Corte costituzionale

Ordinanza n. 248/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/05/1991 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4legge 429/1982

usata come parametro

  • art. 82Costituzione
  • art. 3legge 429/1982
  • art. 25legge 429/1982
  • art. 101legge 429/1982
  • art. 7legge 7/1991

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma,

n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la

repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul

valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in

materia tributaria), convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto

1982, n. 516, promossi con n. 3 ordinanze emesse il 4 dicembre 1990

dal Tribunale di Verbania, iscritte ai nn. 117, 118 e 119 del

registro ordinanze 1991 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1991.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 1991 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale di Verbania, con tre ordinanze di

contenuto identico emesse il 4 dicembre 1990, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 101, secondo comma, e da

70 a 82 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 4,

primo comma, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,

convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, "nella parte in cui

prevede come elemento costitutivo del reato de quo l'alterazione in

misura rilevante del risultato della dichiarazione";

E che in tutti e tre i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata

"palesemente non fondata a meno che non sopravvenga ragione per

restituire gli atti al giudice a quo";

Considerato che le ordinanze sollevano questioni identiche e che i

relativi giudizi vanno, quindi, riuniti;

che, con sentenza n. 35 del 1991, questa Corte ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del

decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto

1982, n. 516, nella parte in cui non prevede che la dissimulazione di

componenti positivi o la simulazione di componenti negativi del

reddito debba concretarsi in forme artificiose;

e che, pur essendosi, con l'art. 6 del decreto-legge 16 marzo

1991, n. 83, sostituito l'intero art. 4 del decreto-legge 10 luglio

1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516 - così da

modificare anche la stessa normativa oggetto di censura (v. lettera

f) del primo comma del nuovo testo) - poiché l'art. 7 del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, non contempla l'efficacia retroattiva

della disciplina di cui all'art. 6 e, quindi, non deroga, in

proposito, all'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4,

l'abrogazione della norma impugnata non comporta la restituzione

degli atti ai giudici remittenti per una nuova valutazione della

rilevanza (cfr., ancora - ma con riferimento all'identica

prescrizione contenuta nell'art. 7 del decreto-legge 14 gennaio 1991,

n. 7, non convertito in legge - sentenza n. 35 del 1991);

Che, pertanto, la questione qui proposta deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile (v. ordinanze n. 85 del 1991, n. 149 del

1991 e n. 152 del 1991);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del

decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della

evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e

per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria),

convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1982, n. 516, già

dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 35 del

1991, nella parte in cui non prevede che la dissimulazione di

componenti positivi o la simulazione di componenti negativi del

reddito debba concretarsi in forme artificiose, questione sollevata

dal Tribunale di Verbania con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:248 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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