L'art. 20 della legge n. 4 del 1929 sancisce, riguardo alle leggi penali tributarie il principio della c.d. ultrattività, ai sensi del quale si applica sempre la legge in vigore al momento del fatto, anche se sia stata successivamente abrogata o modificata. Tale principio, pur rappresentando una deroga a quello della retroattività della legge più favorevole al reo stabilito per le leggi penali comuni dall'art. 2, terzo comma, del codice penale, non si pone tuttavia in contrasto con l'art. 25, secondo comma, Cost., in quanto, in tema di successione nel tempo delle leggi penali, il legislatore ordinario è vincolato dal precetto costituzionale solo al principio della irretroattività della legge incriminatrice. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 25, comma secondo, Cost., dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4). - V. massima A. Per la non fondatezza di analoghe questioni già proposte nei confronti dell'art. 20, legge n. 4 del 1929, in riferimento, oltre che all'art. 25, secondo comma, all'art. 3 Cost., 'ex plurimis', S. nn. 6/1978 e 164/1974, nonché O. nn. 158/1977 e 134/1977. red.: S. P.
Art. 20 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie · Art. 25 cost.