Corte costituzionale

Sentenza n. 30/1979

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1979 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 20

della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e dell'art. 15 della legge 2 luglio

1957, n. 474 (disposizioni per la prevenzione e la repressione delle

frodi nel settore degli olii minerali), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa l'11 novembre 1974 della Corte di cassazione

nel procedimento penale a carico di Carosotti Vincenzo ed altra,

iscritta al n. 239 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 195 del 23 luglio 1975;

2) ordinanza emessa il 13 giugno 1975 dal tribunale di Ragusa nel

procedimento penale a carico di Saddemi Maria Anna ed altro, iscritta

al n. 380 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 281 del 22 ottobre 1975;

3) ordinanze emesse il 10 marzo 1976 e il 15 novembre 1975 dalla

Corte di appello di Venezia nei procedimenti penali a carico di Fabris

Valentino ed altro e Marin Emilio ed altri, iscritte ai nn. 576 e 577

del registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 267 del 6 ottobre 1976;

4) ordinanza emessa il 2 dicembre 1976 dalla Corte di appello di

Catania nel procedimento penale a carico di Tarascio Giovanni,

iscritta al n. 19 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 del 2 marzo 1977;

5) ordinanza emessa il 25 febbraio 1977 dal tribunale di Sondrio

nel procedimento penale a carico di Montani Giuseppe, iscritta al n.

314 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 244 del 7 settembre 1977;

6) ordinanza emessa il 1 dicembre 1977 dal tribunale di Rovigo nel

procedimento penale a carico di Chellin Tino ed altro, iscritta al n.

65 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 101 del 12 aprile 1978;

7) ordinanza emessa il 15 marzo 1978 dal tribunale di Udine nel

procedimento penale a carico di Costante Giuseppe, iscritta al n. 261

del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 222 del 9 agosto 1978;

8) ordinanza emessa il 24 maggio 1978 dal tribunale di Udine nel

procedimento penale a carico di Vanello Eugenio, iscritta al n. 439

del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 341 del 6 dicembre 1978.

Visti gli atti di costituzione di Fabris Valentino nonché gli atti

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 aprile 1979 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli;

uditi l'avv. Giuseppe Alessio per Fabris Valentino, e il sostituto

avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Vengono all'esame della Corte due questioni di legittimità

costituzionale:

I) l'una riflette l'art. 20 legge 7 gennaio 1929, n. 4 (norme

generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie),

sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte di cassazione

con ordinanza 11 novembre 1974 (n. 239 ord. 1975), notificata,

comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 luglio

1975, nel procedimento a carico di Carosotti Vincenzo e altra;

II) l'altra coinvolge l'art. 15, comma primo, d.l. 5 maggio 1957,

n. 271, conv., con modificazioni, in legge 2 luglio 1957, n. 474

(concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle

frodi nel settore degli olii minerali), sollevata, in riferimento

all'art. 3 Cost., non solo a) dalla Corte di cassazione nella

menzionata ordinanza, ma anche b) dal tribunale di Ragusa con

ordinanza 13 giugno 1975 (n. 380 ord. 1975), notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 22 ottobre 1975, nel

procedimento penale a carico di Saddemi Maria Anna, titolare di un

deposito commerciale di gasolio denaturato per riscaldamento, e del

marito Sebastiano, che, su incarico della moglie, aveva trasportato

partite di gasolio non coperte da certificato di provenienza (ambo gli

imputati si difesero assumendo di reputare che il certificato di

provenienza fosse necessario per quantitativi inferiori a quelli in

effetti trasportati), c) dalla Corte d'appello di Venezia con

ordinanza 10 marzo 1976 (n. 576 ord. 1976), notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 6 ottobre 1976, nel

procedimento penale a carico di Fabris Valentino e di Bagliolid

Teresio, d) dalla stessa Corte d'appello di Venezia con altra

ordinanza 15 novembre 1975 (n. 577 ord. 1976), notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 6 ottobre 1976, nel

procedimento penale a carico di Marin Emilio e altri, e) dalla Corte

d'appello di Catania con ordinanza 2 dicembre 1976, notificata,

comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 2 marzo 1977

nel procedimento penale a carico di Tarascio Giovanni, f) dal

tribunale di Sondrio con ordinanza 25 febbraio 1977 (n. 314 ord.

1977), notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.

244 del 7 settembre 1977, nel procedimento penale a carico di Montani

Giuseppe, g) dal tribunale di Rovigo con ordinanza 1 dicembre 1977 (n.

65 ord. 1978, notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 101 del 12 aprile 1978, nel procedimento penale a carico

di Chellin Tino e altro, imputati di avere trasportato un quantitativo

di olii lubrificanti diretto alla soc. SAVCA di Adria esercente il

commercio e la vendita anche al pubblico di carburanti, col certificato

di provenienza scaduto ed irregolare, h) dal tribunale di Udine con

ordinanza 15 marzo 1978 (n. 261 ord. 1978), notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 9 agosto 1978, nel

procedimento penale a carico di Costante Giuseppe, e i) dallo stesso

tribunale di Udine con ordinanza 24 maggio 1978 (n. 439 ord. 1978),

notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 341

del 6 dicembre 1978, nel procedimento penale a carico di Vanello

Eugenio.

2. - Avanti la Corte si è costituito, nel procedimento originato

dalla ordinanza 10 marzo 1976 della Corte d'appello di Venezia (n. 576

ord.1976), il solo Fabris Valentino, che, dapprima nella memoria,

depositata il 28 luglio 1976, e poi, più diffusamente, nella memoria,

depositata il 31 marzo 1977, ha precisato a) che il tribunale di

Padova, con sentenza 18 aprile 1974, resa in primo grado e gravata di

appello dal Fabris, dal coimputato Bagliolid Teresio, conducente

dell'autoveicolo, appartenente al Fabris, e dalla Amministrazione

finanziaria costituitasi parte civile, aa) aveva constatato la carenza

di prova che il Fabris, accomandatario della s.a.s. C.L.T.,

proprietaria di deposito di carburanti in Tombolo, si fosse reso

colpevole di evasione dal tributo, ab) ne aveva inferito la inesistenza

della pretesa tributaria, per far valere la quale l'Amministrazione si

era costituita parte civile, e la diversa qualificazione del reato,

contestato al Fabris proprietario e al Bagliolid conducente

dell'autoveicolo, sorpreso a viaggiare con carico non accompagnato da

certificato di provenienza, dal delitto, previsto nel primo comma

dell'art. 15 legge 474/1957, alla contravvenzione, identificata dal

quarto comma dello stesso articolo nel trasportare (o nel fare

trasportare) lubrificanti, non accompagnati da certificati di

provenienza, per il quale era stato assolto l'obbligo tributario

(contravvenzione peraltro prescritta) e ac( aveva giudicato che il solo

Fabris dovesse essere riconosciuto colpevole del reato, di cui agli

artt. 5 legge 474/1957 e 4 legge 608/1966 e punito a norma dell'art.

15 legge 474/1957 per aver fatto eseguire n. 906 trasporti di gasolio

adulterato per uso riscaldamento domestico senza il prescritto

certificato di provenienza per complessivi Kg. 355551, b) che la Corte

d'appello di Venezia, preso atto della carenza di evasione di tributo

da parte del Fabris, ad un tempo soggetto passivo dell'imposta in

qualità di accomandatario della s.a.s. C.L.T., titolare del

deposito, e proprietario dell'autoveicolo, trasportatore di

lubrificanti, aveva ritenuto non manifestamente infondata la questione

di costituzionalità, prospettata per seconda. Sulla base di tali

premesse, il Fabris ha tacciato di irrazionalità il ricordato art. 15,

che punirebbe nello stesso modo chi trasporta prodotti, non

accompagnati da certificato di provenienza, per il quale abbia assolto

il debito tributario (sarebbe il caso di esso Fabris), e chi effettua

il trasporto senza aver assolto il debito tributario precisando che la

vicenda si inquadra nello schema della duplicità di situazioni

differenti, e non della fattispecie unica, insuscettibile di

frazionamento; ha soggiunto che, sebbene l'art. 5, ultimo comma, d.l.

271/ 1957 sancisca la necessità del certificato di provenienza in

ogni caso, detto certificato, sempre ad avviso del Fabris, più non

sarebbe l'unico mezzo atto a consentire il continuo e non interrotto

controllo di ogni movimento della merce, a seguito della entrata in

vigore della legge 22 luglio 1966, n. 608, che impone l'adulterazione

di olii da gas con l'aggiunta di sostanze coloranti, che, infine, il

più volte menzionato riferimento all'imposta, quale parametro della

sanzione pecuniaria, senza specificare se essa sia la massima o la

minima.

3. - La Presidenza del Consiglio dei ministri è intervenuta con

atto depositato il 31 maggio 1976, in cui l'Avvocatura generale dello

Stato obietta anzitutto la discrezionalità del legislatore nella

quantificazione della pena; con specifico riferimento alla dedotta

violazione dell'art. 3 Cost. oppone poi il costante orientamento

giurisprudenziale della Corte di cassazione, che qualifica il reato de

quo formale di pericolo a dolo generico, e ravvisa la ratio della

norma incriminatrice nella necessità di permettere il continuo e

ininterrotto controllo di ogni movimento della merce che, per la sua

fungibilità, non consente, fuori del deposito di estrazione, la prova

della sua identità.

Queste considerazioni sono riprodotte negli atti, con i quali la

Presidenza del Consiglio dei ministri ha spiegato intervento in tutti

i procedimenti, originati dalle altre ordinanze passate in rassegna.

Inoltre, ad esclusione dell'atto di intervento spiegato con

l'ordinanza 10 marzo 1976, resa dalla Corte d'appello di Venezia nel

procedimento penale a carico di Fabris Valentino ed altro (n. 576 ord.

1976), l'Avvocatura erariale, pur senza farne oggetto di specifica

conclusione, ha espresso dubbi sulla rilevanza della questione di

costituzionalità dell'art. 15, comma primo, d.l. 271/1957 per non

essere nelle ordinanze di rimessione "precisato se gli imputati

avessero trasportato olio combustibile per il quale il tributo fosse

stato o meno assolto all'origine".

4. Nel corso della pubblica udienza del 18 aprile 1979 la difesa

del Fabris e l'Avvocatura generale dello Stato hanno illustrato le

contrapposte conclusioni. Considerato in diritto :

1. - I nove procedimenti, avendo in comune la questione di

costituzionalità dell'art. 15, comma primo, d.l. 271/ 1957, conv. in

legge 474/1957, vanno riuniti.

2. - La questione di costituzionalità dell'art. 20 legge 7

gennaio 1929, n. 4, per il quale "le disposizioni penali delle leggi

finanziarie e quelle che prevedono ogni altra violazione di dette

leggi si applicano ai fatti commessi quando tali disposizioni erano in

vigore, ancorché le disposizioni medesime siano abrogate o modificate

al tempo della loro applicazione", è manifestamente infondata perché

il giudice a quo non ha adottato, a conforto della dedotta

incostituzionalità, argomenti, che già non abbiano ricevuto

confutazione nella sent. 164/1974, che indusse poi questa Corte a dire

manifestamente infondata la questione con ord. 279/1974, nonché, sul

punto che ne interessa, nella sentenza 6/1978.

3. - La questione di costituzionalità, sollevata da tutti i

giudici, ha per oggetto l'art. 15, comma primo, d.l. 271/1957 (sost.

nella legge 2 luglio 1957, n. 474), per il quale chiunque trasporta o

fa trasportare olii minerali combustibili o carburanti, anche

denaturati, o lubrificanti, senza certificato di provenienza, nei casi

in cui questo sia prescritto, o con certificato scaduto, falso o

alterato, è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta

evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni, e con la multa non

inferiore al doppio né superiore al decuplo della imposta medesima,

ma non inferiore in ogni caso a due milioni, e la violazione dell'art.

3 Cost., assunto a parametro, è identificata nella irrilevanza della

soddisfazione del debito tributario; violazione, che, a giudizio del

solo tribunale di Ragusa, sarebbe ulteriormente aggravata da ciò che

la multa è commisurata in un multiplo (dal doppio al decuplo)

dell'imposta, indipendentemente dal fatto che il tributo sia stato

assolto oppur no.

La violazione dell'art. 3 Cost. non sussiste sia perché soggetti

passivi della incriminazione sono chi trasporta e chi fa trasportare

olii, per i quali è (o era) prescritto il certificato di provenienza,

e non gli evasori del debito tributario e, pertanto, la soddisfazione o

la evasione dell'imposta sono estranee alla fattispecie legale, sia

perché la estrema difficoltà di assodare l'assolvimento dell'obbligo

afferente a merci fungibili e materialmente non identificabili, non

vale a stimare irrazionali la mancata inserzione, nella fattispecie,

della evasione tributaria, né il peso delle sanzioni, con cui l'art.

15 colpisce i soggetti passivi del reato previsto (in tali sensi, a

proposito di vicende consimili, sent. 36/1973, 144/1974). Una volta

riaffermata la estraneità dell'assolvimento dell'obbligo tributario,

è priva di rilievo l'ulteriore censura sollevata dal tribunale di

Ragusa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i nove procedimenti:

1) Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 20 legge 7 gennaio 1929, n. 4, sollevata, in

riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte di cassazione con ordinanza

11 novembre 1975;

2) Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 15, comma primo, d.l. 5 maggio 1957, n. 271, conv., con

modificazioni, in legge 2 luglio 1957, n. 474, sollevata, in

riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte di cassazione, dal tribunale

di Ragusa, dalla Corte d'appello di Venezia, dalla Corte d'appello di

Catania e dai tribunali di Sondrio, di Rovigo e di Udine con le

ordinanze indicate in motivazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:30 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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