale fosse in ipotesi configurabile una discriminazione in danno

delle confessioni senza intesa, si dovrebbe comunque prendere atto

che tale orientamento si è finora tradotto sempre e soltanto in

specifiche discipline di attuazione di intese con singole

confessioni, discipline similari ma nient'affatto sovrapponibili

integralmente, sicché mancherebbe anche il modello univoco (sia

quanto alle finalità, sia quanto alla natura dell'elargizione e al

destinatario della stessa, sia quanto alla misura della

deducibilità) che - in ipotesi con una pronuncia additiva quale è

sostanzialmente quella richiesta dalla Commissione rimettente - possa

estendersi ad ogni confessione senza intesa.

Alla stregua, quindi, della stessa impostazione della questione di

costituzionalità come proposta dal giudice rimettente, deve

constatarsi che in ogni caso la possibilità di prendere in esame la

necessità di estendere alle confessioni senza intesa la attribuzione

di un beneficio, che in ipotesi si assumesse essere allo stato

illegittimamente limitato alle sole confessioni con intesa, è in

limine preclusa dalla mancanza di quella "disciplina, posta da una

legge comune, volta ad agevolare l'esercizio" del diritto di libertà

religiosa, quale è la disciplina cui ha avuto riguardo la sentenza

n. 195 del 1993. Vi sono invece distinte disposizioni specifiche,

aventi ciascuna un contenuto precettivo variamente modulato;

contenuto che per tale specifica sua connotazione rende appunto in

limine inutile - e quindi inammissibile - lo scrutinio di

costituzionalità richiesto dalla Commissione rimettente per

estenderne l'ambito di applicazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 10, primo comma, lett. e), i) ed l), del d.P.R. 22 dicembre

1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi)

sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 8, 19 e 53 della

Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Granata

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:178 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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