Corte costituzionale

Ordinanza n. 168/1990

Altra decisione · depositata il 04/04/1990 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 lett. i) del

d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle

imposte sui redditi) che riproduce l'art. 10 lett. h) del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 6

aprile 1989 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Milano sul

ricorso proposto da De Paoli Pierluigi contro il Primo Ufficio II.DD.

di Milano, iscritta al n. 449 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima

serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Milano

con ordinanza in data 6 aprile 1989 (r.o. n. 449 del 1989) ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 10 lett. i) del d.P.R. 22

dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui

redditi) che riproduce l'art. 10 lett. h) del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche);

che in tal senso sembra doversi interpretare l'atto di

rimessione, carente, nella sua parte dispositiva, dell'indicazione

precisa della disposizione che si intende impugnare;

che la norma della cui costituzionalità si dubita viene

censurata nella parte in cui, prevedendo la deducibilità degli

assegni alimentari di cui all'art. 433 del codice civile soltanto se

corrisposti in forza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria e

non anche quando siano versati volontariamente, determinerebbe

un'ingiustificata disparità di trattamento fra oneri che hanno

identica natura, in quanto assolvono alla medesima funzione

assistenziale;

che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato eccependo,

in via preliminare, il difetto di motivazione in ordine al

presupposto della rilevanza e sostenendo comunque, l'inammissibilità

della questione che atterrebbe al piano delle scelte discrezionali di

esclusiva competenza del legislatore;

Considerato che l'ordinanza di rimessione, non contenendo il

benché minimo accenno alla controversia oggetto del processo

tributario, non consente alcuna valutazione in ordine al presupposto

della rilevanza la cui sussistenza, peraltro, non è affermata né

motivata;

che il giudice a quo deve verificare se la questione sollevata

sia effettivamente rilevante, evidenziandone il rapporto di

necessaria pregiudizialità, rispetto alla definizione del giudizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di I

grado di Milano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:168 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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