Art. 11-undecies — Misure urgenti in materia di controlli radiometrici
All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: "entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto o dall'inizio della pratica" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021 o entro dodici mesi dall'inizio della pratica". All'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3, comunque non oltre il 30 settembre 2021, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, e si applica l'articolo 7 dell'allegato XIX al presente decreto".
Testo vigente dal 22 giugno 2021
