Con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo alla scadenza di un semestre dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio nazionale del notariato provvede alla spese per il suo funzionamento mediante contributi versati dai notai in esercizio. La misura dei contributi e' fissata con deliberazione del Consiglio nazionale stesso entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, in misura ragguagliata agli onorari spettanti al notaio per gli atti soggetti ad annotamento sui repertori e secondo quanto stabilito dalla tariffa notarile, non superiore comunque al 2 per cento di detti onorari.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 4 maggio 2006, n. 182

1

Il D.Lgs. 4 maggio 2006, n. 182 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "La misura massima del contributo per le spese di funzionamento del consiglio nazionale del notariato, di cui all'articolo 20, comma 2, legge 27 giugno 1991, n. 220, e' elevata al 4 per cento degli onorari spettanti al notaio per gli atti soggetti ad annotamento sui repertori secondo quanto stabilito dalla tariffa notarile".

Testo vigente dal 2 giugno 2006

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 20, dalle Rassegne del Massimario.

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di gennaio 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 2 giugno 2006

Confronto con la versione in vigore dal 24 luglio 1991 al 2 giugno 2006. 2 parole tolte, 1 parola aggiunta.

… nazionale stesso entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, in misura tolto: ragguaglia ta aggiunto: ragguagliata agli onorari spettanti al notaio per gli atti soggetti ad annotamento sui repertori e secondo quanto stabilito dalla tariffa notarile, non superiore comunque al 2 per cento di detti onorari.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 4 maggio 2006, n. 182

    Il D.Lgs. 4 maggio 2006, n. 182 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "La misura massima del contributo per le spese di funzionamento del consiglio nazionale del notariato, di cui all'articolo 20, comma 2, legge 27 giugno 1991, n. 220, e' elevata al 4 per cento degli onorari spettanti al notaio per gli atti soggetti ad annotamento sui repertori secondo quanto stabilito dalla tariffa notarile".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1991-06-27;220~art20 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari