Art. 18 t.u.i.r. — Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera

[1]I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, ((comma 1-bis)), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta. Il contribuente ha la facolta' di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle distribuzioni di utili di cui all'articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 146 Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche' di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992.

[2]115

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

115

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 21.

D.L. 13 agosto 2011, n. 138

146

con decorrenza dal 1 gennaio 2012

Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, ha disposto (con l'art. 2, comma 24) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Testo vigente dal 17 settembre 2011 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 400/1994

    Questione infondata
    23 novembre 1994

    Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 50/1994, O. n. 328/1994. red.: S.P.

    Art. 18 t.u.i.r. · Art. 16 t.u.i.r. · Art. 3 cost. · Art. 17 t.u.i.r.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 328/1994

    Questione infondata
    20 luglio 1994

    Manifesta infondatezza della questione in quanto per le stesse ragioni per cui la Corte l'ha dichiarata non fondata in riferimento ai primi due degli invocati parametri, non può ritenersi violato neppure il terzo. - S. n. 50/1994. red.: S.E. rev.: S.P.

    Art. 18 t.u.i.r. · Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 50/1994

    Questione infondata
    23 febbraio 1994

    Il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nell'indicare, all'art. 16, primo comma, i redditi soggetti a tassazione separata e nel considerare, a tal fine, distintamente i trattamenti e le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, facendo da ciò discendere, quanto al computo dell'imposta, giusta la disciplina prevista, rispettivamente, dagli artt. 17 e 18, conseguenze che concernono non solo i criteri di determinazione della base imponibile (nell'ambito dei quali la parte di indennità corrispondente alla quota dei contributi versati dall'iscritto è solo uno degli elementi presi in considerazione dallo stesso art. 17), ma anche le modalità di individuazione dell'aliquota di tassazione da applicarsi, appresta due differenti regimi di imposizione tributaria che si correlano alla diversità delle situazioni considerate, con riguardo, rispettivamente, al lavoro subordinato ed a quello autonomo. Pertanto, mentre è escluso che possa procedersi, in sede di esame della rispondenza dei detti regimi ai precetti degli artt. 3 e 53, primo comma, Cost., alla trasposizione di criteri regolatori dell'uno, all'altro, deve riconoscersi conseguenza di corretto esercizio della discrezionalità legislativa il disposto dell'art. 18, primo comma, del citato d.P.R. n. 917 del 1986, nella parte in cui non prevede, per le indennità connesse a prestazioni di lavoro autonomo - ivi compresa quella di fine rapporto corrisposta dall'E.N.P.A.M. ai medici di medicina generale, a seguito dell'attività svolta per conto dei disciolti enti mutualistici e del Servizio sanitario nazionale - la riduzione dell'imponibile per una somma pari alla misura di tale indennità corrispondente al contributo posto a carico del percipiente, a differenza di quanto stabilito, invece, dall'art. 17 per le analoghe indennità corrisposte in occasione della cessazione di rapporti di lavoro dipendente. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, Cost., dell'art. 18, primo comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). red.: S.E. rev.: S.P.

    Art. 18 t.u.i.r. · Art. 3 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 settembre 2011

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2004 al 17 settembre 2011. 5 parole tolte, 1 parola aggiunta.

I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, tolto: commi aggiunto: comma 1-bis tolto: e 1-ter, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono soggetti ad imposizione sostitutiva … 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600tolto: . 2. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi ed altri proventi …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 13 agosto 2011, n. 138

    Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, ha disposto (con l'art. 2, comma 24) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art18 · fonte del testo

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