Corte costituzionale

Sentenza n. 80/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/03/1995 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7

gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle

violazioni delle leggi finanziarie), promossi con ordinanze emesse il

29 marzo e il 14 aprile 1994 dal Pretore di Catania nel procedimento

penale a carico di Mouduch Mohamed e di D'Amico Luigi, iscritta ai

nn. 347 e 352 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 25 e 26, prima serie speciale,

dell'anno 1994;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1995 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di due procedimenti penali a carico di Mohamed

Mouduch e D'Amico Luigi, imputati del delitto previsto e punito dagli

artt. 25, 282, 301 e 304 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 per avere

commesso il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, il

Pretore di Catania con due ordinanze di identico contenuto ha

sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 20

della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione

delle violazioni delle leggi finanziarie), nella parte in cui prevede

che le disposizioni penali delle leggi finanziarie si applicano ai

fatti connessi durante la loro vigenza ancorché le disposizioni

medesime siano state successivamente abrogate o modificate. In punto

di rilevanza il giudice a quo osserva che agli imputati è addebitato

il fatto di avere commesso il reato di contrabbando di Kg 1,14 e 1,6

di tabacchi lavorati esteri; per tale condotta ai sensi

dell'impugnato art. 20 della legge n. 4 del 1929 dovrebbe applicarsi

la multa prevista dall'art. 282 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43

nonostante che tale norma sia stata modificata, in epoca successiva

al momento del commesso reato, dalla legge 28 dicembre 1993, n. 562,

che non prevede più come reato le violazioni finanziarie punite -

come quelle di specie - con la sola multa, e dalla legge 18 gennaio

1994, n. 50, in base alla quale costituisce reato solo il

contrabbando di tabacchi lavorati esteri in quantità superiore ai 15

Kg. Nel merito, l'Autorità rimettente premette che il principio di

legalità espresso nell'art. 25, secondo comma, della Costituzione,

ai sensi del quale "nessuno può essere punito se non in forza di una

legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso", deve esser

interpretato nel senso di ricomprendervi anche il principio di non

ultrattività; in altre parole, se nessuno può essere punito se non

in forza di una legge, allo stesso modo, nessuno potrà essere punito

se la legge non è più in vigore, indipendentemente dal fatto che

essa sia stata abrogata o non sia mai esistita.

Il principio della non ultrattività dovrebbe pertanto ritenersi

intrinseco al principio di legalità, e di conseguenza l'art. 20

della legge n. 4 del 1929, con il prevedere che le disposizioni delle

leggi penali finanziarie si applicano ai fatti commessi durante la

loro vigenza ancorché le disposizioni medesime siano state abrogate

o modificate, si porrebbe in contrasto con l'art. 25, secondo comma,

della Costituzione così come interpretato.

2. - Nel giudizio avanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato concludendo per la manifesta infondatezza della

questione.

Ha osservato la difesa erariale che l'art. 25, secondo comma,

della Costituzione pone soltanto il divieto della legge penale

retroattiva ma non prescrive affatto, conformemente all'insegnamento

dato dalla Corte costituzionale in numerose pronunce, la

retroattività delle leggi sopravvenute più favorevoli al reo. Considerato in diritto

1. - Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la

repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), nella parte in

cui prevede che le disposizioni delle leggi penali finanziarie si

applicano ai fatti commessi durante la loro vigenza ancorché le

disposizioni medesime siano state, successivamente alla consumazione

del reato, abrogate o modificate.

A parere del rimettente tale previsione (pur ritenuta da questa

Corte costituzionalmente legittima con riguardo all'art. 3 sarebbe in

contrasto con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione dal

momento che nel principio di legalità deve ritenersi compreso anche

quello della non ultrattività della legge; e ciò in quanto, poiché

ai sensi della norma costituzionale richiamata "nessuno può essere

punito se non in forza di una legge", allo stesso modo non potrà

farsi luogo all'irrogazione della pena se la legge non è più in

vigore, indipendentemente dal fatto che essa sia stata abrogata

ovvero non sia mai esistita.

2. - La questione non è fondata.

L'impugnato art. 20 della legge n. 4 del 1929 sancisce in tema di

successione di leggi penali tributarie il principio della c.d.

ultrattività, ai sensi del quale si applica sempre la legge in

vigore al momento del fatto, anche se essa sia stata successivamente

abrogata o modificata.

Tale principio rappresenta una deroga a quello della

retroattività della legge più favorevole al reo stabilito per le

leggi penali comuni dall'art. 2, terzo comma, del codice penale.

Tuttavia, affinché possa ritenersi vulnerato il parametro

costituzionale invocato, è necessario dimostrare che la regola della

retroattività della legge penale favorevole sia stata elevata al

rango di principio costituzionale.

Dalla lettura dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione,

emerge, al contrario, che solo il principio della irretroattività

della legge penale incriminatrice ha acquistato valenza

costituzionale ma non quello della retroattività della legge più

favorevole al reo. Da ciò consegue che, come deve essere ritenuto

conforme al richiamato disposto costituzionale il principio della

retroattività della disposizione più favorevole, alla stessa

conclusione dovrà pervenirsi in ordine alla legge che preveda la

irretroattività delle norme favorevoli.

In altri termini, in tema di successione nel tempo della legge

penale, il legislatore ordinario è vincolato solo al principio della

irretroattività della legge incriminatrice. Con particolare riguardo

alla ultrattività delle disposizioni penali delle leggi finanziarie

relative ai tributi dello Stato, sancita dall'impugnato art. 20,

questa Corte ha già avuto modo di affermare che essa non contrasta

con il principio costituzionale dell'art. 3, e tanto meno, deve

essere ora ribadito, con l'art. 25, secondo comma, della

Costituzione, poiché tale norma impone solo il divieto della

retroattività di nuove norme incriminatrici (fra le molte, sentenza

n. 6 del 1978, ordinanze nn. 158 e 134 del 1977 e sentenza n. 164 del

1974).

Né, infine, può essere condivisa l'affermazione del giudice a

quo secondo cui, di fronte al principio di legalità, è indifferente

che la legge non sia mai esistita o sia stata invece abrogata, in

quanto l'abrogazione presuppone l'esistenza e vigenza di una legge ed

opera inoltre con effetto ex nunc e non ex tunc.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la

repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), in riferimento

all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore

di Catania con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1995.

Il Presidente: SPAGNOLI

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 6 marzo 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1995:80 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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