Corte costituzionale

Ordinanza n. 152/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/04/1991 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma,

n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la

repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul

valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in

materia tributaria) convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 novembre 1990 dal Tribunale di Verbania

nel procedimento penale a carico di Morrica Annachiara, iscritta la

n. 40 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale dell'anno 1991;

2) ordinanza emessa l'8 novembre 1990 dal Tribunale di Torino

nel procedimento penale a carico di Rodio Marcello, iscritta la n. 53

del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale di Verbania, con ordinanza del 9

novembre 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo

comma, 101, secondo comma, e da 70 a 82 della Costituzione, questione

di legittimità dell'art. 4, primo comma, n. 7, del decreto-legge 10

luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516,

"nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato de

quo l'alterazione in misura rilevante del risultato della

dichiarazione";

e che un'analoga questione ha sollevato anche il Tribunale di

Torino con ordinanza dell'8 ottobre 1990, denunciando, in riferimento

agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, lo stesso art.

4, primo comma, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,

convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui prevede

nell'applicazione concreta interpretazioni in contrasto e tali da

creare disparità di trattamento;

e che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata

"palesemente non fondata a meno che non sopravvenga ragione per

restituire gli atti al giudice a quo";

Considerato che le ordinanze sollevano questioni analoghe e che,

quindi, i relativi giudizi vanno riuniti;

che, con sentenza n. 35 del 1991, questa Corte ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del

decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto

1982, n. 516, nella parte in cui non prevede che la dissimulazione di

conponenti positivi o la simulazione di componenti negativi del

reddito debba concretarsi in forme artificiose;

e che, pur essendosi, con l'art. 6 del decreto-legge 16 marzo

1991, n. 83, sostituito l'intero art. 4 del decreto-legge 10 luglio

1982, n. 429, converito in legge 7 agosto 1982, n. 516 - così da

modificare anche la stessa normativa oggetto di censura (v. lettera f

del primo comma del nuovo testo) - poiché l'art. 7 del decreto-legge

16 marzo 1991, n. 83, non contempla l'efficacia retroattiva della

disciplina di cui all'art. 6 e, quindi, non deroga, in proposito,

all'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, l'abrogazione della

norma impugnata non comporta la restituzione degli atti ai giudici

remittenti per una nuova valutazione della rilevanza (cfr., ancora -

ma con riferimento all'identica prescrizione contenuta nell'art. 7

del decreto-legge 14 gennaio 1991, n. 7, non convertito in legge -

sentenza n. 35 del 1991);

che pertanto, la questione qui proposta deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile (v. ordinanza n. 85 del 1991);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del

decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della

evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e

per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria),

convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1982, n. 516, già

dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 35 del

1991, nella parte in cui non prevede che la dissimulazione di

componenti positivi o la simulazione di componenti negativi del

reddito debba concretarsi in forme artificiose, questione sollevata

dal Tribunale di Torino e dal Tribunale di Verbania con le ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:152 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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