Corte costituzionale

Ordinanza n. 240/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/05/1991 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, sesto comma,

del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione

della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore

aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia

tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto

1982, n. 516, promosso con ordinanza emessa il 27 settembre 1990 dal

giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trani nel

procedimento penale a carico di Guastamacchia Damiano, iscritta al n.

91 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991, il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Trani, con ordinanza emessa il 27 settembre 1990,

facendo propria l'eccezione proposta dal P.M. (ed anzi riproducendola

negli stessi termini), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25,

secondo comma, e 53, primo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, sesto comma, del decreto

legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione

in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per

agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria),

convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516,

nella parte in cui assoggetta a sanzione penale anche l'omessa tenuta

e conservazione del registro sostitutivo degli apparecchi misuratori

fiscali, per il caso di mancato o irregolare funzionamento di questi

ultimi, previsto dall'art. 11 del decreto del Ministro delle finanze

23 marzo 1983, recante le norme di attuazione della legge 26 gennaio

1983, n. 18 (Obbligo da parte di determinate categorie di

contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno

scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa);

che nell'ordinanza di rimessione - sulla base della

interpretazione fornita dalla Corte di cassazione, nella sentenza 25

gennaio 1988, n. 121, della norma incriminatrice quale "norma penale

in bianco", nella quale andrebbe ricompresa anche l'omessa tenuta del

registro sostitutivo previsto nel decreto ministeriale richiamato -

si censura in primo luogo la disposizione impugnata per la grave e

irrazionale disparità di trattamento sanzionatorio che si verrebbe

così a determinare tra comportamenti tra di loro equipollenti,

quali, da un canto, la mancata emissione dello scontrino fiscale

ovvero la mancata emissione di fattura (documento, quest'ultimo, cui

il legislatore ha sostituito lo scontrino fiscale allo scopo di

evitare, per determinate operazioni di vendita al minuto,

procedimenti inutilmente macchinosi) e la conseguente mancata

annotazione dei corrispettivi nelle scritture contabili per importi

non particolarmente rilevanti o ancora la omessa installazione del

registratore di cassa, per le quali ipotesi è sempre prevista la

sola sanzione amministrativa, e dall'altra parte la mancata

istituzione del registro di cui all'art. 11 del D.M. 23 marzo 1983,

che verrebbe punita con la più grave sanzione penale prevista dalla

norma denunciata, e che si risolve non nella mancata registrazione di

incassi anche di importo irrisorio, comunque causativa di danno per

l'erario, bensì nel mero pericolo che un'eventualità del genere

possa verificarsi;

che nella stessa ordinanza di rimessione si lamenta la

violazione del parametro di cui all'art. 53, primo comma, della

Costituzione, sotto il profilo del "pericolo del doloso occultamente

di capacità contributiva", che sarebbe di gran lunga maggiore

nell'ipotesi di mancata installazione degli apparecchi misuratori

rispetto a quella della mancata istituzione del registro sostitutivo,

il cui uso, per di più, è soltanto eventuale;

che, infine, la questione viene proposta in riferimento all'art.

25, secondo comma, della Costituzione, denunciandosi la violazione

del principio di riserva assoluta di legge in materia penale, per

effetto dell'inclusione, tra le scritture contabili ritenute

obbligatorie, del registro previsto da una norma regolamentare, ad

opera della quale viene ad essere attribuita valenza penale a

comportamenti che la stessa legge - dalla quale trae origine e

fondamento il provvedimento ministeriale di attuazione - mostra di

considerare meri illeciti amministrativi;

che non si è costituita la parte privata, mentre è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei ministri ipotizzando, in primo luogo,

la restituzione degli atti al giudice a quo per effetto dello jus

superveniens (D.L. 14 gennaio 1991, n. 7, rectius: D.L. 16 marzo 1991

n. 83, che ha sostituito il primo, decaduto per decorrenza dei

termini costituzionali di conversione in legge), il quale avrebbe

modificato la norma denunciata e, in deroga al principio di cui

all'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (c.d. "ultrattività"

della norma penale tributaria), avrebbe previsto una regolarizzazione

in via amministrativa per le ipotesi disciplinate dalla stessa norma;

che nel merito, comunque, l'Avvocatura generale dello Stato

contesta la fondatezza dell'incidente di costituzionalità, sotto il

profilo che, nel quadro di una normativa penale tributaria ispirata

alla repressione di illeciti anche strumentali o prodromici rispetto

all'evasione sostanziale, la omessa tenuta di una scrittura contabile

non può essere qualificato illecito minore.

Considerato, in ordine alla rilevanza della questione, che

nell'ordinanza di rimessione il giudice a quo ha omesso di fare il

benché minimo riferimento alla concreta fattispecie sottoposta al

suo esame, in modo da far risultare per quali ragioni e in quali

termini la norma impugnata debba trovare applicazione nel giudizio

innanzi a lui pendente (sentenza n. 158 del 1982);

che l'onere della motivazione sul punto trova la sua

giustificazione logica nell'esigenza di documentare il presupposto

della impugnazione, onde consentire alla Corte il vaglio in limine

litis della sussistenza in concreto dell'interesse all'incidente di

costituzionalità in relazione alla disposizione impugnata (sentenza

n. 517 del 1987);

che, per di più, il giudice a quo ha testualmente riprodotto il

tenore della eccezione di costituzionalità formulata dal p.m. sul

presupposto della interpretazione della norma denunciata desunta da

una sentenza della Corte di cassazione, senza formulare il proprio

personale convincimento su quella interpretazione, non fornendo

così, in ordine alla non manifesta infondatezza, una propria

motivazione;

che, quindi, per entrambi i profili la questione è

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti

la Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, sesto comma, del decreto

legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione

in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per

agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria),

convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516,

nella parte in cui assoggetta a sanzione penale anche l'omessa tenuta

o conservazione del registro sostitutivo degli apparecchi misuratori

fiscali, per il caso di mancato o irregolare funzionamento di questi

ultimi, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e

53, primo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Trani, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:240 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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