La Repubblica italiana prende atto che le entrate delle Comunita' ebraiche di cui all'articolo 18 sono costituite anche dai contributi annuali dovuti, a norma dello Statuto, dagli appartenenti alle medesime. (( 2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, stipulata il 6 novembre 1996, integrativa dell'intesa del 27 febbraio 1987, le persone fisiche possono dedurre dal reddito complessivo, agli effetti della imposta sul reddito delle persone fisiche, i predetti contributi annuali versati alle Comunita' stesse, relativi al periodo di imposta nel quale sono stati versati, nonche' le erogazioni liberali in denaro relative allo stesso periodo, eseguite in favore della Unione delle Comunita' ebraiche italiane ovvero delle Comunita' di cui all'articolo 18 della presente legge, fino all'importo complessivo di lire due milioni)) Le modalita' relative sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze. (( 4. Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potra' procedere alla revisione dell'importo deducibile e dell'aliquota IRPEF ad opera di una apposita commissione paritetica, nominata dalla autorita' governativa e dall'Unione delle Comunita' ebraiche italiane))

Testo vigente dal 21 dicembre 1996

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Che cosa è cambiato dal 21 dicembre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 23 marzo 1989 al 21 dicembre 1996. 86 parole tolte, 119 parole aggiunte.

tolto: 1.La Repubblica italiana prende atto che le entrate delle Comunita' ebraiche di cui all'articolo 18 sono costituite anche dai contributi annuali dovuti, a norma dello Statuto, dagli appartenenti alle medesime. 2. tolto: In considerazione delle finalita' assistenziali e previdenziali perseguite dalle Comunita', a norma dello Statuto, in favore dei propri appartenenti aggiunto: A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, stipulata il 6 novembre 1996, integrativa dell'intesa del 27 febbraio 1987, le persone fisiche possono dedurre dal reddito complessivo, agli effetti della imposta sul reddito delle persone fisiche, i predetti contributi annuali versati alle Comunita' stesse, relativi al periodo tolto: d'imposta aggiunto: di imposta nel quale sono stati versati, tolto: sono deducibili dal reddito complessivo imponibile assoggettato all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino a concorrenza del dieci per cento di tale reddito e comunque per un importo complessivamente non superiore a lire settemilionicinquecentomila. 3. aggiunto: nonche' le erogazioni liberali in denaro relative allo stesso periodo, eseguite in favore della Unione delle Comunita' ebraiche italiane ovvero delle Comunita' di cui all'articolo 18 della presente legge, fino all'importo complessivo di lire due milioni Le modalita' relative sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze. 4. tolto: Al termine di ogni triennio successivo al 1987, una apposita Commissione mista nominata dall'autorita' aggiunto: Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potra' procedere alla revisione dell'importo deducibile e dell'aliquota IRPEF ad opera di una apposita commissione paritetica, nominata dalla autorita' governativa e dall'Unione delle Comunita' tolto: procede alla revisione dell'importo deducibile di cui al comma 2 al fine di predisporre eventuali modifiche. aggiunto: ebraiche italiane

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1989-03-08;101~art30 · fonte del testo

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