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Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996, n. 425
9Il D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996, n. 425, ha disposto (con l'art. 10, comma 2-ter) che "In deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".
D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218
10Il D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "L'accertamento definito con adesione non e' soggetto ad impugnazione, non e'integrabile o modificabile da parte dell'ufficio e non rileva ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, nonche' ai fini extratributari, fatta eccezione per i contributi previdenziali e assistenziali, la cui base imponibile e' riconducibile a quella delle imposte sui redditi. La definizione esclude, anche con effetto retroattivo, in deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, la punibilita' per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, limitatamente aifatti oggetto dell'accertamento; la definizione non esclude comunque la punibilita' per i reati di cui agli articoli 2, comma 3, e 4 del medesimo decreto-legge".
Testo in vigore dal 1 aprile 1998 al 15 gennaio 2000
