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Le disposizioni penali delle leggi finanziarie e quelle che prevedono ogni altra violazione di dette leggi si applicano ai fatti commessi quando tali disposizioni entrano in vigore, ancorche' le disposizioni medesime siano abrogate o modificate al tempo della loro applicazione. 9

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996, n. 425

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Il D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996, n. 425, ha disposto (con l'art. 10, comma 2-ter) che "In deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Testo in vigore dal 17 agosto 1996 al 1 agosto 1997

Corte costituzionale

15 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 80/1995

    Questione infondata
    6 marzo 1995

    L'art. 20 della legge n. 4 del 1929 sancisce, riguardo alle leggi penali tributarie il principio della c.d. ultrattività, ai sensi del quale si applica sempre la legge in vigore al momento del fatto, anche se sia stata successivamente abrogata o modificata. Tale principio, pur rappresentando una deroga a quello della retroattività della legge più favorevole al reo stabilito per le leggi penali comuni dall'art. 2, terzo comma, del codice penale, non si pone tuttavia in contrasto con l'art. 25, secondo comma, Cost., in quanto, in tema di successione nel tempo delle leggi penali, il legislatore ordinario è vincolato dal precetto costituzionale solo al principio della irretroattività della legge incriminatrice. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 25, comma secondo, Cost., dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4). - V. massima A. Per la non fondatezza di analoghe questioni già proposte nei confronti dell'art. 20, legge n. 4 del 1929, in riferimento, oltre che all'art. 25, secondo comma, all'art. 3 Cost., 'ex plurimis', S. nn. 6/1978 e 164/1974, nonché O. nn. 158/1977 e 134/1977. red.: S. P.

    Art. 20 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 256/1985

    Questione infondata
    4 novembre 1985

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 l. 7 gennaio 1929, n. 4, concernente la c.d. ultrattività delle norme penali finanziarie, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto la medesima questione è stata già dichiarata infondata. - S. nn. 164/1974 e 6/1978; O. nn. 279/1974, 89, 182 e 245/1975, 62 e 231/1976, 134 e 158/1977, 166/1980.

    Art. 20 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 166/1980

    Questione infondata
    15 dicembre 1980

    Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. nn. 164/1974 e 6/1978 e O. nn. 279/1974, 43/1975, 89/1975, 182/1975 e 245/1975, 62/1976 e 231/1976, 134/1977 e 158/1977.

    Art. 45 Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi · Art. 20 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie · Art. 41 cost. · Art. 43 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (13)

Se ne mostrano 10 su 13, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 agosto 1996

Confronto con la versione in vigore dal 14 gennaio 1929 al 17 agosto 1996.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996, n. 425

    Il D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996, n. 425, ha disposto (con l'art. 10, comma 2-ter) che "In deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1929-01-07;4~art20 · fonte del testo

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