Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (21G00064)
- Art. 1 — Ripristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
- Art. 2 — Misure relative agli spostamenti
- Art. 2-bis — Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie
- Art. 2-ter — Protocollo per le relazioni con i familiari dei pazienti affetti da COVID-19 presso le strutture sanitarie
- Art. 2-quater — Misure concernenti le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali
- Art. 3 — Disposizioni per il sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresa modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2
- Art. 3-bis — Corsi di formazione
- Art. 4
- Art. 4-bis — Attività commerciali all'interno di mercati e centri commerciali
- Art. 5 — Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi
- Art. 5-bis — Musei e altri istituti e luoghi della cultura
- Art. 6 — Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere
- Art. 6-bis — Impianti nei comprensori sciistici
- Art. 7
- Art. 8 — Centri termali e parchi tematici e di divertimento
- Art. 8-bis — Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie
- Art. 8-ter — (Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò) 1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74
- Art. 9 — Certificazioni verdi COVID-19
- Art. 9-bis — Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base
- Art. 9-bis.1 — Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato
- Art. 9-ter — Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario
- Art. 9-ter.1 — Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo
- Art. 9-ter.2 — Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso alle strutture della formazione superiore
- Art. 9-quater — Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto
- Art. 9-quater.1 — Spostamenti da e per le isole minori, lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato
- Art. 9-quinquies — Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico
- Art. 9-sexies — Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari
- Art. 9-septies — Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato
- Art. 9-octies — Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro
- Art. 9-novies — Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa
- Art. 10 — Modifiche al decreto-legge 5 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33
- Art. 10-bis — Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia da COVID-19
- Art. 10-ter — Isolamento e autosorveglianza
- Art. 10-quater — Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
- Art. 11 — Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19
- Art. 11-bis — Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile
- Art. 11-ter — Proroga dei termini di validità di documenti di riconoscimento e di identità nonché di permessi e titoli di soggiorno e di documenti di viaggio
- Art. 11-quater — Proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali, delle regioni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e il riequilibrio finanziario degli enti locali
- Art. 11-quinquies — Proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica
- Art. 11-sexies — Proroga di termini in materia di patenti di guida, rendicontazione da parte di imprese ferroviarie, navi da crociera e revisione periodica dei veicoli
- Art. 11-septies — Proroga delle modalità semplificate per lo svolgimento degli esami di abilitazione degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati, nonché dei consulenti del lavoro
- Art. 11-octies — Proroga della sospensione della revoca degli stanziamenti dei fondi per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato
- Art. 11-novies — Interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione
- Art. 11-decies — Proroga di interventi finanziati dal Fondo Antonio Megalizzi
- Art. 11-undecies — Misure urgenti in materia di controlli radiometrici
- Art. 11-duodecies — Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture turistico-ricettive in aria aperta
- Art. 11-terdecies — Accelerazione di interventi per fare fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19
- Art. 11-quaterdecies — Proroghe di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario e in materia di interventi urgenti per gli uffici giudiziari
- Art. 11-quindecies — Misure urgenti per il rilancio delle infrastrutture
- Art. 11-duodevicies — Disposizioni in materia di Commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale
- Art. 12 — Misure in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri
- Art. 12-bis — Procedure selettive per l'accesso alla professione di autotrasportatore
- Art. 12-ter — Voucher taxi
- Art. 13 — Sanzioni
- Art. 13-bis — Clausola di salvaguardia
- Art. 14 — Entrata in vigore
- Art. 11-sex-decies — Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124
- Art. 11-septies-decies — Proroga in materia di esercizio delle competenze dei giudici di pace in materia tavolare