Corte costituzionale

Sentenza n. 43/1975

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/03/1975 · relatore Paolo Rossi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 della

legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle

violazioni delle leggi finanziarie), promosso Con ordinanza emessa il 5

febbraio 1974 dal pretore di Vittorio Veneto nel procedimento penale a

carico di Basso Zefferina ed altri, iscritta al n. 195 del registro

ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 159 del 19 giugno 1974.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1974 il Giudice

relatore Paolo Rossi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un giudizio a carico di Basso Zefferina ed altri,

imputati della contravvenzione punita dall'art. 59 del r.d. 14

settembre 1931, n. 1175, per aver evaso l'imposta di consumo su 150

litri di liquore, il pretore di Vittorio Veneto ha sollevato questione

incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7

gennaio 1929, n. 4, nella parte in cui sancisce la c.d. ultrattività

delle norme penali finanziarie, in riferimento al principio

costituzionale d'eguaglianza.

Ad avviso del giudice a quo la norma impugnata - che impedirebbe di

tener conto dell'intervenuta abrogazione delle imposte comunali di

consumo ex art. 90, n. 15, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - creerebbe

un'ingiustificata disparità di trattamento in danno degli imputati di

reati previsti dalle leggi finanziarie, derogandosi al principio

generale di cui all'art. 2, secondo comma, del codice penale.

È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

con atto di deduzioni depositato il 2 aprile 1974, chiedendo

dichiararsi l'infondatezza della questione sollevata. La difesa dello

Stato osserva che in materia finanziaria, a fondamento

dell'ultrattività delle norme, viene comunemente ravvisata la

particolare necessità di tutela dell'interesse fiscale, avente

un'esplicito riconoscimento nell'art. 53, comma primo, della

Costituzione. In una successiva memoria ha tuttavia rilevato che

preliminarmente la Corte potrebbe riconoscere l'irrilevanza prima facie

della questione prospettata, la quale sarebbe pertanto inammissibile,

non potendo trovare applicazione nel giudizio di merito la norma

impugnata, operante a tutela dei soli tributi statali. Considerato in diritto :

La Corte è chiamata nuovamente a decidere se l'art. 20 della legge

7 gennaio 1929, n. 4, nella parte in cui sancisce la c.d.

"ultrattività delle disposizioni penali delle leggi finanziarie",

contrasti o meno con il principio costituzionale d'eguaglianza, per il

dubbio che la deroga apportata ai principi vigenti in tema di

successione di leggi penali (art. 2 c.p.) sia ispirata ad

un'ingiustificata eccessiva tutela degli interessi fiscali.

Va innanzitutto constatato che la questione è stata sollevata nel

corso di un procedimento penale instaurato a carico di taluni soggetti

imputati del reato di cui agli artt. 59 e 55 del r.d. 14 settembre

1931, n. 1175 (t.u. per la finanza locale), per aver evaso l'imposta

comunale di consumo, in violazione di norme abrogate al momento del

giudizio per effetto dell'art. 90, n. 15, del d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 633. Né il pretore si è dato carico di spiegare perché

l'impugnato art. 20 della citata legge n. 4 del 1929 avrebbe potuto

trovare applicazione anche nel giudizio a quo, diretto alla repressione

della violazione di un'imposta comunale, nonostante la contraria

interpretazione dottrinaria e giurisprudenziale.

Invero, come risulta espressamente dal combinato disposto degli

artt. 1 e 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, il c.d. principio

d'ultrattività opera soltanto per la "repressione delle violazioni

delle leggi finanziarie relative ai tributi dello Stato" e non è

applicabile, secondo la costante ed anche recentissima giurisprudenza

della Cassazione, alla violazione delle leggi penali concernenti i

tributi spettanti agli enti locali. È appena il caso di accennare che

tale diversità di trattamento è stata già esaminata da questa Corte

che ha respinto la relativa censura di incostituzionalità (ordinanza

n. 279 del 1974).

Da quanto precede emerge che la questione sollevata dal giudice a

quo appare prima facie irrilevante e va pertanto dichiarata

inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile per manifesta irrilevanza la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n.

4 (c.d. ultrattività delle leggi penali finanziarie), sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe

indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI- EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI- MICHELE

ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:43 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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