Corte costituzionale

Ordinanza n. 383/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/2001 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1,

lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche), come modificato dall'art. 5, comma 1, della legge

13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta

sul reddito delle persone fisiche), promosso con Ordinanza emessa il

11 novembre 1999 dalla Corte di cassazione sezione tributaria sul

ricorso proposto dal Ministero delle finanze contro Ghisalberti

Giovanni Francesco, iscritta al n. 822 del registro ordinanze 2000 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, 1ª serie

speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 maggio 2001 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che la Corte di cassazione - sezione tributaria ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10,

comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche), come modificato dall'art. 5, comma 1,

della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), nella parte in cui

non prevede che, in caso di scioglimento o di cessazione degli

effetti civili del matrimonio, l'importo dell'assegno corrisposto in

unica soluzione all'ex coniuge sia deducibile dal reddito imponibile

ai fini dell'IRPEF, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 53,

primo comma, della Costituzione;

che il giudice a quo rileva preliminarmente che il giudizio

in corso non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione

della questione di legittimità costituzionale e che la disposizione

impugnata è applicabile alla fattispecie sottoposta al suo giudizio

ratione temporis, osservando peraltro che un'identica norma è ora

prevista dall'art. 10, lettera c), del decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico

delle imposte sui redditi);

che ad avviso del collegio rimettente la Commissione

tributaria centrale, nella decisione impugnata, considerando

deducibile anche l'assegno corrisposto in unica soluzione, ha

interpretato la disposizione al di là del suo tenore testuale e

quindi in contrasto con il principio della tassatività dei casi di

deduzione delle spese e degli oneri dal reddito imponibile previsti

dall'art. 10 del d.P.R. n. 597 del 1973;

che il collegio rimettente rileva che la ratio della

deduzione dal reddito complessivo dell'obbligato degli assegni

periodici corrisposti in conseguenza di separazione legale, di

scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi

effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti

dell'autorità giudiziaria, risiede nel fatto che tali oneri sono

estranei alla produzione dei redditi del contribuente, che sono

sostenuti per adempiere obblighi imposti dalla legge e sono

determinati da provvedimenti giurisdizionali;

che la sezione tributaria della Corte di cassazione,

richiamate alcune pronunce di questa Corte - in particolare la

sentenza n. 134 del 1982, l'ordinanza n. 950 del 1988 e l'ordinanza

n. 370 del 1999 - rileva che nel sistema della legge 1 dicembre 1970,

n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) la

somministrazione periodica o in unica soluzione dell'assegno ha la

medesima funzione assistenziale nei confronti dell'ex coniuge che non

ha mezzi economici adeguati o che comunque non può procurarseli per

ragioni oggettive, sicché la scelta tra i due modi di pagamento

sarebbe attribuita dal legislatore alla autonoma e convergente

determinazione dei coniugi, assoggettata al controllo del giudice;

che, essendo tutti gli elementi giuridicamente rilevanti

delle fattispecie poste a raffronto riconducibili ad una ratio

unitaria, secondo la Corte di cassazione la scelta del legislatore di

consentire la deduzione dei soli assegni periodici è priva di

qualsiasi ragionevole giustificazione, perché l'unico elemento che

diversifica i due modi di adempimento non è tale da incidere in modo

determinante sull'identità di ratio e disciplina, mentre il

fondamento legislativo dell'onere in questione e lo specifico "titolo

giurisdizionale" che lo impone garantiscono l'esigenza di certezza

nell'individuazione degli oneri deducibili e di prevenzione da

possibili evasioni d'imposta;

che la differenziazione tra i due regimi tributari finisce

per disincentivare, creando evidenti svantaggi d'ordine economico, il

ricorso ad un istituto previsto dalla legge, riducendo quindi la

stessa facoltà di scelta attribuita ai coniugi in sede di divorzio a

tutela dei loro legittimi interessi economico-patrimoniali, con

conseguente violazione dell'art. 3 Cost;

che, sempre ad avviso del giudice a quo l'omessa previsione

della deducibilità viola anche il principio costituzionale di

eguaglianza poiché la deducibilità dell'onere di cui trattasi dal

reddito complessivo dell'obbligato, dipendendo unicamente dalla

scelta della modalità di adempimento dell'obbligo di corresponsione

dell'assegno di divorzio, si risolverebbe in una "discriminazione

tributaria";

che, secondo la Corte di cassazione, la disposizione

impugnata viola anche l'art. 53 Cost, con riferimento al principio

della capacità contributiva che deve intendersi come espressione

dell'esigenza che ogni prelievo tributario abbia una causa

giustificatrice in indici o presupposti concretamente rivelatori di

ricchezza, e cioè come idoneità soggettiva all'obbligazione

d'imposta;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione inammissibile

o infondata;

che, rileva innanzitutto la difesa erariale, la disposizione

impugnata è strettamente correlata con quella contenuta

nell'art. 47, lettera i) del d.P.R. n. 917 del 1986, che stabilisce

che l'assegno percepito in forma periodica dal coniuge beneficiario

è soggetto a tassazione ai fini IRPEF quale reddito assimilato a

quello di lavoro dipendente, costituendo "una sorta di retribuzione"

del percettore, mentre la corresponsione dell'importo in unica

soluzione realizzerebbe una "attribuzione patrimoniale" cui non

potrebbe essere riconosciuta la natura di "reddito", come la stessa

Corte di cassazione ha affermato con la sentenza del 12 ottobre 1999,

n. 11437;

che, sempre secondo l'Avvocatura, non sarebbe neppure

ravvisabile una violazione dell'art. 53 della Costituzione poiché

l'assegno versato una tantum è espressione di un accordo tra le

parti per il raggiungimento di un punto di equilibrio nel complesso

assetto di interessi personali, familiari e patrimoniali dei coniugi;

che ad avviso dell'Avvocatura la questione sarebbe, prima che

infondata, inammissibile ed il suo accoglimento condurrebbe a

conseguenze inaccettabili sul piano del sistema tributario in

generale, dal momento che la deduzione potrebbe essere effettuata dal

reddito del contribuente sino alla concorrenza dello stesso, col

risultato che, qualora la somma versata una tantum fosse superiore al

reddito tassabile di quell'anno di imposta, non potrebbe comunque

effettuarsi la detrazione di quanto effettivamente corrisposto;

che, essendo la deduzione dal reddito dell'obbligato

correlata alla imponibilità degli stessi importi in capo al

percipiente, questi si troverebbe esposto al pagamento di una imposta

iniqua perché eccessiva e la Corte non potrebbe limitarsi alla

pronuncia di incostituzionalità della disposizione impugnata, ma

dovrebbe operare una manipolazione additiva comportante scelte che

appartengono alla discrezionalità del legislatore, quali la scelta

dell'aliquota da applicare e la determinazione della detrazione da

riconoscere al beneficiario.

Considerato che la Corte di cassazione sezione tributaria dubita

della legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, lettera g),

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597

(Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche), come modificato dall'art. 5, comma 1, della legge 13 aprile

1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito

delle persone fisiche), nella parte in cui non prevede la

deducibilità dal reddito imponibile ai fini dell'IRPEF dell'importo

dell'assegno corrisposto in unica soluzione all'ex coniuge in caso di

scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio;

che ad avviso del giudice a quo l'omessa previsione della

deduzione violerebbe l'art. 3, primo comma, della Costituzione,

essendo il frutto di una scelta irragionevole del legislatore,

potendosi al contrario dedurre l'importo corrispondente agli assegni

corrisposti al beneficiario in forma periodica, pur essendo unica la

funzione delle due forme di pagamento, entrambe disciplinate dalla

legge e soggette al controllo del giudice;

che essa inoltre violerebbe anche l'art. 3, primo comma,

della Costituzione sotto il profilo del principio di eguaglianza,

perché creerebbe una disparità di trattamento tra i contribuenti

fondata esclusivamente sulla forma scelta dalle parti per la

regolazione dei loro rapporti patrimoniali, nonché l'art. 53, primo

comma, della Costituzione perché in tal modo i redditi

dell'obbligato sarebbero tassati in modo iniquo e non corrispondente

alla sua capacità contributiva;

che, come questa Corte ha già avuto più volte modo di

affermare (cfr. ex plurimis le sentenze n. 134 e 143 del 1982 e da

ultimo l'ordinanza n. 370 del 1999), la deducibilità o meno di oneri

e spese dal reddito imponibile del contribuente non è generale ed

illimitata, spettando al legislatore la sua individuazione in

considerazione del necessario collegamento con la produzione del

reddito, con il gettito generale dei tributi e con l'esigenza di

adottare le opportune misure atte ad evitare le evasioni di imposta,

secondo scelte che in questa materia appartengono alla

discrezionalità legislativa, col solo limite del rispetto del

generale principio di ragionevolezza;

che, nel caso in esame, la previsione normativa riguarda due

forme di adempimento, cioè quella periodica e quella una tantum le

quali - pur avendo entrambe la funzione di regolare i rapporti

patrimoniali derivanti dallo scioglimento o dalla cessazione del

vincolo matrimoniale - appaiono sotto vari profili diverse, e tali

sono state considerate dal legislatore nella disciplina dettata in

materia;

che, in particolare, sull'accordo tra le parti l'importo da

corrispondere in forma periodica viene stabilito in base alla

situazione esistente al momento della pronuncia, con la conseguente

possibilità di una loro revisione, in aumento o in diminuzione;

mentre al contrario quanto versato una tantum - che non corrisponde

necessariamente alla capitalizzazione dell'assegno periodico - viene

concordato liberamente dai coniugi nel suo ammontare e definisce una

volta per tutte i loro rapporti per mezzo di una attribuzione

patrimoniale, producendo l'effetto di rendere non più rivedibili le

condizioni pattuite, le quali restano così fissate definitivamente;

che la soluzione auspicata dal giudice rimettente finirebbe

col rendere deducibile dal reddito un trasferimento squisitamente

patrimoniale;

che, inoltre, da essa conseguirebbe - a fronte della

deducibilità dal reddito del soggetto tenuto all'adempimento - la

necessità di regolare, con scelte che spettano al legislatore, la

(corrispondente) obbligazione tributaria in capo al percipiente;

che pertanto il legislatore non irragionevolmente ha previsto

una diversa regolamentazione tributaria per le differenti forme di

adempimento esaminate, secondo un regime che è rimasto nel tempo

invariato anche dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 917 del 1986 e

le modifiche introdotte alla legge n. 898 del 1970 e dunque va

esclusa sotto ogni profilo la violazione dell'art. 3 Cost;

che del pari infondata è la questione sollevata in

riferimento all'art. 53 Cost., non provocando la scelta del

legislatore la prospettata lesione del principio di capacità

contributiva, lesione che, al contrario, potrebbe configurarsi

qualora si ammettesse la deducibilità della somma corrisposta una

tantum che appare come conseguenza di un assetto complessivo degli

interessi personali, familiari e patrimoniali dei coniugi, non

direttamente correlata al reddito percepito dal contribuente nel

periodo di imposta;

che pertanto la questione è manifestamente infondata sotto

ogni profilo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, lettera g) del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597

(Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche), come modificato dall'art. 5, comma 1, della legge 13 aprile

1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito

delle persone fisiche), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53

della Costituzione, dalla Corte di cassazione - sezione tributaria

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:383 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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