Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

15 versioni dal 2015

2015oggi
  1. 7 agosto 2026 — oggiabrogatoper 2 mesi
  2. 31 gennaio 2024 — 7 agosto 2026per 3 anni
  3. 7 aprile 2023 — 31 gennaio 2024per 10 mesi
  4. 3 settembre 2022 — 7 aprile 2023per 7 mesi
  5. 2 dicembre 2021 — 3 settembre 2022per 9 mesi
  6. 11 marzo 2021 — 2 dicembre 2021per 9 mesi
  7. 10 giugno 2019 — 11 marzo 2021per un anno
  8. 26 maggio 2019 — 10 giugno 2019per 15 giorni
  9. 1 maggio 2019 — 26 maggio 2019per 25 giorni
  10. 28 marzo 2019 — 1 maggio 2019per un mese
  11. 26 agosto 2017 — 28 marzo 2019per un anno
  12. 24 settembre 2016 — 26 agosto 2017per 11 mesi
  13. 4 giugno 2016 — 24 settembre 2016per 4 mesi
  14. 18 marzo 2016 — 4 giugno 2016per 3 mesi
  15. 27 giugno 2015 — 18 marzo 2016testo originarioper 9 mesi

Che cosa è cambiato dal 7 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 31 gennaio 2024 al 7 agosto 2026. 345 parole tolte, 10 parole aggiunte in 13 capoversi.

tolto: Quando le violazioni sono connotate da scarsa offensivita' o pericolosita', nei confronti delle societa' o degli enti interessati, puo' essere applicata, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni contestate, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento, nel caso di inosservanza:

tolto: a) delle norme previste dagli articoli 4-undecies; 6; 12; 21; 33, comma 4; 35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2; 68-quater, commi 2 e 3; 98-ter, comma 3; 98-ter.1, commi 3 e 4, e delle relative disposizioni attuative;

tolto: b) delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater;

tolto: c) delle norme richiamate dall'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative disposizioni attuative.

tolto: c-bis) delle norme del regolamento (UE) n. 600/2014 richiamate dall'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/65/UE e delle relative disposizioni attuative.

tolto: c-ter) dell'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione, richiamate dall'articolo 190, comma 2-quater;

tolto: c-quater) delle norme del regolamento (UE) n. 648/2012, del regolamento (UE) 2015/2365 e del regolamento (UE) 2021/23 richiamate dall'articolo 193-quater, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.

tolto: c-quinquies) delle norme del regolamento (UE) 2016/1011 richiamate dall'articolo 190-bis.1, commi 1 e 3.

Mostra gli altri 5 capoversi cambiati

tolto: c-sexies) delle norme previste dagli articoli 124-quinquies, 124-sexies, 124-septies, 124-octies e delle relative disposizioni attuative.

tolto: c-septies) delle disposizioni richiamate dall'articolo 191, commi 1, 4 e 5;

tolto: c-octies) delle norme del regolamento (UE) 2019/2033 richiamate dall'articolo 194-ter.1 e delle relative disposizioni attuative;

tolto: c-novies) delle norme del regolamento (UE) n. 575/2013 richiamate dall'articolo 194-ter e delle relative disposizioni attuative.

tolto: c-decies) delle norme del regolamento (UE) 2017/2402 richiamate dall'articolo 190-bis.2, comma 1. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GIUGNO 2026, N. 128

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128

    Il D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128, ha disposto (con l'art. 10, comma 4) che "Le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, introdotte ovvero modificate dal presente decreto, incluse quelle indicate al comma 2, si applicano, anche se riferite a violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla relativa data di applicazione".

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art194quater · fonte del testo

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