Corte costituzionale

Ordinanza n. 65/1994

Altra decisione · depositata il 24/02/1994 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 271/1957
  • art. 13legge 271/1957

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 13 del

decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271 (Disposizioni per la prevenzione

e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali),

convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474,

promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 1993 dal Pretore di Lucca

nel procedimento penale a carico di Galligani Malfisa, iscritta al n.

428 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio penale nei confronti di

persona imputata del reato di cui all'art. 13 del decreto-legge 5

maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, in legge 2 luglio

1957, n. 474, per avere esercitato un deposito di oli minerali ad uso

industriale, superiore a dieci metri cubi, senza averne fatto

preventiva denuncia all'ufficio tecnico delle imposte di

fabbricazione, il Pretore di Lucca, con l'ordinanza indicata in

epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del

richiamato art. 13 nonché dell'art. 1 dello stesso decreto-legge n.

271 del 1957 (che prevede l'obbligo di denuncia), in riferimento agli

articoli 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione;

che, richiamata la commisurazione della multa proporzionale

prevista dalla norma impugnata alla risultante di due fattori,

costituiti dai prodotti "trovati nel deposito" e dall'imposta ad essi

relativa, il giudice rimettente formula corrispondentemente due

distinti profili della questione, rapportati, rispettivamente:

a) al meccanismo di commisurazione della pena, collegato,

secondo costante giurisprudenza, al prodotto complessivamente

circolato nel deposito; meccanismo che, se è razionale, ad avviso

del rimettente, nella fattispecie dell'art. 11 del decreto-legge n.

271 del 1957 presa a termine di raffronto, non troverebbe altrettanto

razionale giustificazione nelle norme sottoposte a scrutinio, ond'è

che per questo profilo il giudice a quo deduce la violazione

dell'articolo 3 della Costituzione, per arbitraria equiparazione tra

fattispecie non omogenee e per lamentata "assurdità" della

comminatoria di multa proporzionale rispetto al carattere del reato;

b) al fattore dell'imposta relativa ai prodotti trovati (nel

senso detto) nel deposito, deducendo sia la mancata chiarezza della

norma circa il tipo di imposta - agevolata oppure ordinaria - cui

fare riferimento, il che ne determinerebbe l'illegittimità

costituzionale per violazione del principio di legalità della pena

(art. 25, secondo comma, della Costituzione), sia, in entrambe le

ipotesi di soluzione dell'accennata alternativa, la violazione

dell'art. 3 della Costituzione;

che, inoltre, svolgendo un diverso profilo della questione, il

Pretore rimettente ritiene che la mancanza nelle norme in argomento

di un limite superiore della pena si ponga in contrasto con l'art.

27, terzo comma, della Costituzione, con riferimento sia alla

finalità rieducativa della pena sia alla necessità di

riconsiderazione, nel trattamento sanzionatorio, di indici e fattori

ulteriori rispetto al solo dato obiettivo-quantitativo dell'illecito,

cui viceversa le norme denunciate avrebbero esclusivo riguardo;

nonché, ulteriormente, si ponga in contrasto con il principio di

legalità della pena "sancito dall'art. 27 (recte, 25), secondo

comma, della Costituzione", al quale ultimo principio sarebbe

coessenziale la fissazione di un limite;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, che ha concluso per l'infondatezza e l'inammissibilità delle

questioni così sollevate.

Considerato che, successivamente alla proposizione della

questione, è intervenuto l'art. 5, comma 6-bis, della legge 24 marzo

1993, n. 75 (norma introdotta in sede di conversione del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16), che ha modificato l'impugnato art. 13

del decreto-legge n. 271 del 1957, stabilendo per l'illecito in

argomento una sanzione amministrativa pecuniaria (da due a dieci

milioni di lire) in luogo della pena della multa;

che è poi ulteriormente intervenuto l'art. 12, comma 3, del

decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,

dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale ha stabilito che la

soprarichiamata disposizione depenalizzatrice si applica anche alle

violazioni commesse antecedentemente alla data di entrata in vigore

della citata legge n. 75 del 1993, con esplicita deroga al c.d.

principio di ultrattività delle leggi penali finanziarie di cui

all'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e altresì facendo

espresso richiamo all'applicabilità delle ordinarie regole in tema

di successione di norme nel tempo (art. 2, secondo e terzo comma, del

codice penale);

che pertanto va disposta la restituzione degli atti al giudice a

quo perché riesamini se la questione sollevata sia tuttora rilevante

alla luce del mutato quadro normativo di riferimento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Lucca.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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