Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 agosto 1996 al 1 agosto 1997. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni penali delle leggi finanziarie e quelle che prevedono ogni altra violazione di dette leggi si applicano ai fatti commessi quando tali disposizioni entrano in vigore, ancorche' le disposizioni medesime siano abrogate o modificate al tempo della loro applicazione. 9
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996, n. 425
9Il D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996, n. 425, ha disposto (con l'art. 10, comma 2-ter) che "In deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Testo in vigore dal 17 agosto 1996 al 1 agosto 1997
